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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18748/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’ente sanitario, di crediti rivendicati da un medico convenzionato per attività di assistenza primaria, assistenza domiciliare programmata e prestazioni aggiuntive svolte in vari anni tra il 1984 e il 1996. Il tribunale aveva respinto le domande e la corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo prescritti i crediti. In cassazione il medico ha articolato otto motivi: nei primi due ha censurato la negata efficacia interruttiva di due raccomandate spedite nel 1995 e nel 1999, sostenendo che la prova della spedizione bastasse a far operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. anche senza avviso di ricevimento; con il terzo e il quarto motivo ha contestato l’applicazione della prescrizione quinquennale, invocando invece quella decennale per alcuni crediti ritenuti extra o una tantum; con il quinto ha sostenuto che la prescrizione non potesse decorrere prima dell’adozione e notifica della disciplina regolamentare applicabile; con il sesto e il settimo ha dedotto un riconoscimento del debito da parte dell’ente idoneo a interrompere la prescrizione; con l’ottavo ha censurato la mancata consulenza contabile per quantificare i crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo errata la decisione d’appello nella parte in cui aveva negato efficacia interruttiva alle raccomandate solo perché mancava l’avviso di ricevimento. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità/autosufficienza e infondato il quarto, affermando che per i crediti derivanti dal rapporto convenzionale dei medici con il SSN si applica la prescrizione quinquennale anche per gli emolumenti accessori o aggiuntivi, senza distinzione tra compensi ordinari ed extra. I motivi dal quinto all’ottavo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e il giudizio è stato rinviato alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. È stata inoltre esclusa la debenza del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La prova della spedizione a mezzo raccomandata consente di presumere l’arrivo della dichiarazione al destinatario e la sua conoscenza, senza necessità di produrre l’avviso di ricevimento se la ricezione non è specificamente contestata.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in combinazione con le presunzioni semplici per fondare la presunzione di conoscenza derivante dalla prova della spedizione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in combinazione con le presunzioni semplici per fondare la presunzione di conoscenza derivante dalla prova della spedizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e richiamato nella trattazione dei motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo in cui si contesta l’applicazione del termine di prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione decennale, ma ritenuto non applicabile al caso.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Richiamato per sostenere la tesi della prescrizione breve o della diversa qualificazione dei crediti.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte afferma che ai crediti relativi agli emolumenti dei medici convenzionati si applica la prescrizione quinquennale.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato per il dedotto riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, ma i relativi motivi restano assorbiti.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere che la prescrizione decorra solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma la censura resta assorbita.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per contestare il mancato ricorso alla consulenza contabile; motivo assorbito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in tema di deposito e identificazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 31 d.lgs. n. 270 del 2000

    Invocato nel quarto motivo, ma non determinante ai fini della decisione.

  • art. 45 d.lgs. n. 270 del 2000

    Invocato nei motivi sul decorso e sulla durata della prescrizione, ma non accolto.

  • art. 3 L. n. 335 del 1995

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere una diversa disciplina della prescrizione.

  • d.P.R. n. 314 del 28.9.1990

    Richiamato per affermare che il diritto non sarebbe stato azionabile prima della notifica della relativa disciplina.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    Richiamata quale fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’invio di una dichiarazione o di un atto interruttivo della prescrizione a mezzo raccomandata può essere provato mediante la ricevuta di spedizione; in mancanza di specifica contestazione della ricezione, opera la presunzione di arrivo e di conoscenza ex art. 1335 c.c. anche senza avviso di ricevimento.
  • Nei rapporti convenzionali dei medici con il servizio sanitario nazionale, i crediti per compensi e indennità, compresi gli emolumenti accessori o aggiuntivi collegati al rapporto, sono soggetti alla prescrizione quinquennale, senza distinzione tra compensi ordinari ed extra.
  • Per superare una eccezione o censura in cassazione è necessario rispettare il requisito di specificità del motivo, indicando con precisione il contenuto e la collocazione degli atti o documenti richiamati; la mancata autosufficienza comporta l’inammissibilità del motivo.
  • La deduzione di un riconoscimento del debito o di altre cause interruttive della prescrizione è scrutinabile solo se il ricorso indica compiutamente il fatto processuale e il contenuto degli atti da cui il riconoscimento emergerebbe.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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