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Sentenza

Sentenza del 03/01/2023 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

CATASTO- Aggiornamento categoria - Dichiarazione variazione- Immobile inagile - Terremoto - Avviso accertamento - Legittimità - Perdita potenzialità reddituale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente presentava in data 3.7.2018 una dichiarazione di variazione DOCFA per aggiornamento catastale chiedendo la categoria A2, classe 2 e rendita pari a € 1.045,83. L'Ufficio notificava avviso di accertamento attribuendo la categoria A1, classe unica e rendita pari a € 1.359,57. Il ricorrente impugnava sostenendo carenza di motivazione e di elementi probatori nell'avviso, nonché errato classamento dovuto a mutate condizioni dell'immobile (accorpamento e danni da terremoto con ordinanze comunali di inagibilità) che avrebbero dovuto giustificare la variazione in A2 o, in caso di inagibilità, la categoria F2 senza rendita. L'Agenzia replicava che il classamento A1 era storico (dal 1987), che le precedenti DOCFA proposte erano state rettificate dall'Ufficio e che il ricorrente aveva di fatto acquisito il classamento precedente; inoltre non era stata prodotta documentazione utile a dimostrare modifiche tecniche o la concreta inagibilità idonea a cambiare la classificazione.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria ha respinto l'appello. Ha ritenuto che sia la sentenza di primo grado sia l'avviso di accertamento fossero adeguatamente motivati ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.546/1992. Sul merito il Collegio ha confermato il classamento A1, classe unica e rendita € 1.359,57, basandosi sul consolidamento storico della categoria (classamento dall'impianto meccanografico del 1987, rettifiche d'ufficio alle DOCFA del ricorrente e consolidamento nel 2017), e sull'assenza di prove che dopo il 2017 siano intervenute modifiche tecniche o strutturali idonee a giustificare una diversa classificazione. Le planimetrie e la relazione tecnica non attestate non dimostravano variazioni; le fotografie non provavano la perdita delle caratteristiche signorili. La Corte ha precisato che il danneggiamento dovuto a terremoto non determina automaticamente il cambio di categoria ma comporta la perdita della potenzialità reddituale, il cui rimedio amministrativo consiste nella richiesta della categoria F2 senza rendita. Appellante condannato alle spese per complessivi € 800,00.

Norme richiamate

  • art. 36 D.lgs. n. 546/1992

    La sentenza di primo grado era adeguatamente motivata ai sensi di questo articolo; la Corte ha richiesto la "succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto" e ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti.

  • Cass. 22557/2008

    Citata dal ricorrente come principio secondo cui le mutate condizioni oggettive possono giustificare una nuova classificazione; la Corte ha richiamato il principio ma ha osservato che il ricorrente non ha fornito prove sufficienti del mutamento delle condizioni dal 2017.

  • Procedura DOCFA (variazione catastale)

    La Corte ha rilevato che, sebbene la DOCFA sia un'istanza del contribuente, l'avviso d'accertamento dell'Ufficio resta un atto motivato. La conoscenza della storia catastale da parte del contribuente (avendo egli stesso promosso DOCFA) non impedisce all'Ufficio di emettere un avviso motivato.

  • Categoria catastale F2 (immobile inagibile)

    La Corte ha precisato che l'inagibilità dovuta a terremoto non muta automaticamente la categoria dell'immobile ma comporta la perdita della potenzialità reddituale; il rimedio corretto è la richiesta amministrativa di attribuzione della categoria F2 senza rendita, supportata da adeguata documentazione.

Massime di principio

  • La mera produzione di fotografie o di documentazione generica non è sufficiente: chi invoca una variazione di categoria deve provare concretamente modifiche tecniche, planimetriche o lo stato di inagibilità con documenti tecnici specifici.
  • Un classamento catastale storico, consolidato nel tempo e oggetto di rettifiche d'ufficio alle proposte DOCFA del contribuente, costituisce elemento significativo a favore della conferma della categoria da parte dell'Amministrazione.
  • L'iniziativa del contribuente con DOCFA non esclude che l'Ufficio emetta un avviso motivato; la motivazione dell'atto dell'Ufficio deve indicare precedenti catastali e criteri di comparazione ed è valutata dal giudice ai fini della legittimità dell'accertamento.
  • Il danneggiamento per terremoto non comporta automaticamente il cambio di categoria: esso rileva come perdita della potenzialità reddituale e va gestito mediante la procedura specifica (es. attribuzione F2 senza rendita) con documentazione amministrativa e tecnica idonea.
  • L'acquiescenza al classamento precedente (anche implicita, con rinunce o mancata impugnazione) indebolisce l'argomentazione del contribuente in successive richieste di variazione se non sono dimostrate novità oggettive intervenute dopo il consolidamento.
  • In controversie catastali il giudice valuta complessivamente storia catastale, planimetrie, relazioni tecniche e altri elementi probatori; l'onere della prova delle modifiche rilevanti grava su chi chiede la variazione.

Testo integrale

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