Cassazione Penale, Sentenza n. 17911/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la parziale riforma della sentenza di primo grado che li aveva ritenuti responsabili, in qualità di organizzatore (Pinciotti) e di partecipi (Boschi, Calisti), di un'associazione finalizzata al traffico di rilevanti quantitativi di cocaina (artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90). I motivi di cassazione prospettati includevano: violazione del principio di immutabilità del giudice/posizione di incompatibilità di un componente del collegio; insufficiente prova dell'affectio societatis e della stabile partecipazione al sodalizio; contestazione della valenza probatoria dei fogli manoscritti sequestrati a Pinciotti (presunte affermazioni "contra alios"); vizio di motivazione e travisamento della prova su singoli capi (attribuzioni di responsabilità per specifiche partite di droga); censure sulla quantificazione delle condotte (fattispecie di lieve entità) e sulla determinazione della pena; eccezione di incostituzionalità dell'art. 328 c.p.p. (comma 1-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. In particolare: l'errore materiale sull'intestazione del collegio è stato sanato (ordinanza 7/7/2022) e non ha inciso sulla validità della decisione; è stata ritenuta congrua e logicamente coerente la valutazione di merito che ha fondato la sussistenza dell'associazione sulla combinazione di elementi (31 fogli manoscritti di Pinciotti con nomi, date, somme e quantitativi; riscontri Western Union; tabulati e agganci celle telefoniche; intercettazioni; arresti e sequestri), sicché la motivazione della Corte d'appello non è stata reputata viziata né manifestamente illogica; la Cassazione ha confermato la utilizzabilità probatoria dei manoscritti quali documenti, specie essendo redatti in epoca non sospetta e acquisiti a sorpresa; è stata respinta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 328 c.p.p.; sono state ritenute fondate in diritto e in fatto le attribuzioni di ruolo (Pinciotti organizzatore; Boschi e Calisti partecipi con compiti di corriere/sostegno) e la qualificazione dei reati come non riconducibili alla fattispecie di lieve entità ove contestata; confermata la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata nella sostanza (pena rideterminata in appello: Pinciotti 14 anni; Boschi 6 anni 9 mesi e 10 giorni; Calisti 5 anni, con riconosciute circostanze attenuanti generiche per quest'ultimo).
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 74 come applicabile data la prova della stabile e organizzata attività di approvvigionamento e distribuzione; l'affectio societatis può desumersi dalla pluralità, frequenza e coordinazione di atti, nonché da documentazione contabile e riscontri telecomunicazionali
I singoli episodi di cessione vanno valutati nel contesto complessivo: non sempre le singole cessioni limitate escludono la configurabilità dell'associazione, specie se l'organizzazione è in grado di procurarsi quantitativi significativi
Codice di procedura penale artt. 179 e 37
La censura per presunta violazione del principio di immutabilità del giudice è stata rigettata considerando l'errore materiale sull'intestazione rettificato; la composizione effettiva del collegio risultava regolare
Codice di procedura penale art. 328, comma 1-bis
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incostituzionalità: la competenza del G.U.P. distrettuale nel rito abbreviato è compatibile con i principi costituzionali e con i criteri di valutazione della prova
Codice di procedura penale artt. 234, 237, 192
I manoscritti non sono equiparati a dichiarazioni confessorie rese in interrogatorio; quando si tratta di annotazioni redatte in epoca non sospetta e acquisite a sorpresa, esse possono costituire documento con pieno valore probatorio, mentre le affermazioni "contra alios" contenute in documenti richiedono, se del caso, riscontri ulteriori
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca l'esercizio di tale discrezionalità solo per vizio di ragionamento o arbitrarietà, non per semplice dissenso
Richiamato con riferimento all'attribuzione concorrente di responsabilità per specifici reati; la Corte ha ritenuto correttamente valutati gli elementi indiziari a fondamento delle attribuzioni in concorso
Massime di principio
- I registri o "brogliacci" manoscritti redatti in epoca non sospetta e acquisiti a sorpresa possono essere utilizzati come documenti e avere rilevante valore probatorio se riscontrati da elementi esteriori (tabulati, transazioni, intercettazioni, arresti).
- La prova dell'affectio societatis si costruisce sulla valutazione unitaria e sistemica degli elementi (frequenza e continuità delle condotte, ripartizione di ruoli, strumenti finanziari comuni, contatti telecomunicazionali, riscontri oggettivi) e non solo sulla singola cessione isolata.
- La contestazione della composizione del collegio per errore materiale può essere sanata se l'errore è stato rettificato e risulta chiara la composizione effettiva; la mera intestazione errata non sempre determina nullità.
- Le dichiarazioni contenute in documenti redatti dall'imputato e rivolte ad altri (contra alios) richiedono, ove contestate, riscontri specifici; ma i documenti contabili spontanei hanno autonomia probatoria se coerenti con il contesto probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto e delle prove salvo vizi logici, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione; le critiche meramente alternative alla lettura probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
- Per ottenere il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" è necessario dimostrare che l'organizzazione avesse programmato esclusivamente fatti di lieve entità e che le modalità operative fossero incompatibili con fatti di maggiore gravità; la mera consistenza quantitativa dei singoli episodi non è determinante se l'organizzazione era in grado di procurarsi quantitativi significativi.
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