Sentenza del 03/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Rimborso dei costi sostenuti relativi alla garanzia resa per rimborso IVA ex art. 38 bis, co. 4, DPR 633/1972 - inapplicabilità dell'art. 8, co. 4, L. 212/2000 - applicabilità del solo rimborso forfetario ex asrt. 7 L. 167/1972.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Società chiedeva il rimborso degli oneri finanziari (fideiussione) sostenuti per ottenere il rimborso accelerato dell'eccedenza IVA (anno 2012). Importo richiesto: Euro 253.096,40. L'appellante deduceva l'applicabilità dell'art. 8, comma 4, L. 212/2000 (rimborso dei costi delle fideiussioni quando sia definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta) e la violazione del principio di neutralità dell'IVA. L'Amministrazione resistente si difendeva sostenendo che l'art. 8, co. 4 si riferisce alle fideiussioni connesse a procedure di accertamento (garanzie sine die) e non alle garanzie triennali previste per i rimborsi "accelerati" ex art. 38-bis DPR 633/1972; in alternativa invocava la novazione normativa introdotta dall'art. 7 L. 167/2017 che riconosce un ristoro forfettario dello 0,15% annuo per le garanzie richieste per i rimborsi IVA, applicabile alle istanze dal 2017 in poi. L'Ufficio ha inoltre eccepito la decadenza parziale di parte della richiesta per decorso del termine previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza n. 690/2020 della CTP di Torino che aveva respinto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia. Il giudice ha ritenuto non applicabile l'art. 8, comma 4, L. 212/2000 alle fideiussioni prestate per ottenere rimborsi IVA "accelerati" (garanzia triennale) e ha richiamato la modificazione normativa introdotta dall'art. 7 L. 167/2017, che ha previsto un ristoro forfettario (0,15% dell'importo garantito per anno) a partire dalle richieste con dichiarazione annuale 2017 e dalle istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018. La Corte ha pertanto ritenuto legittimo il comportamento dell'Amministrazione e ha dichiarato compensate le spese processuali in ragione dei contrasti giurisprudenziali e della procedura di infrazione comunitaria.
Norme richiamate
art. 38-bis, DPR 633/1972
norma che disciplina i rimborsi IVA e prevede, tra l'altro, l'obbligo di garanzia per i rimborsi "accelerati" (garanzia triennale) e la garanzia sine die in caso di attività accertativa successiva
la Corte ha distinto le due tipologie di garanzia: la garanzia triennale per i rimborsi accelerati (non ricompresa nell'art. 8, co. 4 L. 212/2000 secondo il giudice) e la garanzia sine die correlata ad accertamenti (questa sì attinente al rimborso in base allo Statuto del contribuente).
art. 8, comma 4, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
"L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata."
la Corte ha interpretato il comma come riferito alle garanzie connesse all'attività di accertamento (garanzie sine die) e non estendibile, secondo il giudice, alle garanzie prestate dal contribuente per ottenere rimborsi IVA accelerati prima di eventuali verifiche.
art. 7, L. 167/2017 (Legge Europea 2017)
prevede un ristoro forfettario pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia, applicabile alle richieste di rimborso con la dichiarazione IVA annuale 2017 e alle istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018
la Corte ha ritenuto che l'introduzione di questa disciplina dimostri che, prima della novella, non esisteva nel sistema un diritto automatico al rimborso degli oneri delle garanzie per i rimborsi accelerati; la previsione normativa forfettaria è l'unico ristoro riconosciuto per tali costi e trova applicazione solo per le istanze nei termini indicati dalla norma.
art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
termine per proporre ricorso (eccezione di decadenza avanzata dall'Ufficio)
l'Amministrazione ha eccepito la decadenza di parte della domanda per decorso del termine biennale: il giudice ha posto la questione nel processo, ma il rigetto dell'appello sul punto di merito ha fatto venire meno la pronuncia favorevole all'istante; resta pertanto la necessità pratica di verificare sempre i termini di decadenza per eventuali domande di rimborso.
Massime di principio
- I costi sostenuti per fideiussioni richieste per ottenere rimborsi IVA "accelerati" (garanzia triennale ex art. 38-bis DPR 633/1972) non sono automaticamente rimborsabili ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 212/2000: la giurisprudenza dominante, e il legislatore con L. 167/2017, distinguono tra garanzie per rimborsi accelerati e garanzie sine die connesse ad accertamenti.
- Dal 2017 (domande inviate con dichiarazione IVA 2017) e per le istanze infrannuali dal primo trimestre 2018 il rimborso dei costi della garanzia è limitato al ristoro forfettario previsto dall'art. 7 L. 167/2017 (0,15% annuo dell'importo garantito). Per istanze anteriori a tali date non vige tale automatismo legislativo e il rischio di rifiuto amministrativo o giudiziale è elevato.
- Se la garanzia è stata richiesta in relazione a un procedimento di accertamento e il giudicato accerta che l'imposta non era dovuta, l'art. 8, co. 4 L. 212/2000 è applicabile e i costi della fideiussione dovrebbero essere rimborsati.
- Prima di intraprendere azioni giudiziali per ottenere rimborsi di costi di garanzie prestate, verificare attentamente: a) la natura della garanzia (triennale vs sine die); b) le date di presentazione della richiesta rispetto alla decorrenza dell'art. 7 L.167/2017; c) i termini di decadenza/ prescrizione (art. 21, co.2 D.Lgs. 546/1992) che possono precludere parte delle pretese.
- In presenza di contrasti giurisprudenziali consolidati e di profili di illegittimità comunitaria, i giudici possono tener conto di tali elementi anche nella compensazione delle spese, ma ciò non garantisce il riconoscimento del rimborso dei costi richiesti dal contribuente.
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