Cassazione Civile, Ordinanza n. 34929/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2014, fondato sull'utilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e sulla conseguente disapplicazione del regime del margine. Secondo l'Ufficio, la società avrebbe partecipato a una frode intracomunitaria mediante l'interposizione di soggetti fittizi nell'acquisto delle autovetture richieste dai clienti finali. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo, ritenendo irrilevante la regolarità formale delle operazioni e valorizzando le modalità operative della società, ritenute sintomatiche della consapevolezza della frode. In cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello, per insufficiente esplicitazione delle ragioni sulla fittizia interposizione dei fornitori; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito addossato alla contribuente l'onere di provare la non fittizietà dei fornitori e la propria estraneità/conoscenza dell'evasione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, ritenendo che la sentenza d'appello avesse esposto, sia pure in modo sintetico, la ratio decidendi: acquisti effettuati tramite soggetti risultati fittizi e modalità operative idonee a far ritenere la conoscenza della frode in capo alla contribuente. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando che, nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche in via indiziaria la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, ma una volta forniti elementi oggettivi specifici idonei a far presumere la partecipazione consapevole all'evasione, grava sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la diligenza massima esigibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia motivazione apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come norma sulla motivazione; ritenuta non violata dalla sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Parametro di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente.
art. 111, primo comma, Cost.
Evocato in relazione al dovere di motivazione; non risultano violazioni nel caso deciso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza processuale, invocata per la motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per la dedotta violazione di legge in tema di riparto dell'onere della prova.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza del cessionario; una volta emersi elementi oggettivi specifici, il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento logico della decisione; non basta che sia sintetica, se rende comunque chiara la ratio decidendi.
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione IVA.
- La prova della consapevolezza del cessionario richiede elementi oggettivi e specifici, non la sola fittizietà del fornitore; tuttavia, una volta forniti indizi idonei, il contribuente deve dimostrare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come la mancata percezione di vantaggi dalla rivendita, non sono di per sé sufficienti a escludere la partecipazione consapevole alla frode.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla idoneità degli elementi indiziari a spostare l'onere della prova non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente comprensibile.
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