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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26248/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF, IVA, IRAP e altri tributi relativi all'anno d'imposta 2008, per un importo complessivo di euro 331.828,76. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il dovuto. In appello, l'Amministrazione finanziaria aveva impugnato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017 conv. in l. n. 96 del 2017, perché la CTR non aveva considerato la sospensione automatica del termine per impugnare prevista per le liti definibili; 2) violazione degli artt. 53, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 156 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall'Ufficio a provare la tempestiva notifica dell'appello (avviso di ricevimento e distinta postale).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per le liti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, la sospensione semestrale del termine di impugnazione opera automaticamente, senza necessità di domanda del contribuente, quando il termine scada tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Poiché in concreto il termine era sospeso, l'appello dell'Ufficio risultava tempestivo. Ha inoltre precisato che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello può essere fornita mediante l'elenco delle raccomandate con timbro postale, senza che la mancanza di sottoscrizione ne escluda la valenza probatoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per l'esame del merito, con rimessione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 conv. in L. n. 96 del 2017

    La sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente per le liti definibili, purché il termine scada nel periodo indicato dalla norma; ai fini dell'accesso alla definizione, invece, è necessaria la domanda del contribuente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione di legge è il vizio denunciato con riferimento all'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello e alla mancata applicazione della sospensione dei termini.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, rileva ai fini della verifica della tempestività e della ritualità dell'appello notificato.

  • art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato insieme all'art. 53 per contestare la valutazione della prova della notificazione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 156 c.p.c.

    Il richiamo serve a sostenere che la documentazione prodotta dall'Ufficio era idonea a dimostrare la notifica, non potendo essere svalutata per mere irregolarità formali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio processuale è dedotto per la ritenuta erroneità della valutazione probatoria compiuta dalla CTR.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a liti definibili ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera di diritto quando il termine cada nel periodo previsto dalla norma, senza necessità di istanza del contribuente.
  • La verifica della tempestività dell'appello non può prescindere dall'applicazione delle sospensioni normative dei termini, che incidono sul dies ad quem del termine per impugnare.
  • Nel processo tributario, la prova della notificazione dell'atto di appello a mezzo posta può essere validamente fornita con l'elenco delle raccomandate munito di timbro postale, essendo tale attestazione assistita da fede privilegiata fino a querela di falso.
  • La mancanza di sottoscrizione sull'elenco postale non elimina di per sé il valore probatorio dell'atto, se la provenienza e la riferibilità dell'attestazione sono comunque identificabili.
  • Se la commissione tributaria dichiara tardivo un appello nonostante la sospensione legale del termine e non valorizza correttamente la prova documentale della notificazione, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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