Cassazione Civile, Ordinanza n. 15044/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che in precedenza era stata ammessa a concordato preventivo omologato e, successivamente, colpita da sentenza di risoluzione del concordato. La società ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro la decisione della corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento. I motivi del ricorso erano tre: primo, si deduceva la nullità della sentenza di fallimento per violazione delle regole di notifica del decreto di convocazione ex art. 15 l.f., sostenendo che la cancelleria avesse notificato al PEC dei liquidatori giudiziali e non a un indirizzo direttamente riferibile alla società; secondo, si censurava la declaratoria di fallimento in assenza di passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del concordato, ritenendo necessaria la definitività di tale pronuncia prima del fallimento; terzo, si contestava la mancata considerazione della pretesa necessità di una nuova istanza di fallimento dopo la risoluzione del concordato, assumendo l'inapplicabilità dell'art. 137 l.f. al concordato preventivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la notifica del ricorso e del decreto ex art. 15 l.f. era stata correttamente eseguita presso l'unico indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese e riferibile alla società; ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, affermando che la sentenza di risoluzione del concordato preventivo è immediatamente esecutiva e che non è necessario attendere il giudicato per poter dichiarare il fallimento, né occorre una nuova istanza di fallimento successiva alla risoluzione quando le istanze originarie siano già procedibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 l.f.
"il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti"
La notifica è valida se eseguita all'indirizzo PEC del debitore risultante dai registri pubblici; rileva l'unicità dell'indirizzo riferibile alla società e la ricevuta di avvenuta consegna.
art. 17, co. 2-bis, D.L. n. 179 del 2012
È richiamato solo per confermare la reperibilità dell'indirizzo PEC nei pubblici registri.
art. 186 l.f.
Contiene il richiamo all'art. 137 l.f. e consente la declaratoria di fallimento a seguito della risoluzione del concordato preventivo.
art. 137 l.f.
La sentenza che risolve il concordato è immediatamente esecutiva; non è necessario il passaggio in giudicato per il successivo fallimento.
art. 138 l.f.
È richiamato in via analogica per la regola dell'immediata esecutività della sentenza di annullamento.
art. 162 l.f.
È citato come una delle ipotesi speciali menzionate dal ricorrente, ma non come base della decisione.
art. 173 l.f.
È citato come una delle ipotesi speciali menzionate dal ricorrente, ma non come base della decisione.
art. 179 l.f.
È citato come una delle ipotesi speciali menzionate dal ricorrente, ma non come base della decisione.
art. 180 l.f.
È citato come una delle ipotesi speciali menzionate dal ricorrente, ma non come base della decisione.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
La scadenza del termine processuale cadente in giorno festivo è prorogata al giorno seguente.
art. 18, co. 13 e 14, l.f.
È richiamato solo per respingere l'eccezione di tardività/inammissibilità del ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
Fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02
Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notifica del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento è valida se eseguita dalla cancelleria all'indirizzo PEC del debitore risultante dai registri pubblici, anche quando l'indirizzo sia stato comunicato nell'ambito di una procedura concorsuale, purché risulti univocamente riferibile alla società.
- Nel procedimento prefallimentare, una volta regolarmente instaurato il contraddittorio, il debitore ha l'onere di seguire gli sviluppi successivi della procedura; non è necessaria una nuova notificazione di ogni atto successivo che si inserisca nel medesimo procedimento.
- La sentenza che risolve il concordato preventivo è immediatamente esecutiva: la mancata formazione del giudicato non impedisce la dichiarazione di fallimento successiva o contestuale, se ne ricorrono gli ulteriori presupposti procedimentali.
- La temporanea improcedibilità del fallimento durante il concordato preventivo non implica l'inefficacia o la caducazione delle istanze di fallimento già proposte, ma solo la sospensione della pronuncia dichiarativa fino alla cessazione della procedura alternativa.
- L'art. 186 l.f., nel rinviare alla disciplina dell'art. 137 l.f., consente di trattare la risoluzione del concordato preventivo come evento idoneo a riattivare la procedura concorsuale più adeguata, senza richiedere una nuova istanza se quella originaria permane processualmente utilizzabile.
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