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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05161/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La lite trae origine da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazioni IVA relative agli anni 2003 e 2004, riguardanti da un lato l’omessa integrazione e registrazione di fatture per acquisti intracomunitari, dall’altro l’omessa presentazione dei modelli INTRA 2. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti, e la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo la violazione sull’omessa integrazione/registrazione meramente formale e scusabile, mentre confermava la sanzione per il mancato INTRA 2. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 47 d.l. n. 331/1993 e 23 o 24 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come formale una violazione che invece ostacolava la funzione di controllo, per avere ritenuto irrilevante l’omessa registrazione anche nel registro vendite e la conseguente errata imputazione di non imponibilità. In via preliminare, però, la Corte ha rilevato che la notifica del ricorso ai contribuenti era stata eseguita presso il domicilio eletto ma mancava agli atti l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), documento necessario a provare il perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la notifica a mezzo posta non fosse provata in modo completo, perché nel fascicolo non risultava l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del piego, richiesto per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio e l’instaurazione del contraddittorio. Di conseguenza, la mancanza di tale documento ha comportato l’inesistenza della notifica e l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché non si è instaurato rapporto processuale nei confronti dei contribuenti intimati.

Norme richiamate

  • art. 47 d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in relazione agli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari e alla registrazione delle fatture.

  • art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma concernente la registrazione delle operazioni IVA.

  • art. 24 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo di ricorso come ulteriore norma relativa agli obblighi di registrazione IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, da attestarsi mediante avviso di ricevimento.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la rinnovazione della notificazione in caso di mancanza dell’avviso di ricevimento e conseguente inesistenza della notifica.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio che ammette la produzione dell’avviso di ricevimento fino all’udienza o all’adunanza camerale, anche senza previo elenco alle controparti.

  • art. 379 c.p.c.

    Indicato quale termine ultimo, per il rito ordinario, entro cui può avvenire la produzione dell’avviso di ricevimento prima della relazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato quale termine ultimo, nel rito camerale, entro cui può avvenire la produzione dell’avviso di ricevimento prima dell’adunanza.

  • art. 8, comma 2, l. n. 890/1982

    La Corte ribadisce che, in caso di irreperibilità relativa, non basta la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego, ma occorre anche la prova del suo esito mediante avviso di ricevimento del CAD.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento richiede non solo la spedizione della raccomandata informativa del deposito, ma anche la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, quale prova dell’effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • Se nel giudizio di cassazione manca l’avviso di ricevimento che comprova il perfezionamento della notifica del ricorso e l’intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile per inesistenza della notifica, senza che possa disporsi la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • La mancata produzione del documento che attesta la consegna del plico al destinatario impedisce di ritenere perfezionata la notifica del ricorso per cassazione, poiché la spedizione dell’atto non è sufficiente a dimostrare l’instaurazione del rapporto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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