Parere n. 117/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto dalla Forit Soc. Coop. a r.l. (Avv. Giuseppe Ruberto), contro l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana - Dipartimento della formazione professionale e contro Sicilia Digitale S.p.A.; nei confronti dell’ Istituto Superiore Istruzione e Formazione S.r.l.S., di Obiettivo Giovani società Cooperativa, dell’Associazione Ricerca Sviluppo Orientamento e Servizi - Ri.S.Or.Se, dell C.I.R.F., dell’ Agenzia Myeap S.r.l., dell’Associazione Centro Studi Elementi, del C.F.P.-S. Giovanni Apostolo, dell’ I.N.F.A.O.P. - Istituto Nazionale Formazione Addestramento e Orientamento Professionale, della Mediali Impresa Sociale S.r.l., di Assoidea Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Ets, del Centro Siciliano E.N.F.A.G.A., del Ce. S. Med. Centro Studi del Mediterraneo Società Cooperativa a r.l, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia o delle misure cautelari ritenute più idonee, del d.d.g. n. 1316 del 09 ottobre 2025 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana - Dipartimento della formazione professionale, recante “Pubblicazione Elenco delle Progettazioni ammesse con riserva”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025, relativo alla pubblicazione dell’elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva nell’ambito dell’Avviso n. 7/2023, seconda finestra, per l’Area Servizi alla Persona - Provincia di Palermo, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025 nella parte in cui non ha incluso ForIT tra i soggetti ammessi al finanziamento per l’Area Servizi alla Persona - Provincia di Palermo e, in subordine, nella parte in cui ha incluso gli enti presentatori delle progettazioni esecutive della medesima area. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compreso l’eventuale decreto di impegno delle somme e, ove occorra, il d.d.s. n. 1651 del 1° dicembre 2025, qualora l’assegnazione di risorse alla terza finestra avesse ridotto la disponibilità finanziaria destinabile alla seconda finestra. In sede cautelare il Collegio ha dovuto verificare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché le modalità idonee a preservare l’utilità della decisione di merito. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti eventualmente collocati utilmente nella graduatoria.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, le doglianze sono state ritenute assistite da elementi di fumus boni iuris meritevoli di approfondimento nel merito. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della necessità di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto, ossia la res adhuc integra, nelle more della definizione del ricorso. La misura cautelare individuata consiste nell’accantonamento, da parte dell’amministrazione procedente, delle risorse finanziarie eventualmente necessarie a soddisfare la pretesa della ricorrente nel caso di esito favorevole del giudizio di merito. Il parere non definisce il merito delle censure. È stata inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eventuali aventi titolo utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami e onerando la ricorrente dei relativi adempimenti; il termine perentorio deve essere fissato dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.
Osservazioni
Istanza cautelare - fumus boni iuris
Le doglianze della ricorrente appaiono, a un sommario esame, assistite da elementi di fumus boni iuris tali da richiedere un approfondimento nella fase di merito.
Istanza cautelare - periculum in mora
Sussiste il periculum in mora, poiché occorre preservare la res adhuc integra e garantire l’effetto utile di un’eventuale decisione favorevole alla ricorrente, evitando un danno grave e irreparabile.
Misura cautelare - accantonamento delle risorse
L’accoglimento cautelare deve realizzarsi mediante l’accantonamento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie a soddisfare la pretesa della ricorrente in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Integrazione del contraddittorio
Ai fini dell’esame del merito deve essere integrato il contraddittorio nei confronti degli ulteriori eventuali aventi titolo utilmente collocati nella graduatoria.
Notifica per pubblici proclami
La notifica per pubblici proclami è autorizzata; la ricorrente è onerata degli adempimenti necessari e l’Ufficio legislativo e legale deve fissare il termine perentorio per provvedervi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la rilevazione di elementi di fumus boni iuris che richiedano un approfondimento nel merito, unitamente al periculum in mora derivante dal rischio di alterazione della situazione controversa, giustifica l’adozione di una misura provvisoria diretta a preservare l’utilità della decisione finale, senza anticipare la definizione del merito.
- Quando la pretesa cautelare riguarda l’assegnazione di risorse pubbliche e sussiste il rischio che la disponibilità finanziaria venga dispersa o destinata ad altri interventi, l’accantonamento delle risorse eventualmente necessarie può costituire una misura idonea a mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.
- Nel ricorso straordinario avente a oggetto una graduatoria o un elenco di soggetti ammessi a finanziamento, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti gli eventuali soggetti utilmente collocati la cui posizione potrebbe essere incisa dall’accoglimento del ricorso.
- La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quale modalità di integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di soggetti individuati in relazione alla graduatoria o all’elenco impugnato, con onere degli adempimenti a carico della parte ricorrente.
Ricorso cautelare relativo a un finanziamento regionale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato l’istanza cautelare proposta da una società cooperativa nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. La controversia riguarda l’elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva nell’ambito dell’Avviso n. 7/2023, seconda finestra, relativo all’Area Servizi alla Persona - Provincia di Palermo.
Atto impugnato e domande della ricorrente
La ricorrente ha impugnato il d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non include la propria progettazione tra quelle ammesse al finanziamento. In via subordinata, ha contestato l’inclusione degli enti presentatori delle progettazioni esecutive della stessa area.
Sono stati contestati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui l’eventuale decreto di impegno delle somme e, ove occorra, il d.d.s. n. 1651 del 1° dicembre 2025, qualora la destinazione di risorse alla terza finestra avesse sottratto disponibilità finanziaria alla copertura della seconda finestra.
Valutazione cautelare
Il Collegio ha ritenuto che, a un sommario esame, le doglianze presentino elementi di fumus boni iuris tali da richiedere un approfondimento nel merito. La valutazione è quindi limitata alla fase cautelare e non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza delle censure.
È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché occorre evitare che, nelle more della definizione della controversia, la situazione venga irreversibilmente modificata e venga compromessa l’utilità di un’eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente.
Misura cautelare
Il parere è favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare mediante l’accantonamento, da parte dell’amministrazione procedente, delle risorse finanziarie eventualmente occorrenti per soddisfare la pretesa della ricorrente nel caso di esito favorevole del giudizio di merito.
La misura non attribuisce direttamente il finanziamento e non risolve la controversia sostanziale, ma mira a preservare la disponibilità finanziaria necessaria per rendere effettiva un’eventuale decisione favorevole.
Integrazione del contraddittorio
Per l’esame del merito, il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori eventuali aventi titolo utilmente collocati nella graduatoria. È stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, con onere a carico della ricorrente degli adempimenti necessari.
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana deve fissare il termine perentorio entro il quale procedere all’integrazione del contraddittorio.
Conclusioni
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare nei termini indicati in motivazione e ha disposto gli ulteriori adempimenti istruttori e processuali necessari per la prosecuzione dell’esame del ricorso nel merito. La decisione definitiva sulla legittimità del d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025 è pertanto rimessa alla successiva fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 23 apr 2026Parere n. 114/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 apr 2026Parere n. 115/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 apr 2026Parere n. 116/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 23 apr 2026Parere n. 747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 23 apr 2026Parere n. 748/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 23 apr 2026Parere n. 749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →