Cassazione Civile, Ordinanza n. 15577/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni lavoratori autoferrotranvieri alla conservazione della voce retributiva denominata "nuovo terzo elemento salariale", prevista dal CCNL del 25 luglio 1997 dopo la soppressione del precedente "terzo elemento salariale". I lavoratori erano stati assunti originariamente con contratti di formazione e lavoro, poi trasformati in contratti a tempo indeterminato, e successivamente erano transitati alla società ricorrente a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. Essi hanno chiesto che il periodo di formazione e lavoro fosse computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio e che, in base a ciò, fosse loro riconosciuto il nuovo terzo elemento salariale, sostenendo di essere già in forza a tempo indeterminato alla data del 25.7.1997. La società ha impugnato la decisione di merito deducendo: 1) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984, per avere la Corte d'appello ritenuto che la voce retributiva dipendesse dall'anzianità di servizio e che la clausola collettiva fosse discriminatoria; 2) violazione dell'art. 4 del CCNL 25.7.1997, per avere la Corte ritenuto che il nuovo terzo elemento salariale rientrasse tra i trattamenti spettanti ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la Corte avesse erroneamente escluso la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto di lavoro alla luce della L. n. 92/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei lavoratori volte all'accertamento del diritto al nuovo terzo elemento salariale. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo, richiamando l'esistenza di contrastanti pronunce della Corte all'epoca della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726
La Corte lo richiama come base normativa per ritenere legittime le clausole collettive che escludono il mantenimento di determinati emolumenti soppressi nei confronti di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che non li avevano mai percepiti.
L. 19 dicembre 1984, n. 863
Norma di conversione del d.l. n. 726/1984 richiamata quale disciplina applicabile ai contratti di formazione e lavoro.
art. 4 del CCNL 25 luglio 1997
La Corte, sulla base del proprio orientamento consolidato, interpreta la clausola nel senso che il mantenimento del nuovo terzo elemento salariale riguarda solo i lavoratori che già beneficiavano di quella voce alla data di soppressione, non i lavoratori in formazione e lavoro che non l'avevano mai percepita.
È richiamato solo per descrivere il passaggio dei lavoratori alla società ricorrente a seguito di cessione di ramo d'azienda.
art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300
È evocato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto di lavoro, ma il motivo resta assorbito.
La Corte d'appello aveva valorizzato la data di entrata in vigore della legge per ritenere tempestive le richieste dei lavoratori; il motivo correlato è però assorbito in cassazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Viene applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio, perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama i propri precedenti più recenti e ne recepisce le considerazioni motivate.
Massime di principio
- Le clausole della contrattazione collettiva che sopprimono o riducono una voce retributiva possono legittimamente preservare il trattamento solo in favore dei lavoratori che già lo percepivano al momento della modifica, al fine di evitare una diminuzione improvvisa della retribuzione.
- I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che, alla data dell'accordo collettivo soppressivo, non abbiano mai percepito la specifica voce salariale non possono vantare un diritto quesito alla sua conservazione dopo la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, neppure se il periodo di formazione viene computato ai fini dell'anzianità.
- Ai fini dell'interpretazione della clausola collettiva che conserva un emolumento soppresso, il criterio decisivo è la percezione effettiva del trattamento prima della soppressione, non la mera anzianità maturata o la successiva stabilizzazione del rapporto.
- Quando il principio di diritto è già consolidato e la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
- In presenza di un consolidamento giurisprudenziale successivo al giudizio di merito, la Cassazione può richiamare i propri precedenti per risolvere in senso conforme controversie sostanzialmente sovrapponibili.
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