Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 220 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito 2015 della società contestando l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti, l'illegittima deduzione di costi per € 380.133,87 (di cui € 253.589,27 per svalutazioni di crediti e € 126.544,30 per perdite su crediti) e la mancata dichiarazione di componenti positivi. In primo grado la CTP ha accolto solo il rilievo relativo alle perdite su crediti e ha rigettato gli altri rilievi. In appello l'Agenzia ha sostenuto (i) che il rilievo sulle svalutazioni di crediti non era stato impugnato in primo grado e dunque era ormai definitivo, e (ii) che le perdite su crediti erano state dedotte senza che la contribuente avesse fornito gli "elementi certi e precisi" richiesti dall'art. 101, comma 5, TUIR per dimostrare la definitiva inesigibilità del credito, onere della prova posto dall'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e confermando integralmente la pretesa erariale per l'intero importo contestato. Ha rilevato che le svalutazioni non erano state impugnate in primo grado e quindi erano definitive, e che la società non aveva fornito alcuna prova di "elementi certi e precisi" a giustificazione della deduzione delle perdite su crediti; pertanto il recupero fiscale è legittimo. Spese del grado a carico della parte appellata, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 106 TUIR

    Richiamata in relazione alle svalutazioni di crediti: la decisione sottolinea che il rilievo sulle svalutazioni era stato motivato con riferimento a tale norma e che quel rilievo non era stato impugnato in primo grado, divenendo definitivo.

  • art. 101, comma 5, TUIR

    Interpretato nel senso che la deducibilità delle perdite su crediti richiede l'esistenza di "elementi certi e precisi" che dimostrino la definitiva inesigibilità del credito; senza tali elementi la deduzione non è ammissibile nell'esercizio dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    Rilevato come principio applicabile all'onere della prova: grava sul contribuente la prova degli elementi certi e precisi che giustificano la deduzione della perdita.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato dall'Agenzia come vizio di motivazione della sentenza di primo grado (sosteneva che la CTP avesse confuso svalutazioni e perdite), ma la Corte ha invece ritenuto che il punto sulle svalutazioni fosse definitivo per mancata impugnazione.

  • Cassazione, sentenza n. 32909/2022 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata come principio consolidato: la deduzione delle perdite su crediti obbedisce al principio di competenza e può essere effettuata solo nell'esercizio in cui si acquista la certezza della definitiva inesigibilità; il contribuente deve dimostrare gli elementi certi e precisi e non può scegliere l'anno d'imposta più conveniente.

Massime di principio

  • La deduzione delle perdite su crediti è ammessa solo quando esistono "elementi certi e precisi" che dimostrino la definitiva inesigibilità del credito (es. sentenza di impossibilità di riscossione, inefficacia delle azioni esecutive, fallimento/insolvenza accertata); la mera pendenza di contenziosi per il recupero non è sufficiente.
  • L'onere della prova della definitiva perdita grava sul contribuente (art. 2697 c.c.); senza documenti e atti che dimostrino l'impossibilità di recupero, l'Amministrazione può legittimamente recuperare fiscalmente le somme dedotte.
  • Il principio di competenza impedisce al contribuente di posticipare la deduzione della perdita all'esercizio più vantaggioso: l'anno di deduzione è quello in cui si acquista la certezza della perdita.
  • Se un rilievo o una posta è omessa dall'impugnazione di chi vi avrebbe interesse, quel rilievo può diventare definitivo (res iudicata) e non può essere riformato in grado successivo dalla medesima parte che non lo ha impugnato.
  • In casi simili è opportuno documentare puntualmente (atti esecutivi infruttuosi, dichiarazioni di fallimento, mancati incassi nonostante azioni legali ed esecutive) l'impossibilità di recupero prima di contabilizzare la perdita, e impugnare espressamente in primo grado tutte le poste che si intendono contestare per non perdere il diritto di far valere osservazioni nelle fasi successive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.