Parere n. 115/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Antonina Di Blasi, rappresentata e difesa dagli avvocati Nunzio Pinelli e Maria Grazia Bruno, contro il Comune di Cerda e nei confronti del signor Cruciano Gullo, per l’annullamento dell’autorizzazione comunale n. 6 del 19 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento dell’autorizzazione comunale n. 6 del 19 aprile 2024 per la realizzazione, su suolo pubblico, di un marciapiede con rampa di raccordo
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, l’autorizzazione con cui il Comune di Cerda ha assentito la realizzazione, a spese del controinteressato, di un marciapiede in battuto cementizio di 3,35 metri di lunghezza e 0,80 metri di larghezza, con piano inclinato di 0,30 metri e dislivello di 15 cm, in corrispondenza dell’edificio del controinteressato e in prossimità dell’abitazione della ricorrente. Sono stati dedotti: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento, poiché l’opera avrebbe potuto alterare il naturale deflusso delle acque meteoriche, provocando ristagni davanti all’accesso dell’abitazione della ricorrente, senza che il Comune avesse valutato tale rischio o previsto accorgimenti tecnici; 2) violazione della disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche e ulteriore difetto di istruttoria, poiché le dimensioni progettuali del marciapiede e la pendenza della rampa non avrebbero rispettato gli standard di accessibilità degli spazi pubblici. Il Consiglio ha inoltre verificato la ricevibilità del ricorso e la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, riconosciuti in ragione della vicinitas e del pregiudizio specificamente allegato.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile e ammissibile. Il Collegio ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse della ricorrente, in quanto l’immobile della stessa confina con l’area interessata dall’intervento e sono stati allegati specifici pregiudizi, tra cui il possibile ristagno delle acque meteoriche davanti all’accesso dell’abitazione e la compromissione dell’accessibilità dell’area. A seguito del parere interlocutorio n. 241/2025 è stata disposta una verificazione da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo. La verificazione ha accertato che l’intervento avrebbe potuto creare un’insenatura e causare ristagni d’acqua in occasione di forti precipitazioni, mentre lo stato dei luoghi consentiva il deflusso verso la sede stradale. Ha inoltre rilevato la non conformità del progetto alla disciplina sulle barriere architettoniche. Il primo motivo è stato accolto per carenza istruttoria, poiché il Comune non aveva valutato gli effetti dell’opera sul deflusso delle acque né individuato gli accorgimenti necessari a evitare danni ai proprietari confinanti. Il secondo motivo è stato accolto per violazione di legge e difetto di istruttoria: il marciapiede, insistente su suolo pubblico e largo 80 cm, è stato ritenuto non conforme agli standard di accessibilità richiamati dal d.P.R. 503/1996 e dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236, determinando la creazione di una nuova barriera architettonica. Il parere è quindi favorevole all’accoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale, che dovrà rinnovare l’istruttoria tenendo conto degli accertamenti tecnici svolti.
Osservazioni
Motivo 1 - Deflusso delle acque meteoriche e difetto di istruttoria
Il motivo è fondato. La soluzione progettuale, comprendente il marciapiede rialzato e la rampa di raccordo, può determinare ristagni d’acqua davanti all’ingresso dell’abitazione della ricorrente in caso di forti precipitazioni. Il Comune non ha svolto alcuna adeguata valutazione sugli effetti dell’opera sul deflusso delle acque né ha esaminato gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire possibili danni ai proprietari confinanti.
Motivo 2 - Barriere architettoniche
Il motivo è fondato. L’intervento, realizzato su suolo pubblico, prevede un marciapiede largo 80 cm e una rampa di raccordo non conformi ai requisiti di accessibilità previsti dal d.P.R. 503/1996 e dalle specifiche tecniche del d.m. 14 giugno 1989, n. 236. L’opera determina quindi la creazione di una nuova barriera architettonica e il Comune ha omesso la necessaria verifica di conformità.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
termine di centoventi giorni
Il ricorso straordinario è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio.
art. 1, comma 2, d.P.R. 503/1996
costituiscono barriere architettoniche, tra l’altro, gli ostacoli fisici che limitano o impediscono la mobilità e la fruizione sicura degli spazi pubblici, nonché la mancanza di accorgimenti idonei a consentire l’accessibilità e l’utilizzo degli stessi da parte di tutti gli utenti, in particolare delle persone con ridotta capacità motoria
La nozione di barriera architettonica comprende anche gli ostacoli e le carenze progettuali che limitano la fruizione sicura e accessibile degli spazi pubblici.
artt. 5 e 6 d.P.R. 503/1996
Le disposizioni sono richiamate come fondamento dei requisiti di accessibilità degli spazi e delle opere pubbliche.
d.m. 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.1.11
larghezza minima di mt. 0,80 per consentire il transito di persona su sedia a ruota, fino ad un massimo di mt.1,50 per consentire l’incrocio di due persone su sedia a ruote
Il progetto deve rispettare gli standard dimensionali tecnici per consentire il transito delle persone su sedia a ruote; il Collegio ha ritenuto non conforme il progetto oggetto di ricorso.
