Cassazione Penale, Sentenza n. 29092/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, riformando la sentenza di primo grado, aveva qualificato le plurime cessioni di stupefacenti (agosto-novembre 2021) non più come fatti di lieve entità ma ai sensi degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (cocaina, crack, hashish) e aveva modificato la pena. Il ricorrente proponeva quattro motivi: (1) vizio di motivazione nella riqualificazione delle condotte (temporalità breve, cessioni serali in luoghi diversi, irrilevanza della pluralità e diversità delle sostanze); (2) violazione dell'art. 464 quater c.p.p. per il rigetto della richiesta di messa alla prova (sostenendo che l'arresto del 7/6/2022 fosse collegato agli stessi fatti e quindi andasse valutato unitariamente); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (spaccio da strada, piccole cessioni di modico profitto); (4) eccessività dell'aumento di pena per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e non illogica la riqualificazione operata dalla Corte d'appello, valorizzando la qualità delle sostanze (hashish, crack, cocaina), la sistematicità e la durata delle cessioni, la pluralità di acquirenti e lo svolgimento in aree verdi pubbliche frequentate anche da minori. Ha confermato che la diversa qualificazione rispetto al coimputato non costituisce di per sé vizio, laddove il contesto oggettivo e soggettivo della condotta differisca. Il rigetto della messa alla prova è stato ritenuto legittimo: la diversa qualificazione quoad poenam e il giudizio prognostico negativo (anche in ragione dell'arresto di giugno 2022 per analoghe condotte) giustificano l'esclusione. L'attenuante di speciale tenuità del lucro (art. 62, n. 4) è stata correttamente esclusa data l'organizzazione, la ripetizione e la pluralità delle cessioni. Il motivo sull'eccessività della continuazione è stato dichiarato generico e infondato; l'aumento è stato giustificato dalla gravità complessiva delle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il rigetto comporta gli oneri di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Configurazione della cessione di stupefacenti come delitto; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma per le condotte del ricorrente in ragione della gravità, qualità delle sostanze e sistematicità delle cessioni
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Ulteriore comma applicabile alla fattispecie per circostanze aggravanti specifiche (qualità e modalità della condotta), valutate dalla Corte d'appello
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Fattispecie di lieve entità; il ricorrente contestava la rimozione di tale qualificazione, ma la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione quando il contesto e le modalità della condotta dimostrano maggiore disvalore
Codice di procedura penale, art. 464 quater
Norma sulla messa alla prova; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della messa alla prova quoad poenam in presenza di diversa qualificazione e di prognosi negativa (anche per successivi fatti simili)
Circostanza attenuante per lucro di particolare tenuità; la Corte ha escluso l'applicabilità quando l'attività denota organizzazione, sistematicità e pluralità di cessioni, rendendo il profitto non 'di speciale tenuità'
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle spese e oneri a seguito del rigetto del ricorso; il rigetto comporta l'onere di legge a carico del ricorrente
Massime di principio
- La stessa vicenda materiale può essere qualificata diversamente per diversi coimputati: la qualificazione prevalente dipende dal 'contesto complessivo' e dalle modalità concrete (quantità/qualità della sostanza, sistematicità, ruolo e partecipazione soggettiva).
- La riqualificazione da 'fatto di lieve entità' a reato pieno è legittima quando emergono elementi di gravità come pluralità di cessioni, sostanze di maggiore pericolosità, continuità e organizzazione della rete di spaccio.
- La messa alla prova può essere esclusa quoad poenam se la qualificazione delle condotte è più grave o se sussiste una prognosi negativa, anche sulla base di successivi arresti per analoghe condotte; per ottenere la messa alla prova è dunque cruciale dimostrare l'assenza di condotte ripetute e una reale prospettiva rieducativa.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4) è applicabile in modo ristretto: non si concede quando l'attività evidenzia organizzazione, reiterazione e pluralità di cessioni, che indicano un lucro non marginale.
- I censure generiche sull'eccessività della continuazione sono inammissibili: il ricorso deve confrontare in modo specifico la misura degli aumenti con le caratteristiche concrete delle condotte e con la motivazione che li giustifica.
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