Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2115/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, della bicicletta, dei cellulari e dello zainetto. Ha disposto il dissequestro e la restituzione degli oggetti e della somma all'avente diritto e ha inviato comunicazione al Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 21/05/2021 nella parte in cui disponeva la confisca di denaro (19.000 euro), di due telefoni cellulari, di una borsa/zainetto e di una bicicletta. Le censure riguardano: (i) vizio di motivazione in relazione alla confisca degli oggetti personali (cellulari, borsa, bicicletta) poiché non sarebbe stato fornito alcun filo logico che dimostri il nesso strumentale tra quei beni e la commissione del reato né la possibilità che la loro detenzione agevoli la reiterazione del reato; (ii) violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro perché la decisione sarebbe fondata soltanto sull'assenza di giustificazione della provenienza e sulla condizione di disoccupato dell'imputato, cioè su criteri riconducibili alla confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), applicabile però in via diversa rispetto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Fattispecie di traffico di stupefacenti contestata; la confisca collegata a tale reato deve rispettare le condizioni previste dalle norme sul sequestro/confisca e non può essere applicata arbitrariamente senza nesso di strumentalità.

  • art. 240 cod. pen.

    La Corte richiama che, per la confisca relativa ad alcuni reati, è necessario il rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 240 c.p. in ordine agli strumenti/beni utilizzati per commettere il reato e al rischio di reiterazione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Previsione relativa alla confisca per sproporzione; la sentenza sottolinea che tale istituto non è utilizzabile automaticamente nella fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e non può giustificare la confisca quando manca il corretto inquadramento giuridico e motivazionale.

  • Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007 (Indelicato), Rv. 236282

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la confisca facoltativa degli oggetti che servirono o furono destinati a commettere il reato mira a prevenire ulteriori illeciti e pertanto richiede una motivazione che colleghi strettamente la detenzione dei beni alla possibilità di reiterazione.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la comunicazione al Procuratore Generale quando la Corte annulla una sentenza senza rinvio; applicata per gli adempimenti successivi.

Massime di principio

  • La confisca di oggetti personali (telefonini, borsa, bicicletta) come 'cose utilizzate per commettere il reato' richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso strumentale e il rischio di reiterazione: la mera presenza dell'oggetto non è sufficiente.
  • La confisca del denaro in reati di stupefacenti deve essere fondata su un collegamento oggettivo tra la somma e l'attività criminale; non può basarsi unicamente sull'incapacità del soggetto di giustificarne la provenienza o sul suo stato di disoccupazione, a meno che non si proceda nei termini dell'istituto della confisca per sproporzione e nei relativi presupposti normativi.
  • Se il giudice applica una misura ablativa sulla base di ragionamenti equivalenti alla 'confisca per sproporzione' ma non ne ha titolo normativo, la motivazione è viziata e la decisione è annullabile.
  • L'assenza di adeguata motivazione sul nesso di strumentalità o sulla riconducibilità del denaro al reato costituisce un vizio che legittima l'annullamento parziale della sentenza in Cassazione e l'immediata restituzione degli oggetti sequestrati.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe sollevare specifiche censure sulla mancanza di nesso causale/strumentale e sulla corretta qualificazione normativa della misura ablativa (art. 240 vs art. 240-bis), poiché sono profili decisivi per l'ammissibilità della confisca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.