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Parere

Parere n. 748/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Edoardo Pavesio contro la Presidenza del Consiglio ministri – Dipartimento per lo sport per l’annullamento del provvedimento del 1° dicembre 2023, con il quale il riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci, conseguito nella Repubblica di San Marino, è stato subordinato al superamento di una misura compensativa di contenuto tecnico consistente nell’esecuzione della prova Eurotest.

Giustizia amministrativa202501201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Provvedimento del 1° dicembre 2023 che ha subordinato il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito nella Repubblica di San Marino al superamento della prova tecnica PFC-T, ex Eurotest.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Dipartimento per lo sport ha subordinato il riconoscimento del titolo sammarinese di maestro di sci al superamento della prova formativa comune tecnica PFC-T, sostenendo: violazione degli artt. 3 e 10, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e istruttoria e violazione del principio di buon andamento; eccesso di potere, carenza di motivazione e istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione del d.lgs. n. 206/2007; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007, della legge n. 81/1991, della direttiva 2005/36/CE, del giusto procedimento e delle regole procedurali del codice di condotta relativo alla direttiva. La questione concerneva, in particolare, la legittimità della misura compensativa imposta in ragione del mancato superamento della PFC-T e delle differenze tecniche tra la formazione sammarinese e quella richiesta in Italia.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa anche al ricorrente presso il difensore e non erano state presentate osservazioni nel termine di trenta giorni. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso e legittimo il provvedimento impugnato. La professione di maestro di sci rientra nel sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e non beneficia del riconoscimento automatico quando la formazione estera presenti differenze sostanziali rispetto a quella italiana. Il Dipartimento ha svolto un’adeguata istruttoria, acquisendo i pareri della FISI e del COLNAZ e confrontando il percorso formativo sammarinese con quello italiano. È emerso che il ricorrente non aveva superato la PFC-T, non era in possesso completo della qualifica di Ski Instructor III e non aveva ricevuto una formazione sovrapponibile a quella italiana, con particolare riguardo ad alcuni elementi tecnici. La misura compensativa è stata infine limitata alla sola PFC-T, anche considerando il superamento della PFC-S, ex Eurosecurité. La Sezione ha riconosciuto la competenza tecnica della FISI e del COLNAZ nella definizione e valutazione degli standard formativi e ha escluso arbitrarietà o irragionevolezza manifesta nelle loro valutazioni. Ha inoltre ritenuto infondate le censure procedimentali, rilevando che il ricorrente aveva avuto la possibilità di chiarire la propria posizione durante l’istruttoria e di presentare controdeduzioni dopo il provvedimento.

Osservazioni

Primo motivo - Partecipazione, motivazione e istruttoria

La censura è infondata. L’Amministrazione ha esaminato la documentazione prodotta, ha acquisito i pareri tecnici della FISI e del COLNAZ e ha svolto un confronto con il percorso formativo sammarinese. Il contraddittorio è stato rispettato, poiché il ricorrente aveva fornito chiarimenti nel corso dell’istruttoria e aveva potuto presentare controdeduzioni dopo l’adozione del provvedimento.

Secondo motivo - Differenze sostanziali e d.lgs. n. 206/2007

La censura è infondata. Il sistema generale di riconoscimento consente di imporre una misura compensativa quando sussistano differenze sostanziali tra la qualifica estera e la formazione nazionale, non compensate dall’esperienza professionale o dall’apprendimento permanente. Nel caso concreto, le valutazioni tecniche hanno evidenziato differenze rilevanti nel percorso sammarinese, anche con riguardo alla tecnica dello sci alpino, al perfezionamento agonistico e al freeski.

Terzo motivo - Necessità della PFC-T, legge n. 81/1991 e direttiva 2005/36/CE

La censura è infondata. Il superamento della PFC-T, ex Eurotest, costituisce una verifica tecnica necessaria per il conseguimento del titolo italiano e rappresenta una misura compensativa legittima. La Sezione ha richiamato la normativa europea e nazionale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 957/2025, la sentenza n. 3504/2024 e il precedente parere n. 71/2017.

Norme richiamate

  • artt. 3, 6, 7, 8 e 9 l. 8 marzo 1991, n. 81

    La legge prevede l’iscrizione all’albo professionale previa abilitazione; l’art. 8 attribuisce alla FISI la definizione e l’aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche.

    La professione di maestro di sci richiede il rispetto di standard tecnici e formativi uniformi; la FISI è l’organo competente a definire e aggiornare i criteri tecnici dell’insegnamento.

  • artt. 11, comma 4, e 22, comma 8-bis, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali e la formazione richiesta dalle norme nazionali, il prestatore può colmare tali differenze mediante una specifica prova attitudinale; la decisione deve essere debitamente motivata.

