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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12456/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato per detenzione e spaccio di stupefacenti e per detenzione abusiva di munizioni, ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Con il primo ricorso ha dedotto vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale: ha contestato la ritenuta specifica offensività della condotta, lamentando che il giudice di merito si sarebbe limitato a recepire apoditticamente la decisione di primo grado e che non sarebbero state valutate le dichiarazioni di un teste; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; infine ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. Con il secondo ricorso, sostanzialmente sovrapponibile al primo, ha insistito sui medesimi profili, aggiungendo la critica alla valutazione della prova testimoniale, documentale e dichiarativa dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure generiche, meramente reiterative di doglianze già disattese in appello e volte a sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sia sulla attendibilità del teste ritenuto decisivo, sia sull'esclusione della lieve entità, sia sul diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che le doglianze non si confrontavano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e miravano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio preclusa al giudice di legittimità. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto il giudizio di attendibilità del teste valorizzato dalla Corte di merito e non idonee le altre dichiarazioni a scardinarne la portata probatoria. Quanto alla richiesta di riqualificazione nella ipotesi di lieve entità, ha ribadito che il solo dato ponderale non è decisivo e che, nel caso concreto, altri elementi - tra cui il continuativo spaccio segnalato e i precedenti specifici - deponevano per l'esclusione della minore gravità. Quanto alle attenuanti generiche e alla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, ha rilevato che la motivazione di merito era congrua nel valorizzare la scarsa autodisciplina dell'imputato anche durante gli arresti domiciliari e la sua inaffidabilità ai fini specialpreventivi. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    indica la fattispecie base di detenzione/cessione di stupefacenti per la quale l'imputato era stato condannato

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    la Corte ribadisce che la lieve entità va esclusa quando, oltre al dato quantitativo, emergano ulteriori elementi sintomatici di maggiore offensività, come spaccio continuativo e precedenti specifici

  • art. 697 cod. pen.

    norma contestata per la detenzione abusiva di munizioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000

    richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirano a ottenere una rivalutazione del merito e del quadro istruttorio già esaminato dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già disattese integra genericità e inammissibilità.
  • Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il dato ponderale non è di per sé decisivo: occorre una valutazione complessiva del fatto, potendo assumere rilievo anche elementi quali la continuità dello spaccio e i precedenti specifici dell'imputato.
  • Il giudizio sulla attendibilità di un testimone e sul valore delle altre prove appartiene al merito e non può essere sovvertito in cassazione se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti di inaffidabilità dell'imputato e di inidoneità della misura a soddisfare esigenze specialpreventive.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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