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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11919/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per redditi di partecipazione in due società di persone, fondato a valle su una rettifica del reddito di una società "madre". Quest'ultima aveva ottenuto in sede civile la restituzione di somme versate a una banca per interessi anatocistici; l'Amministrazione aveva quindi recuperato a tassazione la sopravvenienza attiva ritenendo che il reddito fosse imponibile già nell'anno di deposito della sentenza che aveva riconosciuto il credito. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone l'illegittimità per vari profili. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, perché la CTR aveva rinviato integralmente a una diversa decisione senza riprodurne il contenuto; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sopravvenienza attiva derivante dalla sentenza civile dovesse imputarsi all'anno del deposito della decisione che aveva reso certo il credito, e non al momento del passaggio in giudicato, come invece aveva ritenuto la CTR; 3) violazione della l. n. 212/2000, artt. 10 e 12, perché la CTR aveva ritenuto illegittimo l'accertamento in quanto conseguente a verifiche su un'annualità diversa, mentre per l'Agenzia il procedimento era legittimo e preceduto anche da questionario, senza obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità trattandosi di tributi non armonizzati.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione per relationem sufficientemente intelligibile nel caso concreto, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. La Corte ha anche dato atto dell'intervenuta formazione del giudicato esterno limitatamente alla posizione del contribuente come erede di uno dei soci, senza estenderla alle ulteriori riprese relative alle sue partecipazioni personali. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La motivazione per relationem non è di per sé nulla se consente di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione e il contenuto della sentenza richiamata è comunque conoscibile dalla parte.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo quando la motivazione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico decisorio; nel caso concreto il vizio non è stato ravvisato nel richiamo a un'altra decisione resa nello stesso contesto.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le sopravvenienze attive vanno imputate all'esercizio in cui la posta diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile; nel caso di riconoscimento giudiziale di un credito o di disconoscimento di un debito, rileva il deposito della sentenza, purché non sia sospesa l'efficacia esecutiva.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il reddito di partecipazione dei soci di società di persone è imputato secondo la disciplina propria del TUIR ed è oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è stato dedotto dalla ricorrente ma la Corte ha deciso la questione in base ai criteri di imputazione temporale della sopravvenienza, non sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Non sussiste, per tributi non armonizzati, un onere generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini invalidità dell'atto impositivo.

  • art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La previsione non è stata ritenuta ostativa alla validità dell'accertamento nel caso concreto, perché la verifica non imponeva il contraddittorio preventivo a pena di nullità.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato solo per evidenziare che in un diverso giudizio relativo alla stessa vicenda si era formato giudicato per mancata impugnazione tempestiva.

  • art. 283 c.p.c.

    La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna impedisce il conseguimento della sopravvenienza attiva nel periodo coperto dalla sospensione.

  • art. 373 c.p.c.

    La sospensione dell'efficacia esecutiva in cassazione rileva, come quella in appello, ai fini dell'effettiva conseguibilità della sopravvenienza attiva.

  • art. 101 TUIR

    Richiamato per il principio secondo cui eventuali variazioni successive possono generare componenti negative di reddito, senza incidere sulla regola dell'imputazione della sopravvenienza attiva al momento in cui il credito è riconosciuto.

  • art. 2041 c.c.

    Citato solo indirettamente nel richiamo alla disciplina delle sopravvenienze e non come norma decisoria.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la sopravvenienza attiva derivante da sentenza che riconosce un credito o elimina un debito preesistente si imputa all'esercizio in cui la sentenza è depositata, perché in quel momento il componente reddituale diviene certo e determinabile.
  • La regola di imputazione temporale della sopravvenienza attiva richiede, oltre alla certezza giuridica della posta, anche la possibilità concreta di conseguirla: se l'efficacia esecutiva della sentenza è sospesa, la componente non si considera conseguita nel periodo coperto dalla sospensione.
  • Il passaggio in giudicato della sentenza non è, di per sé, il momento rilevante per l'imputazione della sopravvenienza attiva, poiché l'eventuale modifica nei successivi gradi di giudizio può generare una sopravvenienza passiva.
  • La motivazione per relationem è valida quando il precedente richiamato è conoscibile dalle parti e la decisione consente comunque di individuare le ragioni del decisum; la nullità sussiste solo se il rinvio è meramente recettizio e non permette il controllo logico-giuridico della pronuncia.
  • Nei procedimenti accertativi relativi a tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini, da sola, l'invalidità dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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