Parere n. 747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma per l’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta a lavoro subordinato P- RM/L/Q/2023/103110L/Q/2023/103227, emesso dalla Prefettura di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato relativo a lavoratore straniero, con istanza cautelare di sospensione
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, datore di lavoro, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma notificato il 14 agosto 2025, con il quale è stata dichiarata la decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del decreto flussi previsto dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021. Il ricorso deduce un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, senza tuttavia indicare concretamente i danni gravi e irreparabili derivanti dalla sua esecuzione. Ai fini della decisione sul merito, la Sezione ha rilevato la mancata trasmissione della relazione istruttoria dell’Amministrazione, già richiesta.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, rilevando l’assenza di una concreta allegazione dei danni gravi e irreparabili. Non ha invece definito il ricorso nel merito né in rito. Ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta entro 90 giorni la relazione istruttoria, includendovi eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. La relazione dovrà essere previamente inviata alla ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni per formulare le proprie osservazioni. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Istanza cautelare
La domanda di sospensione è stata respinta perché la ricorrente non ha indicato quali danni o pregiudizi gravi e irreparabili deriverebbero concretamente dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Relazione istruttoria dell’Amministrazione
È stata disposta la trasmissione della rituale relazione istruttoria, non ancora prodotta nonostante la richiesta. La relazione dovrà contenere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente.
Contraddittorio sulla relazione istruttoria
La relazione dovrà essere trasmessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
È la disposizione che la ricorrente assume violata e falsamente applicata dal provvedimento di decadenza; il parere non ne definisce ancora l’interpretazione applicata al caso concreto.
D.P.C.M. 21 dicembre 2021
È richiamato quale disciplina del decreto flussi nell’ambito del quale è stata presentata l’istanza di ingresso per lavoro subordinato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la domanda cautelare richiede l’allegazione concreta del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato; la mera proposizione della domanda, senza specificazione del pregiudizio, non è sufficiente per ottenere la sospensione.
- Quando la relazione istruttoria richiesta nel procedimento consultivo non sia stata trasmessa, il Consiglio di Stato può sospendere la trattazione del ricorso, ordinandone la produzione entro un termine e garantendo al ricorrente un termine per controdedurre.
- La relazione istruttoria destinata a incidere sulla decisione del ricorso straordinario deve essere resa conoscibile alla parte ricorrente, cui deve essere assicurato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Impugnazione della decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato direttamente al Consiglio di Stato, da un datore di lavoro privato contro il Ministero dell’interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma. Il ricorso concerne la decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del decreto flussi previsto dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021.
Fatti rilevanti
La ricorrente aveva presentato, quale datore di lavoro, un’istanza per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’ambito delle quote riservate. In data 27 marzo 2025 era stato rilasciato un nulla osta in favore di un cittadino bengalese.
Nel corso delle verifiche, il passaporto del lavoratore era stato trattenuto presso l’Ambasciata a Dhaka fino al 29 agosto 2024 e successivamente restituito senza apposizione del visto e senza contestazioni sulla regolarità della documentazione allegata. Il 14 agosto 2025 la Prefettura di Roma aveva notificato alla società il provvedimento di decadenza dal nulla osta.
Motivo di ricorso
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e sull’eccesso di potere. La Sezione non ha ancora esaminato la fondatezza di tale censura, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento è stata respinta. La Sezione ha rilevato che la ricorrente non aveva indicato concretamente quali danni o pregiudizi gravi e irreparabili sarebbero derivati dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Incombenti istruttori
La Sezione ha rilevato che la rituale relazione istruttoria dell’Amministrazione, benché richiesta, non risultava ancora prodotta. Per tale ragione ha disposto che il Ministero dell’interno la trasmetta entro 90 giorni dalla comunicazione del parere.
La relazione dovrà includere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. A tal fine, l’Amministrazione dovrà inviare la relazione alla ricorrente e assegnarle un termine non inferiore a 30 giorni per formulare le proprie deduzioni.
Esito e prosecuzione
Il parere ha natura interlocutoria. È stata respinta soltanto l’istanza cautelare, mentre il ricorso principale non è stato definito. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026, dopo l’acquisizione della relazione istruttoria e delle eventuali controdeduzioni della ricorrente.
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