Cassazione Civile, Ordinanza n. 18065/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di lavoro privato nel quale la Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società datrice di lavoro a pagare alla lavoratrice euro 13.693,11, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente a retribuzioni non erogate per il periodo 1.12.2009-27.4.2010. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre la società ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità è stato però prodotto un verbale di conciliazione sindacale del 15 gennaio 2020, da cui risultava che le parti avevano definito bonariamente la lite. La ricorrente ha quindi chiesto la decisione sulla lite come definita dall'accordo, mentre la controparte ha aderito alla definizione pattizia; la Procura Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta in sede sindacale dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che l'accordo negoziale sopravvenuto sostituisce l'assetto derivante dalla sentenza impugnata, che viene così travolta e caducata. Quanto alle spese, ha dato atto che le parti avevano concordato l'integrale compensazione delle ulteriori spese di lite, sicché non ha provveduto ulteriormente. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale meccanismo opera in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non quando il processo si chiuda per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio con deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Norma di conversione del D.L. 137/2020 richiamata in relazione alla trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018
Se le parti definiscono la controversia con accordo convenzionale nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
Cass. n. 24632 del 2019
Richiamata a sostegno dell'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato nel caso di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale o conciliativo, la Corte di cassazione deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La definizione transattiva sopravvenuta sostituisce la regolamentazione del rapporto risultante dalla sentenza impugnata, che resta travolta e perde efficacia.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, non si applica il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
- Se le parti concordano la compensazione delle ulteriori spese di lite, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza statuizioni ulteriori sulle spese.
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