Cassazione Penale, Ordinanza n. 22756/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi confermato in via indiretta la condanna già pronunciata nei due gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta e, quindi, contestando la sussistenza della propria responsabilità penale. La censura, nella sostanza, mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata all'imputato in relazione alla detenzione di droga ritenuta destinata allo spaccio; la decisione non entra nel merito della configurabilità del fatto, ma si limita a rilevare che la censura proposta tendeva a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica legislativa non ha ampliato i poteri della Cassazione fino a consentire una rilettura autonoma degli elementi di fatto; resta preclusa la rivalutazione del compendio probatorio.
Richiamata solo quale intervento che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza incidere sulla natura del sindacato di legittimità in punto di motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per la condanna conseguente all'inammissibilità del ricorso, con applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa valutazione ritenuta più favorevole al ricorrente.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come violazione di legge o carenza motivazionale, si risolve nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio e nell'adozione di una ricostruzione fattuale alternativa.
- Per superare il vaglio di ammissibilità il ricorso deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impugnata; la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove non integra un vizio deducibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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