Cassazione Civile, Ordinanza n. 04408/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di anticipazione su fatture, cessione di crediti verso la ASL e un distinto finanziamento, intrattenuti da un ambulatorio di emodialisi con una società finanziaria. L’attrice in origine aveva contestato l’addebito di interessi passivi, anatocismo, commissione di massimo scoperto e altre poste, chiedendo la rideterminazione del dare-avere e la liberazione del garante; la società finanziaria aveva resistito e proposto domande riconvenzionali per il saldo residuo dei rapporti. La ASL, chiamata a pagare i crediti ceduti, era stata condannata in primo e secondo grado a versare somme alla società finanziaria nei limiti del debito accertato. In cassazione la ASL ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo in sostanza che la pretesa creditoria non fosse stata provata e contestando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse considerato un arco temporale delle cessioni di credito più ampio rispetto a quello che, a suo dire, sarebbe stato oggetto delle domande originarie, prospettando anche un errore di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che l’istanza di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. era stata presentata da una parte non legittimata, ossia da una controricorrente e non dalla ricorrente. Ha quindi ritenuto che la mancata richiesta della parte legittimata integrasse rinuncia tacita e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, con compensazione della metà delle spese nel rapporto con una di esse, e ha escluso l’ulteriore contributo unificato perché il processo si è estinto.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere che l’onere della prova gravasse sulla controparte; la Corte non entra nel merito della censura, che era formulata in modo inammissibile secondo la giurisprudenza richiamata nella proposta.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta, nella proposta richiamata dalla Corte, diretta a una rivalutazione del fatto e quindi inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il giudizio probatorio; la doglianza è stata considerata non conforme ai criteri che consentono di denunciare la violazione della norma.
Richiamato per asserita ultrapetizione o extrapetizione nella valutazione della domanda di pagamento dei crediti ceduti; la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente.
La Corte richiama la necessità di indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti; il motivo è stato ritenuto carente sotto questo profilo.
Norma sul procedimento accelerato e sull’istanza di decisione/prosecuzione; la Corte ha rilevato che l’istanza era stata proposta da un soggetto non legittimato.
Richiamato per la declaratoria di estinzione e per la regolazione delle spese nel caso di definizione del giudizio per rinuncia tacita della parte legittimata.
Richiamato in relazione alla compensazione parziale delle spese; la Corte osserva che, nel caso di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la liquidazione delle spese segue una disciplina diversa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per escludere l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il giudizio si è estinto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che mirano a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove non possono essere veicolate come violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., se non nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesti realmente l’erronea ripartizione dell’onere della prova e non se, in concreto, si solleciti una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede specificità autosufficiente: occorre indicare con precisione il contenuto della domanda o del motivo di appello asseritamente trascurato, altrimenti la censura è inammissibile.
- Nel rito camerale ex art. 380-bis c.p.c., l’istanza di prosecuzione o di decisione deve provenire dalla parte legittimata; se è proposta da soggetto diverso, il giudizio può essere definito come estinto per rinuncia tacita della parte titolare del potere di impulso.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale applicabile alla fattispecie, e non necessariamente quella ordinaria della soccombenza.
- L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
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