Parere n. 749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla -OMISSIS- -OMISSIS-contro Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e nei confronti della Regione Puglia, per l’annullamento: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 23 giugno 2023, avente ad oggetto “PSR misure connesse alle superfici ed agli animali 2014/2020 – misura 11 – agricoltura biologica -sottomisura -OMISSIS-n. domanda di pagamento -OMISSIS- anno 2022, domanda di sostegno-OMISSIS-– anno 2016”, di comunicazione della chiusura del procedimento amministrativo e di rigetto del contributo richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento Agea del 23 giugno 2023 di chiusura del procedimento e rigetto del contributo richiesto nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020, misura 11, agricoltura biologica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Agea ha rigettato la domanda di pagamento relativa all’annualità 2021, lamentando il mancato riscontro alla richiesta di riesame e di rettifica delle particelle dichiarate eleggibili, nonché l’erronea valutazione delle superfici agricole e delle aree qualificate come bosco. Ha sostenuto che le particelle erano state già riconosciute come ammissibili nelle annualità precedenti e che la diversa indicazione della superficie a bosco derivava da un errore materiale. Agea e il Ministero hanno dedotto che le particelle indicate nella richiesta di riesame non coincidevano con quelle della domanda di sostegno e che le verifiche mediante ortofoto avevano evidenziato, per la maggior parte delle superfici, l’assenza di attività di manutenzione, potatura e ripulitura, necessarie per l’eleggibilità. A seguito del parere interlocutorio, è stata acquisita la perizia tecnica richiamata dal ricorrente, che tuttavia risultava basata su verifiche a campione e non forniva una prova puntuale delle condizioni delle singole particelle nell’anno di riferimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La perizia tecnica prodotta non è stata considerata idonea a confutare le valutazioni dell’Amministrazione, poiché non esaminava effettivamente tutte le particelle, ma procedeva a un controllo a campione, senza dimostrare in modo chiaro, obiettivo e inequivoco la sussistenza, nell’annualità interessata, delle attività di mantenimento della superficie in condizioni idonee al pascolo e alla coltivazione e dell’attività agricola minima richiesta dalla normativa. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa al mancato riscontro della richiesta di rettifica delle particelle eleggibili. Il Collegio ha rilevato anche una contraddittorietà nelle deduzioni del ricorrente, il quale ha affermato che l’oggetto del ricorso sarebbe stato la riapertura dei termini per l’accettazione della domanda cartacea, pur avendo originariamente contestato l’istruttoria sulla eleggibilità delle superfici. Gli ulteriori motivi e argomenti sono rimasti assorbiti perché comunque inidonei a sostenere una diversa conclusione.
Osservazioni
Prova dell’eleggibilità delle superfici
In caso di contestazione, il beneficiario deve provare, con riferimento all’anno oggetto della domanda, lo svolgimento delle attività di mantenimento della superficie in condizioni idonee al pascolo e alla coltivazione e dell’attività agricola minima richiesta. Una perizia fondata su verifiche a campione, non riferite puntualmente a tutte le particelle, non è sufficiente a dimostrare tali presupposti.
Mancato riscontro alla richiesta di riesame
La censura relativa al mancato riscontro alla richiesta di rettifica delle particelle eleggibili è stata ritenuta infondata, anche alla luce degli elementi emergenti dalla stessa perizia prodotta dal ricorrente, che non ha fornito dati idonei a superare le criticità rilevate dall’Amministrazione.
Coerenza delle deduzioni del ricorrente
Il Collegio ha rilevato la perplessità della posizione difensiva del ricorrente, che ha indicato quale oggetto del ricorso la riapertura dei termini per l’accettazione della domanda cartacea, dopo avere contestato l’istruttoria relativa all’eleggibilità delle superfici.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 4, par. 1, Reg. (UE) n. 639/2014
le attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione
La norma è utilizzata per individuare l’obbligo del beneficiario di mantenere le superfici in condizioni idonee al pascolo e alla coltivazione.
art. 2, lett. a) e b), comma 1, d.m. 7 giugno 2018, n. 5465
un’attività agricola minima sulle superfici agricole
La disposizione è richiamata quale fonte del requisito dell’attività agricola minima necessario per l’ammissibilità delle superfici.
art. 93 Reg. (UE) n. 1306/2013
nel rispetto delle regole della condizionalità
Il rispetto della condizionalità concorre a definire gli obblighi gravanti sul beneficiario della misura di sostegno.
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 50/2016
È richiamata quale atto di approvazione del bando relativo alla misura oggetto della domanda di sostegno.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’ammissibilità di superfici agricole ai fini dell’erogazione di contributi, il beneficiario deve dimostrare la sussistenza dei requisiti con riferimento specifico all’annualità oggetto della domanda, non essendo sufficienti dichiarazioni o risultanze relative ad anni diversi.
- Una perizia tecnica basata su controlli a campione non è idonea, di per sé, a provare puntualmente l’eleggibilità di tutte le particelle contestate quando la normativa richiede la verifica delle condizioni di ciascuna superficie.
