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Sentenza

Sentenza del 03/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF (tassazione separata anno 2007) e richiesta di liquidazione delle spese legali; la CTP aveva escluso la liquidazione delle spese nonostante l'Ufficio avesse successivamente annullato l'atto in autotutela durante la procedura di mediazione. L'Agenzia ha resistito e proposto appello incidentale chiedendo la condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna ha accolto l'appello principale in parte riformando la decisione di primo grado: ha riconosciuto al contribuente la liquidazione delle spese di lite (con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di primo e secondo grado, liquidate in complessivi euro 6.000,00) e ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. La Corte ha motivato riconoscendo il principio della soccombenza virtuale e la causalità rispetto alla domanda, affermando che l'annullamento in autotutela non preclude di per sé il diritto del contribuente alle spese quando la domanda di ristoro è stata proposta.

Norme richiamate

  • Cass. n.6016/2017

    Principio che le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale e della causalità rispetto alla domanda, non in base a fatti esterni sopravvenuti (es. annullamento in autotutela).

  • Cass. n.31955/2018

    Critica all'idea che la ripartizione delle spese possa dipendere dalla casualità temporale dell'annullamento del titolo; conferma che non devono prevalere eventi esterni che renderebbero la decisione aleatoria.

  • Cass. Ordinanza n.5191/2015

    L'esercizio del potere di autotutela da parte della PA implica una statuizione implicita sull'invalidità dell'atto, sicché la regolazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato dall'Agenzia per maggiori condanne per comportamento processuale. Il Collegio, tuttavia, ha rigettato l'appello incidentale e non ha riconosciuto ulteriori sanzioni ex art. 96 oltre la liquidazione ordinaria delle spese a favore del ricorrente.

Massime di principio

  • Se il contribuente propone reclamo o ricorso e ottiene l'annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio in autotutela successivamente, ciò non esclude automaticamente il diritto alla liquidazione delle spese richieste nel ricorso: va applicato il principio della soccombenza virtuale.
  • La liquidazione delle spese deve seguire il criterio della causalità rispetto alla domanda originaria, non essere determinata da eventi esterni sopravvenuti la cui tempistica sarebbe aleatoria.
  • L'esercizio del potere di autotutela può essere interpretato come riconoscimento implicito dell'invalidità dell'atto e, pertanto, può comportare la condanna dell'amministrazione alla refusione delle spese sostenute dal contribuente.
  • La parte pubblica che resiste può chiedere sanzioni ex art. 96 c.p.c., ma tali richieste saranno valutate discrezionalmente dal giudice e non sono automaticamente riconosciute se la soccombenza virtuale del contribuente è accertata.
  • In caso di decesso del ricorrente il processo può essere riassunto dall'erede che può proseguire le istanze, compresa la richiesta di liquidazione delle spese.

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