Sentenza del 03/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento che ha disconosciuto la detrazione IVA (E. 9.742,80) e ha maggiorato i redditi per E. 39.740,00 ritenendo inesistenti le operazioni documentate da fatture emesse dalla ditta H.D. di L. Y. La società ha eccepito preliminarmente nullità dell'invito all'accertamento per adesione e nullità della sentenza di primo grado per mancata sottoscrizione; nel merito ha contestato l'accertamento sostenendo l'esistenza di rapporti commerciali effettivi e la documentazione a supporto, nonché l'inadeguatezza delle indagini sulla struttura del fornitore.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari (la sentenza di primo grado risultava firmata digitalmente) e ha dichiarato valida la possibilità di redigere e firmare digitalmente l'invito all'accertamento per adesione, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Sul merito ha ritenuto che l'Amministrazione abbia formato un grave quadro indiziario di inesistenza delle operazioni (ditta fornitrice priva di struttura e con dichiarazioni quasi inesistenti) e che il contribuente non abbia assolto l'onere probatorio dimostrando l'effettiva esistenza e natura dei costi oltre le mere scritture contabili. L'appello è stato respinto; confermata la sentenza di primo grado; rigettata la richiesta di sospensione; l'appellante è condannata al pagamento delle spese per E. 2.000,00 oltre accessori fiscali se dovuti.
Norme richiamate
art. 5 ter d.lgs. 218/97
Richiamato in relazione all'invito all'accertamento per adesione; la Corte ha ritenuto che l'invito poteva essere formato digitalmente e non è invalido per tale motivo.
art. 52 DPR 633/72
Richiamato dall'Agenzia come norma di riferimento per aspetti formali connessi agli obblighi IVA e alla documentazione; usato per sostenere la regolarità formale dell'operato dell'Amministrazione.
art. 7‑quater, co. 6 D.L. 193/2016
Invoke dall'Amministrazione a supporto della possibilità di utilizzare strumenti digitali per atti amministrativi e notifiche inerenti all'accertamento.
Regolamento UE eIDAS
Riferito per legittimare l'uso delle firme elettroniche e dei documenti informatici nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
art. 2 d.lgs. 217/2017
Norma nazionale di recepimento/disciplinare delle firme elettroniche citata dall'Amministrazione per la validità delle sottoscrizioni digitali.
sentenza Cass. n. 1150/2021 (Sez. trib.)
"le norme del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall'Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni 'ispettive e di controllo fiscale'."
La Corte ha richiamato questa pronuncia per affermare la possibilità di impiego delle norme del CAD per gli atti di accertamento (incluso l'invito all'adesione) e per distinguere tali atti dalle attività ispettive.
art. 2 d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Usato per sostenere che documenti digitali e firme elettroniche possono validamente formare atti di accertamento e pergiustificare la sottoscrizione digitale dell'invito all'adesione.
Cass. Civ. Sez. Trib. 14/03/2019 n. 7235
"assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, mediante la dimostrazione che l'emittente è una 'cartiera' o una società 'fantasma', dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili."
Principio applicato dalla Corte: quando l'Amministrazione dimostra elementi idonei a configurare una 'cartiera' o società fantasma, l'onere probatorio ricade sul contribuente che deve fornire prove concrete dell'effettiva operatività e della correlazione dei costi.
art. 59, co. 1, lett. e d.lgs. 546/1992
Citato dalla parte come base per richiesta di rimessione al primo grado in caso di nullità; la Corte non ha ritenuto fondata la nullità dedotta.
Massime di principio
- Le eccezioni procedurali sulla validità di atti redatti e sottoscritti digitalmente (es. inviti all'accertamento per adesione) sono in genere infondate se la documentazione digitale è conforme al CAD e alla normativa sulle firme elettroniche; la giurisprudenza di legittimità ammette l'uso del digitale per atti di accertamento.
- Quando l'Amministrazione fiscale produce indizi concreti che un fornitore sia una 'cartiera' o società 'fantasma' (assenza di dichiarazioni, mancanza di struttura operativa, altre anomalie), si forma un grave quadro indiziario che inverte il peso della prova: il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni oltre le mere fatture e scritture contabili.
- La mera esibizione della fattura e delle scritture contabili non è sufficiente a provare l'effettiva prestazione o la sussistenza del costo deducibile/IVA detraibile; sono richiesti elementi probatori supplementari (documenti di trasporto, ordini, riscontri bancari, contratti, prove di effettiva consegna, ecc.).
- L'opposizione alla notifica o all'accertamento per motivi formali legati al formato digitale richiede una valutazione concreta della conformità alle norme sul documento informatico e sulle notifiche; l'assenza di PEC o il non invio di copia analogica non determina automaticamente nullità se le norme applicabili sono state rispettate.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'avviso è necessario dimostrare sia il fumus boni iuris che il periculum in mora: la produzione di pochi elementi (es. ultimo bilancio) può essere insufficiente se il merito dell'accertamento appare sorretto da forti indizi di inesistenza delle operazioni.
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