Salta al contenuto
Parere

Parere n. 114/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dai signori Giuseppe Caruso, Salvatore Di Maria, Domenico Di Maria, Sebastiana Di Stefano, Marilena Rizza Timponello, Sebastiano Attardo, Lucia Di Maria, Salvatore Marino, Giuseppina Buscemi, Corrado Principato e Nella Caruso, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Corrado Guerri, avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Avola n. 22 del 10 maggio 2023, pubblicata in data 8 giugno 2023, con la quale è stato disposto l’accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale, fra le altre, della via N. Tommaseo, sita nel territorio del predetto Comune.

Giustizia amministrativa202400035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la deliberazione del Consiglio comunale di Avola n. 22 del 10 maggio 2023, nella parte relativa all’accorpamento gratuito della via N. Tommaseo al demanio stradale.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune di Avola ha disposto, ai sensi dell’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, l’accorpamento gratuito al demanio stradale di varie strade, tra cui la via N. Tommaseo, di loro proprietà. Hanno dedotto l’assenza dei due presupposti normativi dell’accorpamento: il consenso preventivo ed espresso degli attuali proprietari e l’uso pubblico ininterrotto da oltre venti anni. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto di proprietà, nonché l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato. Dopo l’opposizione proposta da un soggetto ritenuto non controinteressato e la conseguente trasposizione davanti al TAR, il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile l’opposizione e la trasposizione, disponendo la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del procedimento straordinario. Il Collegio ha inoltre dovuto verificare la posizione dei quattro ricorrenti che non si erano costituiti davanti al TAR dopo l’opposizione.

Il parere

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di quattro ricorrenti che non si erano costituiti davanti al TAR dopo l’opposizione, ritenendo sopravvenuta la loro carenza di interesse. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la controversia riguarda il cattivo esercizio del potere amministrativo comunale e non un’azione petitoria; la proprietà privata rileva solo incidentalmente ai fini del controllo di legittimità dell’atto. Ha respinto anche l’eccezione relativa alla mancata notifica a un controinteressato, poiché la deliberazione non attribuiva specifiche utilità dirette a soggetti determinati. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso: l’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 richiede cumulativamente l’uso pubblico ininterrotto ultraventennale e il previo consenso degli attuali proprietari. Il consenso non può essere desunto tacitamente dalla mancata opposizione all’esecuzione di opere di urbanizzazione, perché assentire tali opere non equivale a consentire la perdita della proprietà della strada. Inoltre, non è stata provata l’esistenza dell’uso pubblico ultraventennale, anche considerando che le opere di urbanizzazione risultavano realizzate soltanto negli anni 2004/2005 e che una sentenza passata in giudicato aveva accertato la proprietà privata della strada e l’inesistenza di una servitù di passaggio. Il parere ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, con annullamento in parte qua della deliberazione comunale.

Osservazioni

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorso è improcedibile nei confronti di Sebastiano Attardo, Lucia Di Maria, Salvatore Marino e Giuseppina Buscemi, poiché tali ricorrenti non si sono costituiti davanti al TAR dopo l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

Giurisdizione amministrativa

La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa perché ha ad oggetto il cattivo esercizio del potere comunale previsto dall’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998. La questione della proprietà privata della strada rileva solo incidentalmente ai fini dell’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo.

Controinteressati e notificazione del ricorso

Non sussiste l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, poiché la deliberazione di accorpamento non attribuisce direttamente e specificamente utilità a soggetti determinati e, pertanto, non risultano controinteressati in senso formale e sostanziale.

Art. 31, comma 21, legge n. 448/1998 - Consenso dei proprietari

L’accorpamento al demanio stradale richiede il previo consenso degli attuali proprietari. Il consenso deve essere espresso e univocamente diretto alla condivisione della volontà amministrativa di trasferire il bene al demanio; non può essere sostituito da comportamenti concludenti o desunto dalla mancata opposizione all’esecuzione di opere di urbanizzazione.

