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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22532/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/4/1992 n. 285). Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione del diritto di difesa per presunta nullità dell'udienza di discussione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, tenutasi in anticipo rispetto all'orario fissato nel decreto di citazione; 2) vizio di utilizzabilità delle riprese audiovisive realizzate con una bodycam privata dagli operatori di polizia, deducendo violazioni di norme sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 196/2003, d.lgs. 101/2018, parere del Garante e disposizioni attuative) e sostenendo che le immagini non potevano essere utilizzate nel giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: benché l'udienza sia iniziata alcuni minuti prima dell'ora fissata, si è conclusa in orario successivo e l'imputato non era comparso prima della chiusura, per cui non si è concretamente realizzata una lesione del diritto di difesa; la nullità per anticipazione dell'udienza sussiste solo se l'udienza si apre e si chiude prima dell'ora fissata impedendo la partecipazione. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: ha confermato la qualificazione delle videoriprese come prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p., ha rilevato che l'operante aveva avvertito il ricorrente e la camera era visibile, e ha sottolineato che la responsabilità era supportata anche da dichiarazioni testimoniali concordanti; inoltre le norme sulla protezione dei dati richiamate genericamente dal ricorrente non escludono, di per sé, l'utilizzabilità di riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in luogo pubblico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    art. 186, comma 7; art. 186, comma 2-sexies; commi 4 e 5

    Norma principale sul reato di guida in stato di ebbrezza e sulle conseguenze del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: la Corte d'appello ha confermato la condanna ma escluso la circostanza aggravante di cui al comma 2-sexies e ha rideterminato la pena.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c)i

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha valutato che non si è verificata la lesione dedotta.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina delle nullità: la Corte ha richiamato il principio che l'anticipazione dell'udienza integra nullità assoluta solo se l'udienza si apre e si chiude prima dell'ora fissata impedendo la partecipazione.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale all'opposizione alla richiesta di archiviazione; contestazione relativa alla regolarità dell'udienza di discussione di tale opposizione.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata sulla celebrazione anticipata di udienze e designazione di difensore d'ufficio; non applicato come causa di nullità nel caso concreto.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Disciplina delle prove atipiche: la Corte ha qualificato le videoregistrazioni in luogo pubblico come prova atipica ammissibile, potendosi allegare al verbale e inserirle nel fascicolo per il dibattimento quando si tratta di documentazione di attività investigativa non ripetibile.

  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

    Regolamento UE n. 2016/679

    Citato dal ricorrente per ragioni di protezione dei dati; la Corte ha ritenuto che il richiamo generico non esclude l'utilizzabilità di riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici nell'ambito di indagini penali.

  • d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e d.lgs. 20 agosto 2018 n. 101

    d.lgs. 30/6/2003 n. 196; d.lgs. 20/8/2018 n. 101

    Riferimenti al Codice privacy e al suo adeguamento al GDPR; richiamati dal ricorrente ma valutati dalla Corte come argomento generico non decisivo per escludere la prova videoregistrata in luogo pubblico.

  • parere del Garante 31 luglio 2014 n. 3423775

    Citato a sostegno della tesi limitativa sull'uso delle bodycam; la Corte non ha ritenuto il parere decisivo nel caso concreto, soprattutto in assenza di un'analisi specifica e pertinente al fatto concreto.

  • D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15

    Atto di attuazione su modalità di trattamento per finalità di polizia; richiamato dal ricorrente ma non ritenuto ostativo all'utilizzabilità delle riprese in luogo pubblico quando effettuate nell'ambito di indagini penali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in Cassazione: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nullità per anticipazione dell'udienza: sussiste solo se l'udienza si apre e si chiude prima dell'ora fissata nel decreto di citazione così da impedire concretamente la partecipazione dell'imputato o del difensore; un lieve anticipo di inizio non è automaticamente causa di nullità se l'udienza si conclude in orario successivo e l'imputato ha avuto la possibilità di intervenire.
  • Videoriprese realizzate in luogo pubblico dalla polizia giudiziaria sono qualificabili come prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p.; possono essere inserite nel fascicolo e utilizzate in dibattimento, soprattutto quando si tratta di documentazione di attività investigativa non ripetibile.
  • Visibilità della camera e avviso al soggetto ripreso aumentano la probabilità di utilizzabilità delle riprese; le contestazioni generiche basate su norme di protezione dei dati richiedono una specifica e motivata relazione fra il trattamento dei dati e la compromissione delle garanzie procedurali per ottenere l'esclusione della prova.
  • In caso di impugnazioni concernenti l'utilizzabilità di una prova, il ricorrente deve spiegare l'incidenza dell'esclusione della prova sul complessivo compendio probatorio: se la prova esclusa non è decisiva rispetto al resto degli elementi, il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato.
  • Quando il ricorso è rigettato in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali in base agli articoli procedurali applicabili (ad es. art. 616 c.p.p.).

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