    L’autorità competente può imporre una prova attitudinale quando le differenze formative siano sostanziali e non siano compensate dall’esperienza o dall’apprendimento permanente; la decisione deve indicare i livelli qualificativi comparati, le differenze e le ragioni della misura.

  • direttiva 2005/36/CE

    Direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

    La professione di maestro di sci è soggetta al sistema generale di riconoscimento e, in presenza di differenze formative sostanziali, può essere subordinata a misure compensative.

  • artt. 49 e 50 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Disciplina per il riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi extracomunitari.

    Le disposizioni costituiscono parte del quadro normativo applicabile al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero.

  • art. 2, comma 2, d.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 237

    L’istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci conseguito in ambito non comunitario deve essere presentata all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Individua l’autorità amministrativa competente per la procedura di riconoscimento e per l’adozione delle misure compensative.

  • art. 24 e art. 60, comma 3, d.lgs. n. 206/2007

    Rilevano per la disciplina regolamentare delle misure compensative e per l’applicazione del d.P.C.M. n. 237/2011 ai titoli conseguiti in ambito non comunitario.

  • regolamento delegato (UE) 2019/907

    Il regolamento istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci; la PFC comprende il test tecnico e il test di sicurezza.

    Il superamento della PFC-T certifica l’abilità tecnica e consente, nell’ambito del riconoscimento automatico previsto dal regolamento, l’esercizio della professione secondo quanto richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 957/2025.

  • art. 15 d.lgs. n. 15/2004

    Le federazioni sportive nazionali svolgono la propria attività in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIO e delle federazioni internazionali.

    Conferma il rilievo istituzionale e tecnico delle valutazioni della FISI nell’ambito delle attività sciistiche.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

    Costituisce la base procedurale del deposito diretto del ricorso esaminato.

  • art. 14 direttiva 92/51/CEE

    Facoltà di imporre una prova attitudinale in presenza di differenze sostanziali tra la formazione conseguita nello Stato d’origine e quella richiesta nello Stato ospitante.

    È richiamato quale precedente fondamento europeo dell’autorizzazione all’Italia a imporre prove attitudinali nella professione di maestro di sci.

Massime di principio

  • Nel sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità dello Stato ospitante può subordinare il riconoscimento di una qualifica estera al superamento di una prova attitudinale quando emergano differenze sostanziali rispetto alla formazione nazionale e tali differenze non risultino compensate dall’esperienza professionale o dall’apprendimento permanente formalmente convalidato.
  • La professione di maestro di sci non beneficia del riconoscimento automatico di qualunque titolo estero, poiché l’accesso deve assicurare il rispetto di standard tecnici e formativi minimi funzionali alla sicurezza degli utenti e alla tutela della salute.
  • La decisione che impone una misura compensativa deve essere motivata attraverso il confronto tra il livello della qualifica estera e quello richiesto dalla normativa nazionale, indicando le differenze sostanziali e le ragioni per cui esse non possono essere compensate altrimenti.
  • Nella valutazione delle differenze tecnico-formative relative alla professione di maestro di sci, l’Amministrazione può fondarsi sui pareri della FISI e del COLNAZ, istituzionalmente competenti a definire e valutare gli standard tecnici della formazione sciistica, salvo che tali valutazioni risultino manifestamente arbitrarie o irragionevoli.
  • Il superamento della prova formativa comune tecnica PFC-T, ex Eurotest, può costituire misura compensativa idonea e necessaria per il riconoscimento del titolo estero di maestro di sci quando il richiedente non abbia dimostrato il possesso della corrispondente competenza tecnica richiesta in Italia.
  • La partecipazione procedimentale è garantita quando l’interessato abbia potuto fornire chiarimenti durante l’istruttoria e presentare osservazioni o controdeduzioni prima della definitiva conferma della misura compensativa.

Riconoscimento del titolo estero di maestro di sci e imposizione della prova Eurotest

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un aspirante maestro di sci contro la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento del 1° dicembre 2023, con cui il riconoscimento in Italia del titolo conseguito nella Repubblica di San Marino era stato subordinato al superamento della prova formativa comune tecnica PFC-T, ex Eurotest.

Fatti e procedimento amministrativo

L’interessato aveva chiesto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in San Marino. Nel corso dell’istruttoria aveva precisato di avere completato il percorso tecnico-didattico-culturale previsto dalla Snowsports Academy San Marino e di avere superato la prova PFC-S, ex Eurosecurité, ma non la PFC-T, ex Eurotest.

