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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23734/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta iure hereditario da un soggetto che agiva quale erede di un militare italiano catturato dopo l'8 settembre 1943, deportato in Germania e costretto al lavoro forzato fino alla liberazione. L'azione era stata introdotta davanti al Tribunale di Frosinone nei soli confronti della Repubblica federale di Germania; in quel giudizio era poi intervenuto volontariamente il Ministero dell'economia e delle finanze, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il Tribunale di Frosinone aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Napoli. Riassunta la causa, il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo invece competente inderogabilmente il Tribunale di Roma, sulla base dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito nella l. n. 79 del 2022, e della giurisprudenza che collega le controversie risarcitorie sulle vittime di crimini di guerra al foro di Roma. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi se, in presenza di domanda proposta contro il solo Stato estero e di intervento volontario del Ministero, operasse il foro erariale di Roma oppure il foro ordinario determinato dal domicilio del creditore, nel territorio del Tribunale di Napoli. La Corte ha inoltre affrontato l'ammissibilità del regolamento d'ufficio alla luce della disciplina temporale dell'art. 38 c.p.c. e della translatio iudicii.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondato il conflitto negativo di competenza e ha affermato la competenza del Tribunale di Napoli. Ha ritenuto ammissibile il regolamento d'ufficio, ma ha escluso che trovasse applicazione il foro erariale di Roma, perché nella causa il Ministero dell'economia e delle finanze non era stato convenuto come parte originaria bensì era intervenuto volontariamente. In tale ipotesi opera l'art. 7, secondo comma, del R.D. n. 1611 del 1933, che fa salve le regole ordinarie di competenza nei casi di intervento volontario di un'amministrazione dello Stato. Poiché il giudizio era stato promosso solo contro la Repubblica federale di Germania e non vi era originaria evocazione in giudizio dell'amministrazione statale italiana, la competenza si determinava secondo le norme ordinarie, e quindi in favore del Tribunale di Napoli, in quanto foro del domicilio dell'attore-creditore ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del regolamento d'ufficio. È stato assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. civ.

    consente il regolamento d'ufficio del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice che ritenga sussistente la competenza di altro ufficio giudiziario.

  • art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.

    la barriera preclusiva non era maturata; la Corte ribadisce la portata generale della disciplina della rilevazione dell'incompetenza per territorio inderogabile nella formulazione ratione temporis applicabile.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    la novella sull'art. 38 c.p.c. non si applica al procedimento introdotto prima del 28 febbraio 2023, perché la disciplina transitoria ancora l'applicazione ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    le nuove norme si applicano, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; la data rilevante è quella di introduzione della causa e non quella della riassunzione.

  • art. 50 cod. proc. civ.

    la riassunzione dopo declinatoria di competenza non instaura un nuovo giudizio, ma determina la prosecuzione del processo davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36

    istituisce il Fondo per il ristoro dei danni da crimini di guerra e contro l'umanità e disciplina l'esecuzione dei giudicati, ma non elimina la legittimazione passiva dello Stato estero nei giudizi di cognizione.

  • L. 29 giugno 2022, n. 79

    legge di conversione del d.l. n. 36 del 2022, richiamata quale fonte della disciplina del Fondo ristori.

  • art. 1272 cod. civ.

    richiamato dalla Corte costituzionale per qualificare la disciplina come una sorta di espromissione ex lege a contenuto liberatorio nella fase esecutiva.

  • art. 24 Cost.

    la tutela giurisdizionale comprende anche la fase esecutiva, ma il bilanciamento con gli obblighi internazionali può giustificare limitazioni nella fase di esecuzione.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    le norme internazionali pattizie e gli obblighi internazionali rilevano come parametri interposti di costituzionalità.

  • art. 10, primo comma, Cost.

    la norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati stranieri opera nei giudizi di esecuzione entro i limiti della immunità ristretta, incidendo sulla pignorabilità dei beni e non sulla giurisdizione di cognizione.

  • art. 144 cod. proc. civ.

    la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto serve a consentire l'intervento dell'amministrazione statale.

  • art. 7, secondo comma, R.D. n. 1611/1933

    nei casi di volontario intervento in causa di un'amministrazione dello Stato non si applica il foro erariale; valgono le norme ordinarie di competenza.

  • art. 6 R.D. n. 1611/1933

    costituisce la regola generale del foro erariale, derogata dall'art. 7 nei casi di intervento volontario.

  • art. 20 cod. proc. civ.

    individua il foro competente secondo le regole ordinarie applicabili al caso concreto, richiamato insieme all'art. 1182, terzo comma, c.c.

  • art. 1182, terzo comma, cod. civ.

    per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro, il pagamento va eseguito al domicilio del creditore, con ricaduta sul criterio di competenza territoriale.

Massime di principio

  • Quando l'azione risarcitoria è proposta solo contro lo Stato estero e l'amministrazione italiana interviene volontariamente, il foro erariale non si applica: la competenza resta regolata dalle norme ordinarie, perché l'amministrazione non è parte originaria del giudizio.
  • La disciplina introdotta dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 incide sulla fase esecutiva dei giudicati di condanna per crimini di guerra, ma non sposta la legittimazione passiva nel giudizio di cognizione dal soggetto estero allo Stato italiano.
  • Ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria processuale, conta la data di introduzione del giudizio e non quella della riassunzione dopo la declinatoria di competenza, poiché la translatio iudicii comporta la prosecuzione del medesimo processo.
  • Il regolamento d'ufficio per conflitto negativo è ammissibile se la rilevazione dell'incompetenza avviene nei limiti temporali applicabili ratione temporis; la successiva evoluzione normativa non si applica retroattivamente ai giudizi già introdotti.
  • Nelle obbligazioni di pagamento, il criterio del domicilio del creditore può rilevare per determinare la competenza territoriale quando non operi una deroga speciale come il foro erariale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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