Salta al contenuto
Parere

Parere n. 116/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario per l’annullamento del d.r.s. n. 2473 del 26 maggio 2025, del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, recante l’ingiunzione al pagamento di somme a titolo di indennità per danno paesaggistico.

Giustizia amministrativa202500209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del d.r.s. n. 2473 del 26 maggio 2025, recante ingiunzione di pagamento di euro 18.288,56 a titolo di indennità per danno paesaggistico.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il d.r.s. n. 2473 del 26 maggio 2025, con il quale il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana le ha ingiunto il pagamento di euro 18.288,56 ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004. La questione preliminare, ritenuta potenzialmente assorbente, riguardava la tempestività del ricorso straordinario, da proporre entro centoventi giorni dalla conoscenza legale dell’atto. In particolare, occorreva ricostruire la sequenza notificatoria e stabilire quando il decreto fosse entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria. La ricorrente ha sostenuto di aver avuto conoscenza effettiva dell’atto soltanto il 10 ottobre 2025, mediante trasmissione via PEC, e di essere domiciliata per parte dell’anno in un luogo diverso da quello di residenza. Sono state inoltre prospettate questioni di illegittimità sostanziale del decreto e di prescrizione della pretesa amministrativa.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto comprovato che il decreto fosse legalmente conoscibile dalla ricorrente non oltre il 14 luglio 2025. Dagli atti risultava che la raccomandata era stata presa in carico il 30 maggio 2025, che, dopo il tentativo di consegna non riuscito, era stata resa disponibile per il ritiro dal 13 giugno 2025 e che era stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 14 luglio 2025. Ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., l’atto diretto a una persona determinata si presume conosciuto quando giunge al suo indirizzo, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. La ricorrente non ha fornito elementi puntuali, oggettivi e riferibili al periodo interessato idonei a superare tale presunzione. Poiché il ricorso è stato depositato il 24 novembre 2025, esso è stato ritenuto tardivo anche assumendo la data più favorevole del 14 luglio 2025. Il precedente parere cautelare n. 27 del 2026 non aveva anticipato una decisione definitiva sulla tempestività, avendo disposto soltanto un’integrazione istruttoria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile; sono rimaste assorbite le questioni di merito, quelle relative alla prescrizione e l’istanza cautelare già esaminata interinalmente.

Osservazioni

Tempestività del ricorso straordinario

Il ricorso, depositato il 24 novembre 2025, è tardivo perché l’atto impugnato deve ritenersi legalmente conoscibile non oltre il 14 luglio 2025, data della restituzione al mittente per compiuta giacenza. È quindi decorso il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario.

Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.

La regolare giacenza della raccomandata presso l’indirizzo risultante dai registri anagrafici determina la conoscibilità legale dell’atto. La presunzione può essere superata soltanto mediante rigorosa prova dell’impossibilità, non imputabile alla destinataria, di averne notizia; la mera dimora di fatto in altro luogo non è sufficiente.

Questioni di merito e prescrizione

La declaratoria di irricevibilità, avente carattere preclusivo, assorbe i motivi relativi all’illegittimità sostanziale del decreto e alle eccezioni concernenti la prescrizione della pretesa amministrativa.

Istanza cautelare

La definizione in rito rende superflua ogni ulteriore delibazione cautelare, già effettuata in via interinale con il precedente parere n. 27 del 2026.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    come sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006

    Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di pagamento dell’indennità per danno paesaggistico; il parere non esamina nel merito la legittimità della pretesa.

  • art. 1335 cod. civ.

