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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01519/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

I coniugi, assumendo di essere comproprietari di un fondo agricolo confinante e di avere la qualità di coltivatori diretti, hanno agito per far dichiarare il loro diritto di riscatto agrario su un fondo vicino venduto a terzi senza pretesa comunicazione del preliminare. Hanno sostenuto che il preliminare era anteriore al loro acquisto della comproprietà del fondo confinante, ma che il momento rilevante per i requisiti del riscatto dovesse essere la vendita definitiva. In appello e poi in cassazione hanno dedotto, in sintesi, vizi della sentenza, errata applicazione della disciplina sulla prelazione/riscatto agrario, omessa o illogica valutazione delle prove sulla coltivazione diretta e sulla mancata alienazione di fondi nel biennio, nonché erronea statuizione sulle spese. I controricorrenti hanno sostenuto che il diritto di riscatto non spettava perché i ricorrenti avevano acquistato il fondo confinante solo dopo la stipula del preliminare non comunicato, e che in ogni caso mancavano i requisiti soggettivi e oggettivi di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità della sentenza per la presenza di un giudice ausiliario, alla luce del regime transitorio conseguente alla declaratoria della Corte costituzionale n. 41 del 2021. Ha poi affrontato congiuntamente i motivi centrali sulla prelazione/riscatto agrario, chiarendo che il diritto di riscatto non compete a chi abbia acquistato il fondo confinante dopo la stipula del preliminare di vendita del fondo poi alienato, poiché il riscatto è succedaneo alla prelazione e presuppone che il retraente fosse già titolare del relativo diritto quando iniziò la vicenda traslativa. Una volta esclusa in radice la titolarità del diritto di prelazione, gli ulteriori motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti; è stato rigettato anche il motivo sulle spese, ritenendo corretta la condanna dei soccombenti anche verso i terzi chiamati in garanzia. Il ricorso incidentale, proposto in via sostanzialmente condizionata, è rimasto assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per asserito vizio di costituzione del giudice; la Corte esclude la nullità nel caso concreto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ritiene inammissibile o infondato quanto dedotto in relazione ai vizi denunciati.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato insieme ai vizi di nullità della sentenza; non conduce all'accoglimento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato in tema di confessione resa in interrogatorio formale; la Corte non ravvisa vizi decisivi.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato in materia di confessione; la Corte non ritiene decisiva la dedotta confessione.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato in materia di confessione giudiziale; la Corte non accoglie la censura probatoria.

  • art. 2083 c.c.

    Invocato per sostenere la qualifica di coltivatore diretto; la Corte non lo reputa idoneo a sovvertire l'esito.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato per definire l'attività agricola; la Corte nega che nel caso concreto sia stato provato il requisito soggettivo nei termini necessari.

  • art. 6 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Richiamato dai ricorrenti per la qualifica agricola/coltivatore diretto; non determina l'accoglimento.

  • art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817

    Norma centrale sulla prelazione/riscatto agrario; la Corte la interpreta nel senso che il diritto di riscatto presuppone la preesistenza della prelazione al momento iniziale della vicenda traslativa.

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    Norma centrale sulla notifica del preliminare e sui requisiti del coltivatore diretto; la Corte afferma che i requisiti devono sussistere al momento dell'insorgenza del diritto e dell'esercizio e che il riscatto è succedaneo alla prelazione.

  • art. 31 L. 26 maggio 1965, n. 590

    Richiamato insieme all'art. 8 nella disciplina della prelazione/riscatto agrario.

  • art. 41 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Richiamato per la validità dei contratti agrari verbali; la Corte non vi riconosce rilievo decisivo ai fini della prova dei requisiti per il riscatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese, comprese quelle del terzo chiamato in garanzia; la Corte conferma la correttezza della statuizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69

    Richiamato nel motivo sulla composizione del collegio; la Corte esclude la nullità in relazione alla disciplina transitoria dei giudici ausiliari.

  • L. 98/2013

    Citata quale legge di conversione del d.l. n. 69/2013 nel ragionamento sulla legittima partecipazione dei giudici ausiliari.

  • Corte cost. n. 41/2021

    Richiamata come base del regime transitorio che consente, fino alla riforma complessiva, la partecipazione dei giudici ausiliari nei collegi di appello.

Massime di principio

  • Il diritto di riscatto agrario non è un diritto autonomo e sganciato dalla prelazione: è uno strumento succedaneo che presuppone la preesistenza, in capo al retraente, di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la prelazione.
  • Ai fini della prelazione e del riscatto agrario, i requisiti di legge devono esistere quando sorge il diritto e devono permanere sino al suo esercizio; tuttavia ciò non consente di attribuire il riscatto a chi abbia acquistato il fondo confinante solo dopo che il preliminare di vendita era già stato concluso, poiché in quel momento la prelazione era ancora insussistente.
  • In presenza di domanda di riscatto, il primo accertamento da compiere è la titolarità del corrispondente diritto di prelazione al momento iniziale della vicenda traslativa; solo se tale titolarità sussiste, può esaminarsi la ricorrenza degli ulteriori requisiti di legge.
  • Le censure relative alla prova della coltivazione diretta, alla continuità dell'attività agricola o alla mancata vendita di fondi nel biennio restano assorbite quando difetti in radice il presupposto della prelazione.
  • Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico della parte soccombente che abbia provocato la chiamata, quando la domanda principale sia stata rigettata.
  • La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d'appello non determina, per le decisioni rese nel periodo coperto dalla disciplina transitoria richiamata dalla Corte, la nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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