Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12380/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda alcuni docenti assunti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con una serie di contratti a tempo determinato, i quali avevano chiesto il riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, di tutta l'anzianità maturata con servizio effettivamente prestato dopo il 10 luglio 2001, con esclusione dell'anno 2013 e con prescrizione dei crediti anteriori al 5 gennaio 2011. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale statale e affermando che, in base alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non sussistessero ragioni oggettive per trattare diversamente docenti a termine e docenti di ruolo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. 297/1994 e della clausola 4 della direttiva, sostenendo che esisterebbe una differenza oggettiva di formazione e di impiego tra supplenti e docenti di ruolo; (2) violazione della clausola 4 per i periodi prestati senza abilitazione, idoneità o specializzazione per il sostegno, che a dire della ricorrente escluderebbero la comparabilità; (3) violazione della clausola 4 per la non comparabilità di supplenze brevi, svolte su diverse classi di concorso e senza continuità. I docenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha dato continuità a un proprio precedente del 2023, affermando che nel settore scolastico la clausola 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere al personale assunto a termine l'anzianità di servizio effettivamente maturata ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Ha ribadito che il raffronto rilevante non è tra rapporti a termine e rapporti a tempo indeterminato in quanto tali, ma tra prestazioni lavorative sostanzialmente identiche quanto a mansioni e contenuto; di conseguenza, il titolo abilitante, l'assenza di continuità delle supplenze o la diversa classe di concorso non costituiscono, nel caso considerato, ragioni oggettive idonee a giustificare un trattamento retributivo differenziato. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge in cassazione

  • artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297 del 1994

    sono le norme invocate dalla ricorrente per sostenere la diversità di disciplina tra personale di ruolo e personale a termine nel settore scolastico

  • clausola 4 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, con riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata quando le mansioni siano sostanzialmente identiche

  • art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999

    richiamato solo per essere accantonato, poiché riferito alla diversa fattispecie della ricostruzione di carriera del docente immesso in ruolo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem il precedente conforme già motivato in altra decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, ai fini della progressione stipendiale del personale assunto a tempo determinato, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio effettivamente prestata quando la prestazione resa sia sostanzialmente identica a quella del personale a tempo indeterminato.
  • La mera precarietà del rapporto, il difetto del titolo abilitante o la diversa articolazione delle supplenze non integrano di per sé una ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento retributivo deteriore, se non emergono differenze reali nelle mansioni, nella qualità o nelle funzioni svolte.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ha applicazione diretta e comporta la disapplicazione delle disposizioni collettive incompatibili che, per i lavoratori comparabili, negano il riconoscimento dell'anzianità maturata ai fini economici.
  • La questione del riconoscimento dell'anzianità a fini retributivi del docente precario è distinta dalla ricostruzione di carriera del docente immesso in ruolo: la disciplina dell'una non può essere automaticamente traslata sull'altra.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.