Cassazione Civile, Ordinanza n. 07065/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società italiana aveva stipulato in Italia un contratto preliminare di compravendita relativo a una porzione di edificio da realizzare negli Emirati Arabi Uniti, versando un acconto di 375.000 euro. Successivamente ha agito davanti al Tribunale di Vicenza chiedendo la declaratoria di nullità del preliminare per mancanza dell'oggetto, o in subordine la risoluzione per inadempimento, con conseguente condanna della controparte alla restituzione della somma versata. La Corte d'appello di Venezia, in accoglimento dell'appello incidentale della convenuta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo che il contratto fosse più strettamente collegato agli Emirati Arabi Uniti. Nel ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1351, 1362 e 1182 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso il preliminare con il definitivo e che, essendo il preliminare stato stipulato in Italia, redatto in lingua italiana e soggetto a legge italiana, il collegamento più stretto era con l'Italia; inoltre la restituzione dell'acconto doveva eseguirsi al domicilio della creditrice; 2) violazione dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 1182 c.c., per non aver individuato l'obbligazione dedotta in giudizio e il relativo luogo di esecuzione; 3) violazione dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, dell'art. 57 l. n. 218/1995 e dell'art. 4 della Convenzione di Roma, per errata sequenza logica nell'individuazione della giurisdizione; 4) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 14 l. n. 218/1995, per mancata allegazione/prova della legge degli Emirati da parte della convenuta; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando la conclusione sulla legge applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'azione di nullità del contratto con conseguente restituzione dell'acconto versato rientri nella materia contrattuale ai fini dell'art. 5, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 44/2001; ai fini della giurisdizione rileva la distinta obbligazione restitutoria, il cui luogo di esecuzione coincide con il domicilio della creditrice, e non il luogo del versamento originario dell'acconto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indicato come norma di coordinamento temporale per il rito applicabile
art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995
richiamato per l'applicazione dei criteri di giurisdizione del regolamento europeo in controversia con convenuto straniero non domiciliato in uno Stato membro
Regolamento (CE) n. 44 del 2001
applicabile ratione temporis come criterio di giurisdizione nella materia contrattuale
Regolamento (UE) n. 1215 del 2012
indicato come successivo sostituto del Regolamento n. 44/2001
art. 5, n. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 44/2001
consente di convenire il soggetto straniero davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto nullo rientra nella materia contrattuale
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'obbligazione restitutoria dovesse essere adempiuta al domicilio della creditrice; la Corte valorizza il luogo di adempimento della distinta obbligazione di restituzione
richiamato nel primo motivo per censurare l'erronea qualificazione del preliminare
richiamato nel primo motivo per la corretta interpretazione del contratto
richiamato come norma interna di coordinamento per l'individuazione del luogo di esecuzione
art. 4 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
richiamato per sostenere il criterio del collegamento più stretto del contratto con l'Italia
richiamato nella ricostruzione della domanda originaria, in relazione alla tesi di nullità del preliminare di cosa futura non venuta ad esistenza
richiamato nel quarto motivo sulla prova del contenuto della legge straniera
richiamato nel quinto motivo sulla valutazione delle prove e delle allegazioni
Massime di principio
- L'azione con cui si chiede la declaratoria di nullità di un contratto e la restituzione delle somme versate in esecuzione di quel contratto rientra, ai fini della giurisdizione internazionale, nella materia contrattuale dell'art. 5, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 44/2001.
- Per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo all'obbligazione dedotta in giudizio; se la domanda è restitutoria, il luogo rilevante è quello di adempimento della distinta obbligazione di restituzione e non quello in cui fu eseguita la prestazione originaria ritenuta indebita.
- Quando la decisione sulla giurisdizione dipende dalla concreta domanda proposta, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti e le risultanze processuali per individuare l'oggetto effettivo della pretesa.
- Nelle controversie relative a contratti collegati a più ordinamenti, la qualificazione del rapporto e l'individuazione della prestazione rilevante devono avvenire in funzione della domanda proposta, senza sovrapporre gli elementi del contratto definitivo a quelli del preliminare.
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