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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18068/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato da una società assicurativa a un proprio dipendente, in un contesto in cui la Corte d'appello, in sede di reclamo, aveva già ritenuto legittimo il recesso come giustificato da addebiti disciplinari e aveva applicato la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, escludendo la reintegra. Dopo il passaggio in giudicato di tale decisione, il lavoratore ha promosso revocazione deducendo il rinvenimento di nuove intercettazioni telefoniche, acquisite in un diverso procedimento penale, che a suo dire dimostravano che i vertici aziendali avevano pianificato mesi prima l'espulsione del dipendente per finalità ritorsive, usando gli addebiti disciplinari come mero pretesto, e che avrebbero altresì rivelato l'illegittimità dei controlli investigativi e la conseguente erroneità anche della quantificazione dell'indennità risarcitoria. La Corte d'appello ha rigettato la revocazione ritenendo le intercettazioni non decisive, perché gli accertamenti originari avevano già riconosciuto la sussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti tali da escludere che il motivo ritorsivo fosse unico e determinante. In cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione dell'art. 395, n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale trattato il giudizio di revocazione come una preclusa riproposizione di questioni già decise; violazione dell'art. 395, n. 3 c.p.c. e dell'art. 1345 c.c. per non aver considerato che il nuovo documento poteva provare un motivo illecito unico e determinante, anche a fronte di addebiti disciplinari fondati; violazione dell'art. 395, n. 3 c.p.c., degli artt. 3, 4 e 8 L. n. 300/1970 e degli artt. 11, 24 e 36 d.lgs. n. 196/2003 in relazione ai controlli datoriali; violazione dell'art. 395 c.p.c., dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970 e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. quanto alla mancata rivalutazione della misura dell'indennità. La società ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha contestato il dies a quo del termine per la revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla non decisività delle intercettazioni ai fini della revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c., poiché il documento nuovo avrebbe al più fornito elementi indiziari o confermato un profilo non decisivo, senza poter portare con certezza a una decisione di segno opposto rispetto a quella revocanda. In particolare, la Corte ha valorizzato il fatto che nella sentenza originaria erano già stati accertati fatti disciplinarmente rilevanti, sicché le intercettazioni non erano idonee a sovvertire il decisum né a consentire una diversa quantificazione dell'indennità; da ciò ha fatto discendere l'infondatezza anche delle censure sui controlli datoriali e sulla misura del risarcimento. Spese poste a carico del ricorrente e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.

    "se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario"

    La revocazione per documento nuovo richiede che il documento sia decisivo, cioè idoneo a determinare con certezza una decisione diversa; non bastano elementi indiziari né prove di fatti non decisivi o utili solo a riesaminare il merito già apprezzato.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato in relazione al motivo illecito unico e determinante del licenziamento; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, reputando assorbente il difetto di decisività del nuovo documento.

  • art. 3 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente per contestare i controlli datoriali; la censura è stata ritenuta infondata in quanto dipendente dalla non decisività delle intercettazioni.

  • art. 4 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente in tema di controlli datoriali; la Corte ha escluso che il nuovo documento imponesse una diversa qualificazione del controllo, per difetto di decisività.

  • art. 8 L. n. 300/1970

    Richiamato nel motivo relativo ai controlli del datore di lavoro; non ha inciso sull'esito, essendo stata esclusa la decisività delle intercettazioni.

  • artt. 11, 24 e 36 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla liceità dei controlli e del trattamento dei dati; la Corte non li ha esaminati nel merito per assorbimento logico derivante dal difetto di decisività del documento nuovo.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    La quantificazione dell'indennità risarcitoria ex tutela reintegratoria attenuata non è stata rimessa in discussione in revocazione, perché il nuovo documento non era idoneo a incidere sulla misura già ritenuta congrua.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di revocazione è stata ritenuta congrua e immune da vizi rilevanti ai fini della legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione sulla quantificazione dell'indennità; la Corte ha escluso un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c., il documento sopravvenuto è "decisivo" solo se, per la sua immediata idoneità probatoria, avrebbe imposto con elevata certezza una decisione diversa; se richiede una nuova e complessiva rivalutazione del materiale probatorio o fornisce soltanto indizi, non legittima la revocazione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per riaprire questioni già definite nei precedenti gradi di giudizio o per riproporre censure di merito già esaminate, salvo che il nuovo documento alteri in modo radicale il quadro fattuale posto a base della sentenza revocanda.
  • Quando una decisione originaria ha già accertato la sussistenza di addebiti disciplinari rilevanti, un documento nuovo che suggerisca una possibile finalità ritorsiva del datore non è decisivo se non esclude in modo univoco la rilevanza autonoma di quei fatti ai fini del licenziamento.
  • La dedotta illegittimità dei controlli datoriali e la contestazione della misura dell'indennità risarcitoria restano assorbite se il documento invocato in revocazione non è idoneo a sovvertire il nucleo fattuale e giuridico della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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