Art. 31, comma 21, legge n. 448/1998 - Uso pubblico ultraventennale

L’uso pubblico ininterrotto per oltre venti anni costituisce un autonomo presupposto necessario dell’accorpamento. Nel caso concreto il Comune non ha provato tale requisito, nonostante le puntuali contestazioni dei ricorrenti e l’indicazione che le opere di urbanizzazione erano state realizzate soltanto negli anni 2004/2005.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 21, legge n. 448/1998

    In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

    La disposizione richiede cumulativamente l’uso pubblico ininterrotto ultraventennale e il previo consenso degli attuali proprietari; quest’ultimo deve essere espresso e non può essere surrogato da comportamenti concludenti.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina la proposizione e la notificazione del ricorso straordinario; il ricorso è ammissibile anche in assenza di controinteressati quando l’atto impugnato non attribuisca utilità dirette e specifiche a soggetti determinati.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Consente al controinteressato di opporsi alla decisione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; la relativa legittimazione presuppone la qualità di controinteressato in senso formale e sostanziale.

  • art. 48, comma 3, cod. proc. amm.

    È stato applicato dal TAR per disporre la restituzione del fascicolo all’autorità amministrativa competente, dopo la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e della conseguente trasposizione.

Massime di principio

  • L’accorpamento al demanio stradale previsto dall’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 è legittimo soltanto se ricorrono cumulativamente l’uso pubblico ininterrotto della porzione di terreno da oltre venti anni e il previo consenso degli attuali proprietari.
  • Il consenso dei proprietari richiesto dall’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 deve essere espresso e univocamente riferito alla volontà di trasferire il bene al demanio stradale; non può essere desunto dalla mancata opposizione all’esecuzione di opere di urbanizzazione o da altri comportamenti concludenti.
  • La controversia sull’accorpamento di una strada privata al demanio stradale appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale consiste nell’annullamento dell’atto per cattivo esercizio del potere amministrativo, anche se la decisione può incidere indirettamente sulla proprietà privata.
  • L’uso pubblico ultraventennale costituisce un presupposto autonomo dell’accorpamento e deve essere adeguatamente provato dall’amministrazione; la mera inclusione della strada in un elenco comunale o l’affermazione motivazionale dell’utilizzo collettivo non sono sufficienti in presenza di puntuali contestazioni documentate.

Accorpamento di una strada privata al demanio stradale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro la deliberazione del Consiglio comunale di Avola n. 22 del 10 maggio 2023, pubblicata l’8 giugno 2023. La deliberazione disponeva, ai sensi dell’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, l’accorpamento gratuito al demanio stradale di 51 strade, tra cui la via N. Tommaseo.

Premesse e svolgimento del procedimento

I ricorrenti, proprietari della strada privata e titolari degli immobili prospicienti, hanno dedotto che l’accorpamento fosse illegittimo per l’assenza del consenso dei proprietari e per la mancata prova dell’uso pubblico ininterrotto ultraventennale. Hanno richiamato anche la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 387 del 22 febbraio 2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la proprietà privata della strada e l’inesistenza di una servitù di passaggio.

Il Consiglio aveva già espresso, con il parere n. 114 del 22 aprile 2024, un avviso favorevole alla sospensione cautelare dell’atto. La sospensiva era stata quindi concessa con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 117 del 10 maggio 2024.

Un soggetto aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 163 del 20 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibili l’opposizione e la conseguente trasposizione, ritenendo che l’opponente non fosse controinteressato, e ha restituito il fascicolo per la prosecuzione del procedimento straordinario.

Posizione dei ricorrenti e improcedibilità parziale

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di quattro ricorrenti che non si erano costituiti davanti al TAR dopo la proposizione dell’opposizione. Per tali soggetti è stata ritenuta sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso straordinario.

