Cassazione Penale, Sentenza n. 2486/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (art. 495 c.p.) per falsa dichiarazione sulle proprie precedenti condanne al momento dell'incarico di consulenza tecnica. I motivi di ricorso: (1) violazione degli artt. 495 e 47 c.p., per non aver riconosciuto l'errore colposo essendosi il ricorrente affidato alla propria memoria (e per essere stato indotto in errore dalla natura pecuniaria di una precedente sanzione e dalla sospensione condizionale di altra condanna emessa con decreto penale); (2) violazione dell'art. 99, comma 6, c.p., perché la pena sarebbe stata aumentata per recidiva nonostante le precedenti condanne fossero a pena pecuniaria; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p., sostenendo la compatibilità delle circostanze generiche; (4) violazione dell'art. 163 c.p., contestando il diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo fosse una mera rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dalla Corte d'appello (censura non idonea in cassazione); il secondo e il quarto motivo fossero inediti perché non dedotti con la dovuta specificità in sede di appello e quindi non devoluti alla cognizione della Corte di cassazione; il terzo motivo reiterasse argomentazioni di fatto senza censure di legittimità puntuali. Per l'evidente inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Delitto di falsa attestazione o dichiarazione in atti destinati all'autorità; la condanna è riferita alla dichiarazione falsa sul non avere precedenti penali al momento del conferimento dell'incarico.
Disciplina dell'errore (esimente o attenuante): il ricorrente ha invocato un errore colposo basato sulla memoria, ma la Corte di legittimità ha confermato che la mera memoria non integra prova sufficiente per escludere la responsabilità quando la valutazione compete al giudice di merito.
Regola sull'aumento della pena per la recidiva; la Corte ha ricordato che la questione inerente l'applicazione di tale aumento deve essere dedotta con specificità in sede di impugnazione altrimenti è inedita e non devoluta, e che la normativa incide sulla determinazione concreta della pena più che sulla misura astratta.
Circostanze e attenuanti generiche: il ricorrente chiedeva il riconoscimento; la Corte ha ritenuto che la deduzione non fosse stata formulata in modo da consentire un sindacato di legittimità in cassazione.
Sospensione condizionale della pena: il ricorrente censurava il diniego; la Corte ha osservato che, non essendovi motivazione specifica impugnata in appello, la questione non poteva essere esaminata in cassazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti dei motivi di ricorso per cassazione rispetto ai motivi di appello: il ricorso era circoscritto nei limiti consentiti e la Corte ha richiamato tale principio nell'esaminare la devoluzione dei profili.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Prevede la possibilità di requisitoria scritta del sostituto procuratore generale in Cassazione; citata rispetto alla presentazione della requisitoria che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Elenca i motivi di cassazione per cui è possibile dedurre violazione di legge; la Corte ha richiamato il principio che questioni non devolute con la dovuta specificità non possono essere dedotte in cassazione.
Consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per una riconsiderazione libera del merito e del compendio probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti senza contestare vizi di motivazione o travisamento sono inammissibili.
- Questioni giuridiche o di fatto non dedotte con la dovuta specificità in sede di appello sono in genere inedite in cassazione e non possono essere esaminate salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio.
- L'invocazione di un "errore di memoria" come causa esimente richiede elementi concreti e specifici; la sola affermazione di essersi affidati alla memoria non basta a escludere la colpevolezza quando il giudice di merito ha valutato diversamente le prove.
- L'applicazione di aumenti di pena per recidiva (art. 99 c.p.) incide sul trattamento sanzionatorio concreto e la sua illegittimità è sindacabile in cassazione solo se la pena concreta è illegale o la questione è stata tempestivamente e specificamente dedotta.
- Il diniego della sospensione condizionale o il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti richiedono motivazioni specifiche: la mancata impugnazione di tali motivazioni in appello preclude il sindacato in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza dell'impugnazione è importante per evitare sanzioni economiche.
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