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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25929/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, confermando in parte la pronuncia di merito, aveva assolto per la detenzione di 2,14 g di marijuana per uso personale ma lo aveva ritenuto responsabile della coltivazione di dieci piantine di marijuana coltivate in quattro vasi. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., con riferimento a art. 125 c.p.p.), e chiede comunque il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il Pubblico Ministero in questa sede aveva chiesto l'annullamento della decisione impugnata perché il fatto non costituisce reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e precedenti (anche Sez. 6 n. 6599/2021 e sent. Corte Cost. n.109/2016), la Corte ha qualificato la condotta come coltivazione domestica di minime dimensioni: piante in vasi, assenza di impianti di illuminazione/irrigazione, numero modesto di piante (dieci) e produzione finale di una quantità minima verosimilmente destinata all'uso personale. Perciò la condotta è esclusa dall'ambito penale per mancanza di offensività concreta. Per i limiti probatori e per il corretto inquadramento giuridico, la sentenza impugnata è stata ANNULLATA senza rinvio (cioè il fatto non costituisce reato).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione; ha consentito alla Corte di verificare la corretta applicazione del diritto da parte della Corte d'Appello.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle modalità di impugnazione, come parametro procedurale richiamato nel ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che resta applicabile alla coltivazione penalmente illecita qualora sussistano i presupposti, ma nel caso concreto la fattispecie è stata esclusa dall'ambito penale ex se, per cui non è stato necessario applicarla.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 75

    art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Regime amministrativo sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale; la Corte osserva che la detenzione per uso personale, anche se derivante da coltivazione domestica lecita, rimane comunque assoggettabile all'art. 75.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Previsione normativa sulla possibilità di applicare misure (o regime di minore gravità) in casi particolari; la Corte ne ricorda l'operatività in via graduata qualora ricorrano i presupposti.

  • Sezioni Unite - principio di diritto

    Sez. U., richiamata giurisprudenza e sentenze rilevanti (tra cui Sez. U. n. 28605/2008 e Corte Cost. n. 109/2016)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che rientrano fuori dall'ambito penale le coltivazioni domestiche di minime dimensioni svolte in forma domestica (rudimentali tecniche, scarso numero di piante, modesto quantitativo di prodotto, assenza di indici di immissione nel mercato, eventuale mancata produzione di sostanza psicotropa al termine dello sviluppo). Tale principio è stato applicato dalla Corte per escludere la rilevanza penale nel caso concreto.

  • Giurisprudenza della Sez. 6 (esempio)

    Sez. 6 - n. 6599 del 19/02/2021 (Rv. 280786)

    Precedente analogo che ha ritenuto non punibile la coltivazione domestica di undici piantine in vasi senza accorgimenti tecnici, confermando l'orientamento favorevole al ricorso per coltivazioni domestiche minime.

Massime di principio

  • La coltivazione domestica di poche piante, in vasi e senza accorgimenti tecnici (illuminazione, impianti di irrigazione, ecc.), che produca una quantità minima verosimilmente destinata all'autoconsumo, può essere esclusa dall'ambito penale per mancanza di offensività concreta.
  • La presenza simultanea di indici quali numero elevato di piante, tecniche professionali, impianti specifici, modalità di coltivazione finalizzate alla produzione massiva o elementi che indicano l'inserimento nel mercato (contatti, quantità rilevanti di sostanza pronta per la cessione, strumenti di confezionamento) rende la condotta penalmente rilevante.
  • Anche quando la coltivazione domestica sia ritenuta penalmente illecita, è comunque possibile valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità) se i requisiti fattuali e soggettivi sono soddisfatti.
  • La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale rimane soggetta al regime amministrativo dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, anche se la sostanza proviene da coltivazione domestica che sia stata ritenuta non penalmente rilevante.
  • In fase di impugnazione è cruciale documentare le concrete modalità di coltivazione (numero di piante, luogo, tecniche usate, quantità effettiva ricavabile) perché la dottrina giurisprudenziale si fonda su un esame fattuale puntuale per escludere o affermare la rilevanza penale.
  • La giurisprudenza di legittimità, in particolare le Sezioni Unite, ha orientato la valutazione verso un giudizio di offensività concreta e non meramente formale: non è sufficiente la sola attitudine botanica della pianta a configurare automaticamente il reato.

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