Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15374/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva convenuto un comune davanti al giudice amministrativo chiedendo, in via preliminare, di dichiarare illegittima una concessione del 2017 relativa a un immobile destinato ad attività produttiva, deducendo che la documentazione allegata all’atto conteneva planimetrie non corrispondenti allo stato di fatto e attestazioni di conformità urbanistica ed edilizia non veritiere, oltre alla mancata realizzazione del cambio di destinazione d’uso. In conseguenza di tale illegittimità, la società contestava la successiva comunicazione di risoluzione della concessione per asserito inadempimento, sosteneva l’inadempimento del comune agli obblighi concessori, chiedeva il rimborso degli investimenti e il risarcimento dei danni, nonché l’accertamento dell’avvenuta risoluzione per fatto e colpa del comune. Il comune, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo che la vicenda atteneva a una risoluzione regolata da norme di diritto privato e a rapporti paritari. La società ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, sostenendo che la controversia dovesse restare attratta nella giurisdizione amministrativa perché fondata sulla contestazione del contenuto e della legittimità dell’atto concessorio e degli atti conseguenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che il petitum sostanziale includesse espressamente la domanda di accertamento preliminare dell’illegittimità della concessione, da cui la società faceva discendere l’inesistenza dell’obbligo di pagamento dei canoni e l’infondatezza della risoluzione intimata dal comune. Poiché la controversia richiedeva quindi la verifica dell’esercizio del potere pubblico nella fase costitutiva della concessione e dei provvedimenti ad essa relativi, la lite è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, che provvederà anche sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010

    la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie su atti e provvedimenti relativi alla concessione, incluso il momento costitutivo della concessione e la verifica dell’esercizio del potere pubblico che la sorregge

  • art. 7 c.p.a.

    controversie su «i diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere»

    la norma-cornice conferma che, nelle materie di giurisdizione esclusiva, rientrano anche diritti soggettivi se collegati all’esercizio, al mancato esercizio o ai comportamenti riconducibili anche mediatamente al potere amministrativo

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato quale base del regolamento preventivo di giurisdizione

  • art. 41 c.p.c.

    richiamato quale base del regolamento preventivo di giurisdizione e per la regolazione delle spese

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato nelle conclusioni del P.M. come potere conseguente alla declaratoria di giurisdizione

  • art. 1456 c.c.

    evocato dalla difesa del comune come parametro privatistico della risoluzione per clausola risolutiva espressa

  • art. 1465 c.c.

    menzionato nel testo come riferimento del Comune alla disciplina privatistica della vicenda risolutoria

Massime di principio

  • Quando la domanda sostanziale investe in via preliminare la legittimità dell’atto costitutivo di una concessione e richiede che il giudice ne accerti l’illegittimità, la controversia resta attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione non è decisiva la sola qualificazione privatistica o pubblicistica del rapporto, ma il contenuto concreto delle domande e la necessità di scrutinare l’esercizio del potere amministrativo che ha dato origine al rapporto.
  • Nelle controversie relative a concessioni, l’espressione "atti e provvedimenti relativi alla concessione" comprende anche il momento genetico della concessione e gli atti che ne presuppongono la validità, quando tale validità sia contestata come antecedente logico della pretesa azionata.
  • La contestazione della risoluzione intimata dall’amministrazione, se fondata sull’assunto che la concessione sia illegittima ab origine, non trasforma la lite in una semplice controversia contrattuale di diritto privato, perché implica comunque la verifica dell’azione autoritativa della P.A.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.