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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23063/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente, ritenendo che essa attestasse l’estinzione del debito erariale mediante definizione agevolata dei carichi pendenti. Conseguentemente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. È stato inoltre escluso il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per IRAP 2004 sulla base di un avviso di accertamento che risultava indicato come notificato nel 2007 e non impugnato. In primo grado la società contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella per mancata prova della rituale notifica dell’avviso prodromico; in appello l’agente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione, con riconoscimento della prova della notifica fornita dall’Agenzia delle Entrate. In Cassazione la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma, successivamente alla camera di consiglio, ha depositato istanza per la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con documentazione attestante domanda e pagamenti. La Corte ha quindi attivato il contraddittorio sul fatto sopravvenuto; l’Agenzia ha depositato memoria senza contestare la documentazione e l’agente della riscossione non ha preso posizione.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    La definizione agevolata dei carichi pendenti, ove documentata e non contestata, determina l’estinzione del debito e la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ha provocato il contraddittorio sul fatto sopravvenuto depositato dopo l’adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente documenti la definizione agevolata del carico fiscale controverso e tale circostanza non sia contestata dalle controparti, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La prova della sopravvenuta estinzione del debito erariale può essere desunta dalla produzione della domanda di definizione agevolata e delle attestazioni di pagamento, purché la documentazione sia ritenuta idonea e non smentita.
  • In caso di cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata dei carichi pendenti, le spese di lite possono essere compensate e non si applica l’ulteriore contributo unificato per la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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