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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17911/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la parziale riforma della sentenza di primo grado che li aveva ritenuti responsabili, in qualità di organizzatore (Pinciotti) e di partecipi (Boschi, Calisti), di un'associazione finalizzata al traffico di rilevanti quantitativi di cocaina (artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90). I motivi di cassazione prospettati includevano: violazione del principio di immutabilità del giudice/posizione di incompatibilità di un componente del collegio; insufficiente prova dell'affectio societatis e della stabile partecipazione al sodalizio; contestazione della valenza probatoria dei fogli manoscritti sequestrati a Pinciotti (presunte affermazioni "contra alios"); vizio di motivazione e travisamento della prova su singoli capi (attribuzioni di responsabilità per specifiche partite di droga); censure sulla quantificazione delle condotte (fattispecie di lieve entità) e sulla determinazione della pena; eccezione di incostituzionalità dell'art. 328 c.p.p. (comma 1-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. In particolare: l'errore materiale sull'intestazione del collegio è stato sanato (ordinanza 7/7/2022) e non ha inciso sulla validità della decisione; è stata ritenuta congrua e logicamente coerente la valutazione di merito che ha fondato la sussistenza dell'associazione sulla combinazione di elementi (31 fogli manoscritti di Pinciotti con nomi, date, somme e quantitativi; riscontri Western Union; tabulati e agganci celle telefoniche; intercettazioni; arresti e sequestri), sicché la motivazione della Corte d'appello non è stata reputata viziata né manifestamente illogica; la Cassazione ha confermato la utilizzabilità probatoria dei manoscritti quali documenti, specie essendo redatti in epoca non sospetta e acquisiti a sorpresa; è stata respinta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 328 c.p.p.; sono state ritenute fondate in diritto e in fatto le attribuzioni di ruolo (Pinciotti organizzatore; Boschi e Calisti partecipi con compiti di corriere/sostegno) e la qualificazione dei reati come non riconducibili alla fattispecie di lieve entità ove contestata; confermata la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata nella sostanza (pena rideterminata in appello: Pinciotti 14 anni; Boschi 6 anni 9 mesi e 10 giorni; Calisti 5 anni, con riconosciute circostanze attenuanti generiche per quest'ultimo).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    La Corte ha interpretato l'art. 74 come applicabile data la prova della stabile e organizzata attività di approvvigionamento e distribuzione; l'affectio societatis può desumersi dalla pluralità, frequenza e coordinazione di atti, nonché da documentazione contabile e riscontri telecomunicazionali

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    I singoli episodi di cessione vanno valutati nel contesto complessivo: non sempre le singole cessioni limitate escludono la configurabilità dell'associazione, specie se l'organizzazione è in grado di procurarsi quantitativi significativi

  • Codice di procedura penale artt. 179 e 37

    La censura per presunta violazione del principio di immutabilità del giudice è stata rigettata considerando l'errore materiale sull'intestazione rettificato; la composizione effettiva del collegio risultava regolare

  • Codice di procedura penale art. 328, comma 1-bis

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incostituzionalità: la competenza del G.U.P. distrettuale nel rito abbreviato è compatibile con i principi costituzionali e con i criteri di valutazione della prova

  • Codice di procedura penale artt. 234, 237, 192

    I manoscritti non sono equiparati a dichiarazioni confessorie rese in interrogatorio; quando si tratta di annotazioni redatte in epoca non sospetta e acquisite a sorpresa, esse possono costituire documento con pieno valore probatorio, mentre le affermazioni "contra alios" contenute in documenti richiedono, se del caso, riscontri ulteriori

  • Codice penale artt. 132 e 133

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca l'esercizio di tale discrezionalità solo per vizio di ragionamento o arbitrarietà, non per semplice dissenso

  • Codice penale art. 533

    Richiamato con riferimento all'attribuzione concorrente di responsabilità per specifici reati; la Corte ha ritenuto correttamente valutati gli elementi indiziari a fondamento delle attribuzioni in concorso

Massime di principio

  • I registri o "brogliacci" manoscritti redatti in epoca non sospetta e acquisiti a sorpresa possono essere utilizzati come documenti e avere rilevante valore probatorio se riscontrati da elementi esteriori (tabulati, transazioni, intercettazioni, arresti).
  • La prova dell'affectio societatis si costruisce sulla valutazione unitaria e sistemica degli elementi (frequenza e continuità delle condotte, ripartizione di ruoli, strumenti finanziari comuni, contatti telecomunicazionali, riscontri oggettivi) e non solo sulla singola cessione isolata.
  • La contestazione della composizione del collegio per errore materiale può essere sanata se l'errore è stato rettificato e risulta chiara la composizione effettiva; la mera intestazione errata non sempre determina nullità.
  • Le dichiarazioni contenute in documenti redatti dall'imputato e rivolte ad altri (contra alios) richiedono, ove contestate, riscontri specifici; ma i documenti contabili spontanei hanno autonomia probatoria se coerenti con il contesto probatorio.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto e delle prove salvo vizi logici, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione; le critiche meramente alternative alla lettura probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Per ottenere il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" è necessario dimostrare che l'organizzazione avesse programmato esclusivamente fatti di lieve entità e che le modalità operative fossero incompatibili con fatti di maggiore gravità; la mera consistenza quantitativa dei singoli episodi non è determinante se l'organizzazione era in grado di procurarsi quantitativi significativi.

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