    La dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

    La norma fonda la presunzione di conoscenza legale del decreto una volta pervenuto all’indirizzo della destinataria e rimasto in giacenza secondo le regole del servizio postale. La presunzione è superabile solo con rigorosa prova dell’impossibilità incolpevole di conoscere l’atto.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato; il superamento del termine determina l’irricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, il termine di centoventi giorni decorre dalla conoscenza legale dell’atto, che può essere individuata anche sulla base della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 cod. civ., quando la comunicazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario e sia stata compiuta la giacenza secondo le forme del servizio postale.
  • La mera allegazione di una dimora abituale o temporanea in luogo diverso dall’indirizzo di residenza non è sufficiente a superare la presunzione di conoscenza legale dell’atto regolarmente recapitato o posto in giacenza presso l’indirizzo risultante dai registri anagrafici; occorre una prova rigorosa dell’impossibilità, non imputabile al destinatario, di averne notizia.
  • L’integrazione istruttoria disposta in sede consultiva per ricostruire la sequenza notificatoria può condurre alla declaratoria di irricevibilità del ricorso quando documenti il superamento del termine di centoventi giorni, senza che ciò contrasti con un precedente parere cautelare interlocutorio che abbia espressamente riservato ogni decisione definitiva sul rito e sul merito.
  • La declaratoria di irricevibilità del ricorso straordinario, in quanto preclusiva dell’esame della controversia, assorbe i motivi relativi alla legittimità sostanziale dell’atto, alle eccezioni di prescrizione e alle ulteriori questioni cautelari.

Irricevibilità del ricorso straordinario contro l’ingiunzione per danno paesaggistico

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una privata contro il d.r.s. n. 2473 del 26 maggio 2025 del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana. Il decreto ingiungeva il pagamento di euro 18.288,56 a titolo di indennità per danno paesaggistico ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Premesse e precedente fase cautelare

Nella precedente fase cautelare il Consiglio aveva ritenuto necessario ricostruire con maggiore precisione la sequenza notificatoria del decreto e il momento in cui l’atto fosse divenuto conoscibile dalla destinataria. Il precedente parere n. 27 del 2026 aveva quindi disposto un’integrazione istruttoria, riservando ogni decisione definitiva sul rito e sul merito.

L’istruttoria successiva ha acquisito la documentazione relativa alla residenza della ricorrente e alla spedizione postale dell’atto, colmando la lacuna probatoria precedentemente rilevata.

Ricostruzione della notificazione

Dagli atti è emerso che:

  • il 20 maggio 2025 era stato estratto il certificato di residenza della ricorrente presso il Comune di Lipari;
  • la raccomandata relativa al decreto era stata presa in carico da Poste Italiane il 30 maggio 2025;
  • dopo un tentativo di consegna non riuscito, la spedizione era stata resa disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale competente dal 13 giugno 2025;
  • la raccomandata era stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 14 luglio 2025.

Il Consiglio ha ritenuto che, non oltre il 14 luglio 2025, il decreto fosse entrato nella sfera di conoscibilità legale della destinataria.

Presunzione di conoscenza e onere della prova

La conclusione è stata fondata sull’art. 1335 cod. civ., secondo cui la dichiarazione diretta a una persona determinata si considera conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi dimostri di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

La ricorrente ha dedotto di aver conosciuto effettivamente il decreto solo il 10 ottobre 2025, quando le sarebbe stato trasmesso tramite PEC, e di essere stabilmente domiciliata per buona parte dell’anno in un luogo diverso da quello di residenza. Tali allegazioni non sono state ritenute sufficienti, perché non accompagnate da elementi puntuali, oggettivi e specificamente riferibili al periodo interessato.

La mera dimora di fatto in un luogo diverso dall’indirizzo risultante dai registri anagrafici non supera quindi la presunzione di conoscenza, quando l’atto sia stato regolarmente inviato a tale indirizzo e sia rimasto in giacenza secondo le modalità proprie del servizio postale.

Tardività del ricorso

Il ricorso straordinario è stato depositato il 24 novembre 2025. Anche assumendo, in senso favorevole alla ricorrente, il 14 luglio 2025 quale termine ultimo di conoscibilità legale dell’atto, il termine di centoventi giorni risultava comunque decorso.

Il Consiglio ha pertanto ritenuto il ricorso tardivo e lo ha dichiarato irricevibile. Il precedente parere cautelare non impediva tale conclusione, poiché aveva disposto l’integrazione istruttoria senza anticipare alcuna decisione definitiva sulla tempestività del gravame.

Assorbimento delle ulteriori questioni

La ragione processuale preclusiva ha assorbito ogni ulteriore questione dedotta dalla ricorrente, comprese:

  • le censure relative all’illegittimità sostanziale del decreto;
  • le eccezioni concernenti la prescrizione della pretesa amministrativa;
  • ogni ulteriore valutazione cautelare, già esaminata in via interinale nel precedente parere.

Conclusione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato irricevibile, lasciando assorbite tutte le ulteriori questioni, inclusa l’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.