Il Dipartimento ha acquisito i pareri della FISI e del COLNAZ e ha proceduto al confronto tra la formazione estera e quella prevista in Italia dalla legge n. 81/1991. Il provvedimento finale ha imposto la sola PFC-T quale misura compensativa. Il ricorrente aveva presentato osservazioni nel gennaio 2024 e, con il ricorso straordinario, ha dedotto vizi di motivazione, istruttoria, partecipazione procedimentale e violazione della disciplina europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Quadro normativo

La Sezione ha ricostruito il quadro normativo composto dalla direttiva 2005/36/CE, dal d.lgs. n. 206/2007, dal d.P.R. n. 394/1999, dalla legge n. 81/1991 e dal d.P.C.M. n. 237/2011.

La legge n. 81/1991 subordina l’iscrizione all’albo professionale al conseguimento dell’abilitazione, ottenuta mediante corsi tecnico-didattico-culturali ed esami articolati in prove tecniche, didattiche e culturali. La FISI, ai sensi dell’art. 8, definisce e aggiorna i criteri e i livelli delle tecniche sciistiche oggetto di insegnamento.

Gli artt. 11, comma 4, e 22, comma 8-bis, del d.lgs. n. 206/2007 consentono di imporre una prova attitudinale quando esistano differenze sostanziali tra la qualifica estera e la formazione nazionale e tali differenze non siano compensate dall’esperienza o dall’apprendimento permanente. La decisione deve essere motivata indicando i livelli delle qualifiche, le differenze e le ragioni della misura.

Valutazione delle differenze formative

La Sezione ha ritenuto che la professione di maestro di sci rientri nel sistema generale di riconoscimento e non sia sottratta alla possibilità di imporre misure compensative. Non è quindi configurabile un riconoscimento automatico di titoli conseguiti all’estero al termine di percorsi formativi meno complessi rispetto a quello italiano.

Il COLNAZ ha rilevato che il ricorrente non aveva prodotto il diploma di Ski Instructor III e non aveva superato la prova formativa comune tecnica. L’istruttoria, integrata mediante interlocuzioni con la Federazione sammarinese e con l’associazione che aveva sviluppato il percorso formativo, ha evidenziato differenze rispetto alla formazione italiana, tra cui il mancato sviluppo di alcuni elementi tecnici relativi alla tecnica dello sci alpino, al perfezionamento agonistico e al freeski.

La FISI e il COLNAZ hanno pertanto ritenuto necessaria la PFC-T. L’Amministrazione ha successivamente limitato la misura compensativa alla sola prova tecnica, tenendo conto dell’avvenuto superamento della PFC-S.

Valore dei pareri tecnici

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la rilevanza dei pareri della FISI e del COLNAZ, in quanto organi tecnici del settore sciistico. La legge n. 81/1991 attribuisce alla FISI il compito di definire e aggiornare i criteri tecnici dell’insegnamento e di contribuire alla formazione degli istruttori nazionali. Le Regioni organizzano i corsi in collaborazione con i collegi regionali e con la FISI.

Le valutazioni tecniche dell’Amministrazione non sono apparse manifestamente arbitrarie, illogiche o irragionevoli. Il ricorrente aveva espresso un mero dissenso rispetto agli esiti dell’istruttoria, senza dimostrare errori tecnici o travisamenti idonei a invalidare il provvedimento.

Esame delle censure procedimentali

La Sezione ha escluso la violazione del contraddittorio. Il ricorrente aveva fornito chiarimenti già nel marzo 2023, dichiarando espressamente di non avere superato la PFC-T, e aveva successivamente presentato controdeduzioni nel gennaio 2024. La relazione ministeriale era stata inoltre trasmessa al ricorrente presso il difensore, senza che fossero state presentate osservazioni nel termine di trenta giorni.

La misura compensativa non è stata considerata una sanzione, ma una condizione per ottenere il riconoscimento del titolo professionale in Italia. L’interessato resta libero di sottoporsi alla prova qualora intenda conseguire il riconoscimento.

Precedenti richiamati

Il parere richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 360/1991, sull’esigenza di assicurare standard minimi tecnico-culturali per l’accesso alla professione di maestro di sci; il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 71 del 13 gennaio 2017, sul carattere necessario delle prove Eurotest ed Eurosecurité; la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3504 del 18 aprile 2024, relativa alla necessità della prova Eurotest; e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 957 del 7 febbraio 2025, sul rilievo della PFC nel sistema europeo di riconoscimento dei maestri di sci.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il provvedimento che subordina il riconoscimento del titolo sammarinese al superamento della PFC-T è stato giudicato adeguatamente istruito e motivato, coerente con la disciplina europea e nazionale e giustificato dalle differenze tecniche accertate.

Come è indicizzato

MaterieAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiEsercizio della professioneRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSportProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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