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Sentenza

Sentenza del 03/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Imposta di registro - L'atto di assegnazione di alloggio al socio di società cooperativa costruttrice va tassato in misura fissa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione relativo all'atto "di assegnazione di alloggio ricostruito in sostituzione dell'originario demolito a seguito del sisma" rogato dal notaio per conto del Consorzio/Cooperativa. Il notaio aveva autoliquidato l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione delle altre imposte (richiamando art. 32, comma 2 DPR 601/73 e art. 66, comma 6-bis D.L. 331/1993), mentre l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto errata tale applicazione e ha riliquidato applicando l'aliquota proporzionale del 2% sull'imponibile pari al costo di costruzione (art. 1, tariffa Parte I, DPR 131/1986). Controversia sulla corretta qualificazione fiscale dell'atto (imposta di registro in misura fissa vs imposta proporzionale) e sulla rilevanza del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

Appello dell'Agenzia rigettato. La Commissione territoriale ha ritenuto applicabile l'art. 66, comma 6-bis, lett. c) del D.L. n. 331/1993 (conv. L. n. 427/1993), confermando la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 13704/2022 e Cass. n. 16557/2017) secondo cui gli atti di assegnazione di alloggi a soci di cooperative edilizie sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, indipendentemente dall'eventuale disciplina IVA e dal principio di alternatività IVA/registro. Perciò la riliquidazione dell'Agenzia applicando il 2% è infondata; l'Agenzia è condannata al rimborso delle spese del presente grado in favore del notaio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, lett. c) (conv. L. n. 427/1993)

    "gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati"

    La norma attribuisce alle cooperative edilizie la disciplina agevolata con imposta di registro in misura fissa per gli atti statutari e connessi, applicabile anche alle assegnazioni di alloggi ai soci, prescindendo dalla qualificazione IVA e dal principio di alternatività.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis

    Introduce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro nelle cessioni immobiliari; tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, tale principio non prevale sulla disciplina speciale prevista dall'art. 66, comma 6-bis per le cooperative edilizie.

  • DPR 601/1973, art. 32, comma 2

    Richiamato dal notaio per rivendicare agevolazioni/esenzioni (es. prima casa) sulle imposte accessorie; però il punto decisivo è l'applicabilità dell'art. 66 D.L. 331/1993 che stabilisce la misura fissa per le cooperative.

  • DPR 131/1986, art. 1, Tariffa Parte I

    Norma impiegata dall'Agenzia quale base per la riliquidazione proporzionale (2% sul costo di costruzione). La Commissione ha ritenuto però che non sia applicabile quando opera la disciplina speciale dell'art. 66 per le cooperative.

  • Cass. n. 13704/2022

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le assegnazioni ai soci di cooperative edilizie e l'irrilevanza del principio di alternatività IVA/registro rispetto all'art. 66 D.L. 331/1993.

  • Cass. n. 16557/2017

    Pronuncia conforme che già aveva affermato la tassazione in misura fissa degli atti di assegnazione a soci di cooperative edilizie, indipendentemente dalla modifica dell'art. 10, comma 8-bis (IVA).

Massime di principio

  • Gli atti di assegnazione di alloggi operati da cooperative edilizie ai propri soci rientrano nella disciplina speciale dell'art. 66, comma 6-bis, lett. c) D.L. 331/1993 e sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per atto e relativi allegati.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 10, comma 8-bis DPR 633/1972) non prevale quando è applicabile una specifica norma agevolativa che dispone la misura fissa per le cooperative edilizie.
  • In caso di autoliquidazione dell'imposta in misura fissa da parte del notaio o della cooperativa, l'Amministrazione finanziaria non può legittimamente riliquidare applicando le aliquote proporzionali previste dalla tariffa generale se opera la disciplina speciale prevista per le cooperative.
  • Prima di applicare o contestare la riliquidazione proporzionale verificare: a) che la cooperativa rientri nei requisiti di mutualità e sia iscritta nei registri prefettizi/schedario generale; b) che l'atto rientri nelle operazioni previste dallo statuto; c) la sussistenza di eventuali agevolazioni (prima casa) e loro compatibilità con la disciplina dell'art. 66.
  • In contenziosi simili, è utile richiamare la giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 13704/2022 e n. 16557/2017) che chiarisce la prevalenza della norma speciale sull'alternatività IVA/registro.

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