Giurisdizione amministrativa

Il Comune aveva eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto di proprietà sulla strada. L’eccezione è stata respinta.

Il Collegio ha distinto tra un’azione petitoria, diretta all’accertamento della proprietà, e l’impugnazione di un provvedimento amministrativo per cattivo esercizio del potere. Nel caso esaminato, i ricorrenti non chiedevano in via principale l’accertamento del diritto dominicale, ma l’annullamento della deliberazione comunale adottata ai sensi dell’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998. La proprietà privata rilevava soltanto incidenter tantum per verificare la legittimità dell’atto amministrativo.

Il Collegio ha richiamato, tra gli altri, Cons. Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5239, secondo cui la controversia sull’acquisizione di una particella al demanio comunale appartiene alla giurisdizione amministrativa quando viene contestato il cattivo uso del potere amministrativo, anche se l’eventuale annullamento determina il ripristino della posizione dominicale privata.

Controinteressati e opposizione

È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato. La deliberazione comunale non attribuiva direttamente e specificamente utilità a soggetti determinati. Pertanto, non erano individuabili controinteressati in senso formale e sostanziale e il ricorso risultava correttamente proposto ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il Collegio ha condiviso le conclusioni del TAR, secondo cui la controversia privatistica intercorsa tra l’opponente e i ricorrenti non era sufficiente a qualificare l’opponente come controinteressato rispetto alla deliberazione comunale.

Presupposti dell’accorpamento demaniale

L’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 consente agli enti locali di disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso degli attuali proprietari.

Il Collegio ha individuato due condizioni cumulative:

  • uso pubblico ininterrotto della strada per oltre venti anni;
  • previo consenso degli attuali proprietari.

L’assenza anche di uno solo dei presupposti rende illegittimo il provvedimento di accorpamento.

Mancanza del consenso espresso

La deliberazione comunale aveva affermato che il consenso dei proprietari fosse stato tacitamente prestato, poiché il Comune aveva eseguito opere di urbanizzazione primaria, tra cui rete idrica, fognatura e illuminazione pubblica, senza opposizione dei privati.

Il Consiglio ha escluso tale ricostruzione. La mancata opposizione all’esecuzione delle opere non equivale al consenso alla perdita della proprietà della strada. L’assenso alle opere di urbanizzazione e il consenso all’accorpamento demaniale sono atti diversi, diretti a effetti giuridici differenti.

Il consenso richiesto dalla legge deve essere preventivo, espresso e univocamente riferito alla volontà di accorpare il bene privato al demanio stradale. Non può essere sostituito da comportamenti taciti o concludenti. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2025, n. 8903, e Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4012.

Mancanza della prova dell’uso pubblico ultraventennale

Il Collegio ha ritenuto non dimostrato il secondo presupposto. La sentenza del Tribunale di Siracusa n. 387 del 2023 aveva accertato la proprietà privata della strada e l’inesistenza di una servitù di passaggio. Inoltre, nel corso dell’istruttoria, il Comune non aveva fornito elementi idonei a superare le contestazioni dei ricorrenti, i quali avevano evidenziato che le opere di urbanizzazione erano state realizzate soltanto negli anni 2004/2005.

Ne conseguiva che, alla data della deliberazione impugnata, non risultava provato un uso pubblico ininterrotto per oltre venti anni. La motivazione comunale, fondata sull’inserimento della strada nell’elenco delle vie utilizzate dalla collettività da oltre un ventennio, non era sufficiente a dimostrare concretamente il presupposto normativo.

Decisione conclusiva

Il ricorso straordinario è stato dichiarato in parte improcedibile, limitatamente ai quattro ricorrenti privi di interesse attuale alla prosecuzione, e accolto nel resto. La deliberazione del Consiglio comunale di Avola n. 22 del 10 maggio 2023 è stata ritenuta illegittima, nella parte relativa alla via N. Tommaseo, per violazione dell’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, e deve essere annullata in parte qua.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.