Cassazione Civile, Ordinanza n. 14362/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto di definire, ai sensi dell'art. 9-bis della l. n. 289/2002, alcuni omessi o tardivi versamenti relativi a ILOR e IRPEG per gli anni 2003 e 2004. L'Amministrazione aveva negato la definizione sostenendo che la società, pur avendo sede in un Comune dell'area colpita dal sisma del 2002 in Sicilia orientale, aveva già fruito della sospensione degli adempimenti tributari prevista per i soggetti residenti nei territori calamitati e anche di ulteriori riduzioni previste da normativa successiva; secondo l'Ufficio, tali benefici non erano cumulabili con il condono richiesto. La CTR aveva invece ritenuto che le rate derivanti dal condono rientrassero tra gli adempimenti sospesi per gli eventi calamitosi, in mancanza di una norma che le escludesse espressamente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 9-bis della l. n. 289/2002 in combinato con l'art. 1, comma 1101, della l. n. 296/2006, sostenendo che la definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale delle rate e non consente proroghe o dilazioni ulteriori, né la sospensione per sisma, altrimenti si consentirebbe un ulteriore condono su somme già agevolate; 2) violazione dell'art. 108 TFUE, assumendo che la misura, in quanto collegata a sospensioni fiscali per calamità naturale e invocata da un'impresa, integrerebbe un aiuto di Stato subordinato alla decisione della Commissione UE richiamata, e che la società non aveva allegato la funzionalità del beneficio ai danni effettivamente subiti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo un orientamento consolidato, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari prevista per i contribuenti colpiti dal sisma del 2002 si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, non essendo configurabili eccezioni non previste dalla norma, la cui ratio è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali o imprevedibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la questione decisa riguardava la sospensione degli adempimenti tributari in favore del soggetto residente nell'area sismica e non un diverso profilo di esenzioni/indennizzi rientranti nella decisione della Commissione UE invocata. La ricorrente è stata condannata alle spese; nessuna condanna ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9-bis della l. n. 289/2002
definizione degli «omessi o tardivi versamenti»
la definizione richiede il pagamento integrale delle rate, ma la sospensione dei termini per calamità si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, senza eccezioni non previste.
la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari per i soggetti colpiti dal sisma ha portata generale e si estende anche alle rate di condono non versate.
art. 1, comma 1101, della l. n. 296/2006
la disposizione richiamata dall'Ufficio non esclude, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione per eventi calamitosi alla definizione agevolata.
art. 108 TFUE
la censura è inammissibile perché la decisione UE evocata riguarda un diverso profilo agevolativo (esenzioni/indennizzi) e non la sospensione degli adempimenti tributari oggetto di causa.
Decisione della Commissione UE C(2015) final del 17 agosto 2015
non è direttamente interferente con la controversia relativa alla sospensione dei versamenti, essendo riferita ad altro segmento agevolativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non viene applicata la relativa condanna in presenza di amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari prevista per eventi calamitosi ha portata generale e si estende anche alle rate di condono già scadute e non pagate, salvo espressa esclusione legislativa.
- In materia di ricorso per cassazione, il requisito di specificità della censura non impone formule sacramentali, ma richiede che la sentenza impugnata e il punto di diritto contestato siano individuabili con chiarezza dal contenuto del motivo.
- Una censura fondata su disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato è inammissibile se non spiega in modo puntuale la diretta pertinenza della decisione UE evocata rispetto alla specifica agevolazione controversa.
- La disciplina agevolativa per calamità naturali va interpretata in modo letterale, logico e costituzionalmente orientato, evitando letture restrittive che introducano eccezioni non previste dal testo normativo.
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