Cassazione Civile, Ordinanza n. 18627/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (esattore)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato a una contribuente una comunicazione di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di diversi debiti, tra cui una cartella riferita a tre avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. La contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario; in appello la CTR aveva accolto il gravame limitatamente ai debiti tributari, ritenendo non provata la notifica delle cartelle prodromiche, e aveva confermato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. La società di riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omessa valutazione di prova documentale e travisamento degli atti processuali, lamentando che la CTR non avesse considerato la documentazione attestante la notifica delle cartelle, depositata già in primo grado e richiamata anche in appello; con il secondo ha censurato la conferma del difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, invocando violazione dell’art. 81 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta infondata perché sul punto si era formato giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione avverso la statuizione di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo relativo all’omesso esame della prova documentale della notifica delle cartelle, osservando che la questione non richiedeva una nuova valutazione del merito ma la verifica dell’omessa considerazione di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e già allegato al fascicolo di primo grado. Quanto al secondo motivo, lo ha respinto poiché il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate era coperto da giudicato interno. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al giudice tributario di secondo grado, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte precisa che il nucleo della censura riguarda l’omesso esame di una prova documentale e non la sola valutazione delle prove.
art. 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato nel motivo, senza svolgere una autonoma funzione decisoria nella motivazione della Corte.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per qualificare la doglianza come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile con revocazione, dall’omesso esame di un fatto controverso.
evocato nel secondo motivo; la Corte ne esclude la violazione poiché sul difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia si era formato giudicato interno.
Massime di principio
- L’omessa considerazione di una prova documentale tempestivamente prodotta e specificamente discussa tra le parti può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deducibile in cassazione, quando il fatto abbia natura sostanziale e sia decisivo per la soluzione della lite.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova va distinto dall’omessa valutazione di un fatto controverso: il primo può rilevare come errore di fatto revocatorio, mentre il secondo si denuncia nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 4 o n. 5, a seconda che il fatto sia processuale o sostanziale.
- Se una statuizione di primo grado non viene impugnata sul punto, su di essa si forma giudicato interno e la relativa censura non può essere riproposta utilmente in cassazione.
- In tema di iscrizione ipotecaria a tutela di crediti tributari, la prova della notifica delle cartelle prodromiche è un fatto decisivo, la cui omissione nell’esame da parte del giudice di merito comporta cassazione della decisione.
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