Sentenza del 03/01/2023 n. 7 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - "Frode carosello" - Acquisti intracomunitari autovetture - Società cessionaria e debitrice di imposte - Effettività - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava per gli anni 2002 e 2003 maggiori ricavi ai fini IRPEG, maggiori valori ai fini IRAP e maggiore IVA, sostenendo che la società avesse partecipato a una "frode carosello" sugli acquisti intracomunitari di auto (n. 27 vetture), agendo come società interposta/cartiera e quindi quale effettivo cessionario e debitore d'imposta. La società ha eccepito decadenza dei termini per il 2002, violazione dell'art.7 L.212/2000, difetto di motivazione, inesistenza della frode e, quanto all'atto relativo al 2003, tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni procedurali sollevate dalla società (decadenza, violazione art.7, difetto di motivazione, tardività del ricorso 2003) e ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'Amministrazione avesse assolto il proprio onere probatorio attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (pvc della Guardia di Finanza, dichiarazioni rese dagli indagati e il comportamento della società fornitore priva di versamenti IVA), mentre la società non ha fornito idonea prova contraria (i contratti di rivenditore e i listini non sono stati ritenuti sufficienti). Di conseguenza gli accertamenti sono stati dichiarati legittimi, la società condannata al pagamento delle imposte e sanzioni e alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00.
Norme richiamate
L'atto impositivo può essere motivato per relationem mediante riferimento ad atti (es. pvc) non allegati in copia, quando l'atto notificato riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato in modo da consentire l'identificazione dei punti necessari per il contribuente e per il giudice.
d.lgs. 546/1992 (art. 40, art. 43)
art. 40 ultimo comma; art. 43
La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche quando il processo è sospeso; l'istanza di trattazione ex art. 43 può essere tempestivamente presentata anche dopo sospensione e la tempestività va valutata tenendo conto della sospensione feriale.
Legge 289/2002 (art. 10; artt. 8-9)
La sentenza delle Sezioni Unite richiamata dalla società non riguarda l'art. 10 (che qui è stato applicato per la proroga dei termini di accertamento), ma gli artt. 8-9; pertanto l'eccezione di decadenza fondata su quell'interpretazione non è favorevole alla contribuente nel caso di specie.
Principio giurisprudenziale consolidato sulla 'frode carosello'
In caso di frode carosello l'onere probatorio grava sull'Amministrazione che deve dimostrare che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata (presunzioni gravi, precise e concordanti); spetta poi al cessionario/contribuente fornire la prova contraria e, se vuole, la prova della propria buona fede. La regolare tenuta formale delle scritture contabili non esclude la partecipazione alla frode.
Massime di principio
- In ipotesi di frode carosello l'Amministrazione può limitarsi a produrre presunzioni gravi, precise e concordanti (es. pvc, dichiarazioni di terzi, elementi sulla mancata contabilizzazione o mancati versamenti del fornitore) per soddisfare il proprio onere probatorio; il contribuente deve fornire prova positiva e concreta in contrario.
- La motivazione dell'atto tributario può essere per relationem: è sufficiente che l'atto riporti gli elementi essenziali del documento richiamato in modo da permettere l'individuazione delle parti rilevanti.
- La mera regolarità formale della contabilità o l'esibizione di contratti standard/di rivenditore non sono in genere sufficienti a provare l'effettiva professionalità o l'estraneità del contribuente al sistema fraudolento; sono richiesti elementi probatori diretti (es. organico, infrastrutture, pagamenti tracciati, prove di effettiva gestione commerciale).
- La rilevanza quantitativa (numero di operazioni sospette rispetto al totale) non esclude di per sé la partecipazione al sistema fraudolento: operazioni ripetute anche in numero non elevatissimo possono indicare non episodicità.
- Sotto il profilo procedurale, eccezioni sulla tempestività di istanze o ricorsi vanno valutate alla luce della sospensione processuale e della normativa sui termini (es. sospensione feriale); atti interni dell'Amministrazione non costituiscono necessariamente acquiescenza.
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