Cassazione Civile, Ordinanza n. 39728/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. con ordinanza interlocutoria, e ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha pronunciato sulle spese perché le amministrazioni intimate non si sono difese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nato in Kosovo ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Roma un provvedimento di espulsione amministrativa emesso il 28 novembre 2018 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso e l'interessato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato all'Avvocatura e non al Prefetto, e che il Prefetto non si era costituito tramite Avvocatura dinanzi al Giudice di Pace; con ordinanza interlocutoria aveva quindi disposto la rinnovazione della notifica nulla ex art. 291 c.p.c. nel termine di sessanta giorni. Dalla certificazione di cancelleria è risultato che l'ordinanza era stata notificata, ma l'adempimento ordinato non era stato eseguito. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'ordine di integrazione/rinnovazione della notifica.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
costituisce il fondamento normativo del provvedimento di espulsione impugnato
consente la rinnovazione della notificazione nulla; l'inosservanza dell'ordine impartito dalla Corte comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione
richiamato solo per escludere il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di processo esente
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione rileva la nullità della notificazione del ricorso e ordina la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'adempimento dell'ordine è necessario per la valida prosecuzione del giudizio di legittimità.
- La mancata osservanza dell'ordine di integrazione o rinnovazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In assenza di difese delle parti intimate non vi è luogo a statuizione sulle spese; nei processi esenti non opera il raddoppio del contributo unificato.
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