Cassazione Penale, Sentenza n. 2115/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, della bicicletta, dei cellulari e dello zainetto. Ha disposto il dissequestro e la restituzione degli oggetti e della somma all'avente diritto e ha inviato comunicazione al Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 21/05/2021 nella parte in cui disponeva la confisca di denaro (19.000 euro), di due telefoni cellulari, di una borsa/zainetto e di una bicicletta. Le censure riguardano: (i) vizio di motivazione in relazione alla confisca degli oggetti personali (cellulari, borsa, bicicletta) poiché non sarebbe stato fornito alcun filo logico che dimostri il nesso strumentale tra quei beni e la commissione del reato né la possibilità che la loro detenzione agevoli la reiterazione del reato; (ii) violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro perché la decisione sarebbe fondata soltanto sull'assenza di giustificazione della provenienza e sulla condizione di disoccupato dell'imputato, cioè su criteri riconducibili alla confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), applicabile però in via diversa rispetto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Fattispecie di traffico di stupefacenti contestata; la confisca collegata a tale reato deve rispettare le condizioni previste dalle norme sul sequestro/confisca e non può essere applicata arbitrariamente senza nesso di strumentalità.
La Corte richiama che, per la confisca relativa ad alcuni reati, è necessario il rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 240 c.p. in ordine agli strumenti/beni utilizzati per commettere il reato e al rischio di reiterazione.
Previsione relativa alla confisca per sproporzione; la sentenza sottolinea che tale istituto non è utilizzabile automaticamente nella fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e non può giustificare la confisca quando manca il corretto inquadramento giuridico e motivazionale.
Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007 (Indelicato), Rv. 236282
Giurisprudenza richiamata per il principio che la confisca facoltativa degli oggetti che servirono o furono destinati a commettere il reato mira a prevenire ulteriori illeciti e pertanto richiede una motivazione che colleghi strettamente la detenzione dei beni alla possibilità di reiterazione.
Norma procedurale che impone la comunicazione al Procuratore Generale quando la Corte annulla una sentenza senza rinvio; applicata per gli adempimenti successivi.
Massime di principio
- La confisca di oggetti personali (telefonini, borsa, bicicletta) come 'cose utilizzate per commettere il reato' richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso strumentale e il rischio di reiterazione: la mera presenza dell'oggetto non è sufficiente.
- La confisca del denaro in reati di stupefacenti deve essere fondata su un collegamento oggettivo tra la somma e l'attività criminale; non può basarsi unicamente sull'incapacità del soggetto di giustificarne la provenienza o sul suo stato di disoccupazione, a meno che non si proceda nei termini dell'istituto della confisca per sproporzione e nei relativi presupposti normativi.
- Se il giudice applica una misura ablativa sulla base di ragionamenti equivalenti alla 'confisca per sproporzione' ma non ne ha titolo normativo, la motivazione è viziata e la decisione è annullabile.
- L'assenza di adeguata motivazione sul nesso di strumentalità o sulla riconducibilità del denaro al reato costituisce un vizio che legittima l'annullamento parziale della sentenza in Cassazione e l'immediata restituzione degli oggetti sequestrati.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe sollevare specifiche censure sulla mancanza di nesso causale/strumentale e sulla corretta qualificazione normativa della misura ablativa (art. 240 vs art. 240-bis), poiché sono profili decisivi per l'ammissibilità della confisca.
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