- Il precedente riconoscimento dell’ammissibilità di determinate superfici in annualità anteriori non dimostra automaticamente la permanenza dei requisiti nell’annualità successiva, se l’Amministrazione rileva nuove criticità e il beneficiario non ne prova il superamento.
- Nel ricorso straordinario, la valutazione della censura relativa a un vizio istruttorio richiede che il ricorrente dimostri l’incidenza concreta del mancato esame o riscontro sulla decisione finale e fornisca elementi probatori idonei a modificare l’esito dell’istruttoria.
Rigetto del ricorso straordinario in materia di contributi per agricoltura biologica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un imprenditore agricolo contro Agea, con la partecipazione della Regione Puglia, avverso il provvedimento del 23 giugno 2023 con cui era stata disposta la chiusura del procedimento e il rigetto della domanda di pagamento relativa alla misura 11 del PSR Puglia 2014/2020, concernente l’agricoltura biologica.
Premesse e vicenda amministrativa
Il ricorrente aveva presentato una domanda di sostegno nell’ambito del bando approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 50/2016. Nel corso del periodo di impegno aveva formulato richieste di modifica delle particelle interessate. Per l’annualità 2021 aveva poi chiesto il riesame e il ripristino delle particelle ritenute eleggibili, allegando una perizia tecnica, e aveva successivamente trasmesso una domanda cartacea con l’indicazione delle particelle corrette.
Agea, svolta l’istruttoria sulla domanda di pagamento, aveva rilevato criticità tali da comportare la riduzione totale o parziale del pagamento. Dopo il preavviso di chiusura del procedimento, il ricorrente aveva presentato osservazioni, sostenendo che l’Amministrazione non aveva esaminato la precedente richiesta di riesame. Con il provvedimento impugnato Agea aveva confermato le criticità e respinto la richiesta di contributo.
Posizioni delle parti
Il ricorrente ha contestato l’istruttoria sulle particelle, richiamando le certificazioni e i riconoscimenti di ammissibilità relativi alle annualità precedenti. Ha inoltre sostenuto che l’indicazione della superficie a bosco era stata modificata per errore materiale e che le attività manutentive erano in corso, anche tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica dei terreni.
Agea e il Ministero hanno rilevato una mancata coincidenza numerica tra le particelle indicate nella domanda di sostegno e quelle oggetto della richiesta di riesame. Le verifiche mediante ortofoto avrebbero inoltre evidenziato, per la maggior parte delle superfici, l’assenza di attività di manutenzione, in particolare di potatura delle piante produttive e di ripulitura della vegetazione sottostante.
Istruttoria disposta dal Consiglio di Stato
Con un precedente parere interlocutorio la Sezione aveva disposto l’acquisizione della perizia tecnica richiamata dal ricorrente e di ulteriore documentazione probatoria, anche fotografica e georeferenziata, accompagnata dalle valutazioni dell’Amministrazione.
Il Ministero ha trasmesso la relazione integrativa e la documentazione acquisita, confermando le conclusioni negative. Dalla valutazione delle particelle risultava la presenza di alcune chiome di olivo soltanto per una particella e di alcune piante non potate per altre due; per il resto non erano emerse attività di manutenzione. La perizia di parte, effettuata a campione, non è stata ritenuta sufficiente a individuare con precisione i presupposti di eleggibilità.
Valutazioni giuridiche
La Sezione ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi probatori chiari, obiettivi ed inequivoci idonei a dimostrare la correttezza della propria tesi. In particolare, la documentazione non provava, per l’anno di riferimento, lo svolgimento delle attività necessarie a mantenere le superfici in condizioni idonee al pascolo e alla coltivazione, né l’esercizio di un’attività agricola minima nel rispetto delle regole di condizionalità.
Il Collegio ha sottolineato che, in presenza di una contestazione, non sono sufficienti le dichiarazioni inserite nei sistemi informatici o le risultanze relative ad annualità precedenti. Occorre invece dimostrare concretamente la sussistenza dei requisiti nell’anno cui si riferisce la domanda di pagamento.
Censura sul mancato riscontro alla richiesta di riesame
È stata respinta anche la censura relativa al mancato riscontro alla richiesta di rettifica delle particelle eleggibili. La perizia prodotta dal ricorrente non ha consentito di superare le criticità dell’istruttoria amministrativa né di dimostrare che il diverso esame delle particelle avrebbe condotto all’ammissione del contributo.
La Sezione ha inoltre rilevato una certa contraddittorietà nelle successive deduzioni del ricorrente, il quale ha sostenuto che l’oggetto del ricorso fosse la riapertura dei termini per l’accettazione della domanda cartacea, pur avendo originariamente fondato le proprie doglianze sull’eleggibilità delle superfici e sull’istruttoria svolta da Agea.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Gli ulteriori motivi e argomenti non espressamente esaminati sono rimasti assorbiti, poiché comunque non idonei a giustificare una diversa decisione.
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