Sentenza del 05/04/2023 n. 9368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava le sentenze di merito che avevano escluso la trasferibilità delle sanzioni amministrative tributarie dalla società estinta ai soci e che avevano, in primo grado, annullato le sanzioni nei confronti dei soci; contestava che la responsabilità dei soci per i crediti sociali insoddisfatti (ex art. 2495 c.c., comma 2) dovesse estendersi anche alle sanzioni e, con riguardo a B.B., invocava l'esistenza di un giudicato esterno favorevole a carico del medesimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che le sanzioni amministrative tributarie non sono trasmissibili ai soci in caso di estinzione della società, richiamando il D.Lgs. n. 472/1997 (in particolare principi di intrasmissibilità e responsabilità personale) e la giurisprudenza di legittimità. Quanto all'eccezione di giudicato esterno dedotta dall'Ufficio in relazione a B.B., il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per mancata produzione della sentenza già pronunciata e della certificazione della sua definitività; la CTR aveva comunque motivato la sua decisione richiamando i principi citati. Spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
L'art. 2495 c.c. disciplina la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali dopo lo scioglimento; la giurisprudenza e il giudice di merito hanno ritenuto che tale responsabilità non comporti automaticamente la traslazione delle sanzioni amministrative tributarie sui soci senza prova di loro responsabilità personale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
art. 5, art. 8, art. 2, comma 2
Il decreto stabilisce il principio di responsabilità personale per le sanzioni amministrative tributarie e l'intrasmissibilità delle sanzioni (art. 8) a terzi/eredi; ne deriva che le sanzioni amministrative irrogate alla persona giuridica non si trasferiscono automaticamente ai soci in caso di estinzione della società.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)
Norma richiamata per ribadire la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie, a sostegno della tesi dell'intrasmissibilità.
Richiamato dall'Agenzia come fondamento dei motivi di cassazione per presunta violazione di norme e vizi di motivazione; la Corte ha valutato l'errore indicato come infondato o inammissibile per carenza di specificità/documentazione.
Richiesto dalla giurisprudenza per provare il passaggio in giudicato: chi invoca il giudicato esterno deve produrre la sentenza integrale e la certificazione della sua definitività, pena l'inammissibilità della doglianza.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie irrogate a una persona giuridica non si trasferiscono automaticamente ai soci dopo l'estinzione della società: la normativa (D.Lgs. n. 472/1997) e la giurisprudenza prediligono la responsabilità personale.
- La responsabilità dei soci per debiti sociali prevista dall'art. 2495 c.c. va distinta dalla responsabilità per sanzioni amministrative: per trasferire sanzioni ai soci è necessaria la prova della loro personale violazione/colpevolezza.
- Se si intende invocare un giudicato esterno in sede di legittimità, occorre depositare la sentenza integrale e la certificazione della sua definitività (art. 124 disp. att. c.p.c.): il mancato apporto di questi documenti comporta inammissibilità del motivo.
- Nelle controversie tributarie con società estinte, l'Amministrazione deve articolare e provare distintamente la pretesa tributaria e la responsabilità per sanzioni, tenendo conto dei limiti di trasmissibilità sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- I giudici richiedono concretezza probatoria circa il coinvolgimento personale dei soci nelle violazioni tributarie; mere astrazioni sulla responsabilità sociale non sono sufficienti per estendere le sanzioni.
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