Sentenza del 28/02/2023 n. 6052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta sulle donazioni e imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, e della cartella di pagamento, a seguito dello scioglimento del vincolo di segregazione e della reimmissione dell'immobile nel patrimonio del disponente; l'Amministrazione riteneva che l'atto istitutivo/dotazione del trust costituisse presupposto impositivo in misura proporzionale, mentre la contribuente contestava la tassazione anticipata sostenendo che né l'atto istitutivo né quello di dotazione producono un trasferimento definitivo di ricchezza e che l'imposta dovesse essere applicata solo al momento dell'effettivo trasferimento finale al beneficiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della MPO & Partners Professional Trustee Spa. La Corte ha affermato la neutralità fiscale dell'atto istitutivo e della dotazione del trust: tali atti non determinano un incremento effettivo e stabile di ricchezza e pertanto non sono soggetti alle imposte in misura proporzionale; l'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale si applicano solo al momento dell'effettivo trasferimento finale del bene al beneficiario. Ha inoltre ritenuto valida la notifica all'organo trustee, che ha impugnato gli atti. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 262 del 2006 conv. L. n. 286 del 2006, art. 2 (comma 47)
La norma amplia il presupposto impositivo includendo trasferimenti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione; la Corte interpreta però che la costituzione/dotazione del trust non costituisca di per sé trasferimento imponibile: il presupposto impositivo si realizza solo con il trasferimento finale al beneficiario.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposte successioni e donazioni) - norme tariffarie
Le disposizioni tariffarie sono interpretate nel senso che gli atti preparatori o di dotazione del trust sono soggetti, in mancanza di trasferimento definitivo, alle imposte in misura fissa; la misura proporzionale si applica solo se sussiste un effettivo trasferimento di ricchezza.
D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. registro) artt. 9 e 11 e art. 27
La Corte distingue fra atti a contenuto patrimoniale che possono essere tassati in proporzione e atti costitutivi/dotativi del trust che, rimanendo meramente strumentali alla segregazione, vanno assoggettati alla sola imposta fissa.
Riferimento alle differenze tra trust e vincolo di destinazione; la Corte non ammette un'equiparazione formale che giustifichi una tassazione anticipata del trust rispetto alla sua effettiva realizzazione.
Costituzione, art. 53
Il principio costituzionale richiede che l'imposizione sia connessa a un effettivo indice di ricchezza; la Corte utilizza tale principio per escludere imposizione proporzionale in assenza di trasferimento definitivo.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n.4) e art. 384 c.p.c. comma 2
I motivi di cassazione sono fondati sulla violazione di norme sostanziali citate; la Corte ha ritenuto di poter decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. comma 2 senza rinvio.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio dell'inesistenza del soggetto intimato; la Corte ha ritenuto valida la notifica al trustee e la costituzione di quest'ultimo ha sanato eventuali vizi di notifica.
Massime di principio
- La costituzione e la dotazione di un trust sono, di regola, fiscalmente neutre: non costituiscono trasferimento definitivo di ricchezza imponibile fino al momento dell'attribuzione finale al beneficiario.
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale possono essere applicate in misura fissa agli atti costitutivi o di dotazione del trust; la tassazione in misura proporzionale richiede l'effettivo trasferimento finale al beneficiario.
- Ai fini tributari prevale l'analisi sostanziale: la mera segregazione patrimoniale e la titolarità formale del trustee non implicano aumento della capacità contributiva del disponente, del trustee o dei beneficiari fino all'effettivo realizzo.
- La notifica degli atti tributari al trustee è idonea quando quest'ultimo è soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi e può impugnare gli atti; occorre comunque verificare la correttezza formale della notifica nei singoli casi.
- In assenza di disciplina organica, la giurisprudenza applica il principio costituzionale di ragionevolezza dell'imposizione per evitare tassazioni arbitrarie o anticipate sul trust.
- Nei casi simili, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di un trasferimento effettivo e definitivo di ricchezza per pretendere imposte proporzionali; altrimenti la tassazione dovrà essere limitata alle misure fisse previste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 127 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 220 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 2747 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 2786 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 5983 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →