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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi all'ingresso di cittadini extracomunitari (art. 12 d.lgs. n. 286/1998 e connessi), contestando: 1) che il decorso del tempo trascorso in carcere (circa sette mesi) e la buona condotta detentiva costituiscano fatto nuovo idoneo ad attenuare le esigenze cautelari; 2) che il pericolo di recidiva non sussista attualmente, posto che tutte le domande di nulla osta sono state archiviate e, per effetto di una sospensione dall'Ordine degli avvocati e di modifiche normative, l'impossibilità di ripetere gli stessi reati; 3) l'omessa e insufficiente valutazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, stante che la misura meno gravosa potrebbe essere adeguata a contenere il pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) il mero decorso del tempo in carcere non costituisce automaticamente fatto idoneo ad attenuare le esigenze cautelari; tale decorso può rilevare solo se accompagnato da elementi ulteriori e concreti che dimostrino l'affievolimento del pericolo (resipiscenza effettiva, collaborazione nuova, ecc.), elementi che nel caso non sussistono; 2) per i reati contestati opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., applicabile anche in sede di sostituzione della misura, sicché la modifica normativa e la sospensione dall'Ordine non escludono la possibilità di commettere reati analoghi con modalità diverse; 3) gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono stati ritenuti inidonei perché già sperimentati e violati ripetutamente dal ricorrente (contatti abituali con terzi e coindagati), sicché il presidio elettronico si è dimostrato inefficace. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la misura della custodia in carcere è resa esecutiva e l'estratto del provvedimento sarà trasmesso al pubblico ministero competente ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la concorrenza di reati; la decisione prende atto della pluralità di condotte contestate al ricorrente

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (commi 3, 3-bis, 3-ter lett. b))

    Norma sostanziale a fondamento dell'accusa: sanziona condotte multiple relative all'ingresso di stranieri. La Corte sottolinea la pluralità di modalità di violazione previste dalla norma, quindi la possibilità di reiterazione anche con modalità diverse

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinati reati

    La presunzione relativa prevista opera anche in sede di sostituzione o revoca della misura e non può essere superata dal mero decorso del tempo; occorrono elementi concreti e attuali per dimostrarne il venir meno

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Definisce il pericolo di recidiva come rischio di commissione di delitti 'della stessa specie': la Corte interpreta questo riferimento in senso ampio, includendo reati analoghi anche se commessi con modalità diverse

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Citata nella motivazione come clausola che limita la possibilità di escludere la persistenza del pericolo per i reati soggetti alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3; contribuisce a spiegare perché il mero tempo non basta a superare la presunzione

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero per l'esecuzione della misura cautelare

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, n. 17470/2024; Sez. 2, n. 12807/2020; Sez. 3, n. 46241/2022 e altre)

    La Corte si è attenuta a orientamenti recenti secondo i quali: il solo decorso del tempo non esaurisce la sua valenza attenuante, salvo che sia accompagnato da altri elementi; la doppia presunzione di cui all'art. 275(3) opera anche nella valutazione di sostituzione della misura; il pericolo di recidiva può essere valutato in relazione a reati analoghi e non esclusivamente alla ripetizione identica del reato

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo di detenzione non è automaticamente un 'fatto nuovo' idoneo a ridurre le esigenze cautelari: per scalfire la custodia cautelare è necessario dimostrare elementi concreti e successivi che comprovino la reale attenuazione del pericolo (es. comportamento riscontrabile di resipiscenza, collaborazione nuova e significativa, impossibilità oggettiva e permanente di reiterare).
  • Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere che vale anche in sede di sostituzione o revoca della misura; il giudice richiede prove concrete per superare tale presunzione.
  • Il pericolo di recidiva va valutato non solo rispetto alla ripetizione esatta del reato contestato, ma anche rispetto alla commissione di delitti 'della stessa specie' o analoghi, potenzialmente realizzabili con modalità diverse; modifiche normative o temporanee sospensioni da esercizi professionali possono essere insufficienti a escludere la pericolosità se permangono altre vie per reiterare condotte illecite.
  • Le violazioni ripetute delle prescrizioni degli arresti domiciliari — in particolare contatti abituali con terze persone o coindagati — costituiscono un forte indice di inaffidabilità e possono giustificare il mantenimento o l'aggravamento della misura custodiale anche quando sia disponibile il presidio elettronico.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con una misura meno afflittiva occorre documentare fatti nuovi e concreti (non anteriori o strumentali) che dimostrino un effettivo cambiamento di condotta e una reale diminuzione del rischio di reiterazione; la produzione di atti redatti in periodi antecedenti all'aggravamento e durante violazioni non ha valore dimostrativo sufficiente.

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