Adunanza Plenaria 9 dicembre 2021, n. 22
La legittimazione e l’interesse a ricorrere costituiscono condizioni dell’azione; nel caso concreto la vicinitas e il pregiudizio specificamente allegato sono stati ritenuti sufficienti.
Massime di principio
- La vicinitas, consistente in uno stabile collegamento tra l’immobile del ricorrente e l’area interessata dall’intervento, unita all’allegazione di uno specifico pregiudizio derivante dall’opera, è sufficiente a fondare la legittimazione e l’interesse a impugnare il titolo autorizzatorio.
- Quando un’opera autorizzata può incidere sul deflusso delle acque meteoriche e sulle proprietà confinanti, l’amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria sugli effetti idraulici dell’intervento e valutare gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire possibili danni ai terzi.
- La realizzazione di opere su suolo pubblico deve rispettare la disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche e non può introdurre nuove limitazioni alla mobilità e alla fruizione sicura degli spazi pubblici.
- L’omessa verifica degli effetti dell’intervento sul deflusso delle acque e della sua conformità agli standard di accessibilità integra, rispettivamente, difetto di istruttoria e violazione di legge connessa a ulteriore carenza istruttoria.
Annullamento dell’autorizzazione per marciapiede su suolo pubblico
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ha esaminato l’impugnazione dell’autorizzazione comunale n. 6 del 19 aprile 2024, relativa alla realizzazione di un marciapiede con rampa di raccordo su suolo pubblico nel Comune di Cerda.
Premesse e oggetto del ricorso
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare confinante con l’area interessata, ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune al proprietario dell’edificio limitrofo. L’opera consiste in un marciapiede in battuto cementizio lungo 3,35 metri e largo 0,80 metri, con un piano inclinato di 0,30 metri per superare un dislivello di 15 cm.
Secondo la ricorrente, l’intervento avrebbe modificato il deflusso delle acque meteoriche, provocando possibili ristagni davanti all’ingresso della sua abitazione, e avrebbe creato una nuova barriera architettonica in un’area pubblica precedentemente accessibile.
Ricevibilità, legittimazione e interesse
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. 1199/1971, decorrente dalla pubblicazione dell’autorizzazione all’albo pretorio.
Il Collegio ha riconosciuto anche la legittimazione e l’interesse a ricorrere. L’abitazione della ricorrente confina con l’area interessata dall’opera e sussiste quindi il requisito della vicinitas. Inoltre, la ricorrente ha allegato specifici pregiudizi, corroborati da una perizia di parte, relativi sia al deflusso delle acque sia all’accessibilità dell’area.
Verificazione tecnica
Con il precedente parere n. 241/2025, il Consiglio aveva sospeso la decisione e disposto una verificazione affidata all’Ufficio del Genio Civile di Palermo. La verificazione doveva accertare:
- se l’opera fosse idonea a convogliare le acque meteoriche davanti all’ingresso dell’abitazione della ricorrente, con conseguente ristagno;
- se il marciapiede e la rampa rispettassero i requisiti dimensionali minimi per il superamento delle barriere architettoniche.
Il Genio Civile ha rilevato che lo stato dei luoghi non aveva subito nuovi interventi e che il piano libero esistente consentiva il deflusso delle acque verso la sede stradale, posta a quota inferiore. La realizzazione del nuovo marciapiede avrebbe invece creato un’insenatura potenzialmente idonea a causare ristagni davanti all’ingresso della ricorrente durante eventi di forte precipitazione.
Quanto all’accessibilità, la relazione ha evidenziato la non conformità del progetto alla disciplina tecnica applicabile, in ragione delle dimensioni del marciapiede e della rampa.
Difetto di istruttoria sul deflusso delle acque
Il primo motivo è stato accolto. Il Comune non aveva valutato gli effetti dell’intervento sul deflusso delle acque meteoriche, nonostante l’opera fosse collocata in prossimità dell’abitazione della ricorrente e modificasse la conformazione del piano di calpestio.
È risultata inoltre omessa la valutazione degli accorgimenti tecnici necessari a prevenire possibili danni ai proprietari confinanti. La carenza istruttoria assume rilievo perché la verificazione ha confermato la concreta potenzialità dell’opera di determinare ristagni in occasione di precipitazioni intense.
Violazione della disciplina sulle barriere architettoniche
Il secondo motivo è stato anch’esso accolto. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 503/1996, rientrano nella nozione di barriera architettonica gli ostacoli fisici che limitano o impediscono la mobilità e la fruizione sicura degli spazi pubblici, nonché l’assenza degli accorgimenti necessari a garantirne l’accessibilità.
Il Collegio ha richiamato gli artt. 5 e 6 del d.P.R. 503/1996 e il d.m. 14 giugno 1989, n. 236. Il marciapiede progettato, largo 80 cm, è stato ritenuto non conforme agli standard di accessibilità applicabili secondo gli accertamenti della verificazione. L’intervento avrebbe quindi introdotto una nuova barriera architettonica in un’area pubblica.
Conclusioni
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso. L’accoglimento è fondato sia sul difetto di istruttoria relativo al deflusso delle acque meteoriche sia sulla violazione della disciplina in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza del Comune di Cerda, che dovrà procedere tenendo conto delle risultanze della verificazione svolta dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo.
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