Cassazione Civile, Ordinanza n. 20981/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di una verifica ispettiva presso l'istituto di credito, l'autorità di vigilanza ha irrogato a un componente del consiglio di amministrazione, insieme ad altri esponenti bancari, una sanzione pecuniaria per la mancata indicazione nei prospetti relativi a due aumenti di capitale del 2014 di informazioni ritenute essenziali per gli investitori: criteri di determinazione del prezzo delle azioni, ricorso a finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all'acquisto dei titoli, fenomeno del "capitale finanziato", andamento delle richieste di vendita e illiquidità delle azioni, nonché circostanze connesse al blocking period. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione e, dopo il rigetto in appello, ricorso per cassazione con sedici motivi, deducendo: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e illegittimità costituzionale del rito; inapplicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole; violazione del principio di specialità; lesione del contraddittorio e del diritto di difesa per accesso limitato agli atti e tempi ristretti di replica; nullità per motivazione per relationem; tardività della contestazione; insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito; errata applicazione delle norme sugli obblighi informativi del prospetto, della prova presuntiva e della presunzione di colpa; erronea imputazione di responsabilità a un amministratore privo di deleghe; e liquidazione indebita delle spese processuali a favore dell'autorità resistente. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o, per alcuni profili, inammissibili tutti i motivi: ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni alle sanzioni Consob; ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole del d.lgs. n. 72/2015 alle sanzioni amministrative non aventi natura penale; ha negato la violazione del principio di specialità per difetto di adeguata autosufficienza e comunque per eterogeneità delle condotte; ha escluso vizi del procedimento sanzionatorio e della motivazione; ha ritenuto tempestiva la contestazione; ha confermato che le informazioni omesse erano necessarie ai fini del giudizio degli investitori e che l'amministratore non esecutivo era tenuto ad agire informato e a vigilare sui segnali di allarme, senza che la mancanza di deleghe escludesse la colpa; ha ribadito la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981 e l'onere del trasgressore di provare di avere agito senza colpa; ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in favore della Consob, difesa da avvocati iscritti all'albo; ha infine escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano formarsi un giudizio fondato sull'emittente e sui prodotti finanziari; l'obbligo non si esaurisce nelle sole informazioni minime degli schemi comunitari.
Norma richiamata per il cumulo giuridico delle sanzioni irrogate in relazione alle violazioni contestate.
Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento completo del fatto, non dalla mera acquisizione della notizia dell'illecito.
art. 8, comma 1, l. n. 689/1981
Il principio di specialità non è applicabile quando le condotte poste a base dei diversi provvedimenti sanzionatori sono eterogenee.
Richiamato nel motivo relativo al contraddittorio procedimentale e all'accesso agli atti.
Richiamato nel motivo sulla nullità per motivazione per relationem.
Pone una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione amministrativa; spetta al trasgressore provare di avere agito senza colpa.
art. 6 CEDU
Le garanzie del giusto processo non impediscono, per queste sanzioni amministrative, il controllo pieno del giudice ordinario; non è ravvisata natura sostanzialmente penale della sanzione oggetto di causa.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamato nei motivi sul contraddittorio e sulla giurisdizione, ma ritenuto non decisivo alla luce della natura amministrativa della sanzione.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE
Invocato per il favor rei; la Corte esclude la sua applicazione diretta alla sanzione in esame.
art. 52, par. 5, Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamato nel motivo sulla retroattività della disciplina più favorevole.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente per sostenere la retroattività della lex mitior; la Corte non ne accoglie la prospettazione.
Gli amministratori non esecutivi devono agire in modo informato, chiedere informazioni e contribuire al monitoraggio della gestione.
Gli amministratori rispondono se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli o potendo acquisirne conoscenza, non fanno quanto possibile per impedirli o attenuarne le conseguenze.
Richiamato come possibile rimedio attivabile dagli amministratori in presenza di segnali di allarme e conflitti gestori.
Richiamato nel motivo sulla prova presuntiva e sugli obblighi informativi connessi agli aumenti di capitale.
Fondamento dei doveri di organizzazione, contenimento del rischio e controllo interno in ambito bancario.
Richiamato in giurisprudenza comparata per le sanzioni amministrative della Banca d'Italia sugli amministratori bancari.
Richiamato nella comparazione giurisprudenziale sulle sanzioni della Banca d'Italia.
Il patrocinio della pubblica amministrazione tramite avvocato iscritto all'albo consente il riconoscimento dei compensi professionali.
Richiamato in tema di difesa tecnica della pubblica amministrazione.
Le spese di lite comprendono i compensi del difensore quando la P.A. è assistita da un avvocato iscritto all'albo.
Norma processuale richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione è irrilevante, già chiarita o priva di dubbi interpretativi.
Massime di principio
- L'opposizione avverso una sanzione amministrativa Consob introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa sanzionatoria, devolvendo al giudice ordinario un sindacato pieno sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie Consob per violazioni in materia di prospetto e offerta al pubblico, diverse da quelle espressamente qualificate come penalmente afflittive, non sono automaticamente soggette al principio della lex mitior né alle garanzie proprie della materia penale in assenza di specifica previsione.
- Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell'accertamento, cioè dalla conclusione dell'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione, e non dalla sola acquisizione della notizia del fatto.
- In materia di prospetto informativo, l'obbligo dell'emittente non si esaurisce nel rispetto formale degli schemi minimi comunitari: devono essere incluse anche le informazioni ulteriori che, in concreto, sono necessarie affinché l'investitore possa formarsi un giudizio fondato sull'investimento.
- Per l'illecito amministrativo la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981 comporta che, provata la condotta tipica dall'autorità, spetta al trasgressore dimostrare di avere agito senza colpa o che la condotta era inesigibile.
- Gli amministratori non esecutivi di società bancarie non sono esonerati dalle responsabilità di vigilanza e di informazione per il solo fatto di non avere deleghe: devono agire informati, cogliere eventuali segnali di allarme e attivarsi per impedire o attenuare fatti pregiudizievoli.
- La responsabilità dell'amministratore non esecutivo non è oggettiva e non coincide con una generica omessa vigilanza: richiede la prova dell'inerzia, del fatto pregiudizievole, del nesso causale e della colpa desunta dalla mancata attivazione di fronte a segnali percepibili con la diligenza della carica.
- Il contraddittorio nel procedimento sanzionatorio Consob, nelle versioni anteriori alle riforme regolamentari richiamate, ha natura procedimentale e collaborativa, non processuale-paritaria; per dedurne la violazione occorre allegare una concreta e specifica lesione del diritto di difesa.
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