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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16487/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza ex art. 309 c.p.p. volta a modificare la misura cautelare (arresti domiciliari) a carico di Rizzuti, gravemente indiziato per il reato di cui all'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) relativo alle elezioni comunali del 2017. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, contestando l'affermazione del tribunale del riesame circa l'esistenza di un accordo tra Rizzuti e Scalzi Tommaso e la mancanza di indicazione di specifiche risultanze investigative che dimostrassero l'impegno assunto da Rizzuti; sosteneva inoltre l'estraneità territoriale e la lontananza dello Scalzi e sollevava letture alternative di conversazioni intercettate; (ii) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, soprattutto alla luce della denuncia presentata da Rizzuti nel gennaio 2020 contro Scalzi, elemento che, secondo il ricorso, poteva dimostrare l'interruzione del rapporto e superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla mancata prova della gravità indiziaria ritenendo che il tribunale del riesame aveva correttamente indicato elementi convergenti (conversazioni intercettate, ammissioni rese da Scalzi in interrogatorio, richieste di pagamenti/percentuali) atti a sostenere la gravità indiziaria in relazione ai fatti consumati nel 2017 (applicando la disciplina vigente nel 2014). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari: ha ritenuto che il giudice del riesame non ha adeguatamente valutato la denuncia del gennaio 2020 presentata da Rizzuti come possibile elemento idoneo a superare la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione sulle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame esclusivamente su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod.pen. (scambio elettorale politico-mafioso)

    "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis..."

    La Corte ricorda l'evoluzione normativa e applica la disciplina vigente al momento del patto (2017), sottolineando che la fattispecie punisce anche la disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione e che la promessa di procurare voti costituisce condotta sufficiente.

  • art. 416-bis cod.pen. (associazione di tipo mafioso)

    Richiamata per definire il contesto e le modalità (terzo comma) in cui si realizza lo scambio politico-mafioso e per collegare le pene previste.

  • art. 275 comma 3 cod.proc.pen. (presunzione di pericolosità e misura carceraria)

    "è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che... le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"

    La norma pone una presunzione relativa di pericolosità (e obbligatorietà della custodia cautelare in carcere salvo prova contraria). La Cassazione rileva che questa presunzione si applica anche all'art. 416-ter e può essere superata da elementi che dimostrino la definitiva interruzione dei rapporti o comunque l'assenza di esigenze cautelari, valutazione che deve essere compiuta dal giudice di merito.

  • art. 309 cod.proc.pen. (istanza di modifica della misura cautelare)

    Norma procedurale invocata per chiedere la revisione della misura cautelare cui era sottoposto il ricorrente.

  • D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (art. 11-ter) e L. 7 agosto 1992 n. 356

    "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro"

    Richiamata per ricostruire la disciplina originaria e la successiva crescita della tutela penale rispetto agli accordi elettorali mafiosi.

  • L. 17 aprile 2014 n. 62 (riforma 416-ter)

    Evidenziata come la riforma che ha ampliato la punibilità anche per la promessa di futuri vantaggi e per il ruolo degli intermediari; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina 2014 ai fatti del 2017.

  • L. n. 43/2019 (ulteriore riformulazione art. 416-ter)

    "L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti...»"

    Richiamata per illustrare l'ulteriore estensione della fattispecie (es. aumento di pene, estensione della punibilità) e il principio di applicazione della norma più favorevole a seconda del momento del patto.

  • Legge 23 febbraio 2015 n. 19

    Inserisce l'art. 416-ter tra i reati cui si applica la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.

Massime di principio

  • La disciplina penale dello scambio elettorale politico-mafioso va interpretata secondo il momento in cui il patto \'si conclude\': si applica la formulazione normativa vigente all'epoca del patto.
  • Ai fini della gravità indiziaria per misure cautelari, sono valutabili elementi convergenti (intercettazioni, ammissioni di terzi, comportamenti) anche se alcuni sono di natura indiziaria; la Cassazione controlla soltanto la congruenza logico-giuridica della motivazione del riesame.
  • Per i reati inseriti nel catalogo dell'art. 275 comma 3 c.p.p. (ora comprensivi anche dell'art. 416-ter) opera una presunzione relativa di pericolosità che impone, in linea di massima, la custodia in carcere salvo che emergano elementi specifici che la superino.
  • Eventuali fatti sopravvenuti (es. denuncia contro il presunto coautore) possono essere rilevanti per il giudice del riesame e sono idonei, se provati e convincenti, a superare la presunzione di pericolosità e ad orientare verso misure meno afflittive.
  • In fase di riesame il giudice deve valutare esplicitamente elementi successivi ai fatti che possano incidere sulle esigenze cautelari; l'omessa o insufficiente valutazione di tali elementi può comportare annullamento e rinvio limitato sulla materia cautelare.

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