Sentenza del 28/02/2023 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Controversie catastali - autostrade - concessionario - tettoia - utilizzo - situata fuori dal perimetro autostradale di pertinenza - categoria E/3 - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione del classamento catastale di una tettoia chiusa in muratura, realizzata e utilizzata dalla concessionaria per il ricovero dei mezzi per interventi autostradali. La società aveva dichiarato la categoria E/3 (costruzioni per speciali esigenze pubbliche); l'Ufficio l'ha riclassata in C/2 ritenendo la struttura potenzialmente idonea ad uso commerciale/di deposito, anche perché situata al di fuori del perimetro autostradale e raggiungibile dalla viabilità ordinaria. La controversia verte dunque sui criteri di attribuzione della categoria catastale (criteri oggettivi/typologico-funzionali vs. uso effettivo).
La decisione
Il tribunale ha confermato la classificazione catastale operata dall'Ufficio, ritenendo che per attribuire la categoria E sia necessario che l'immobile presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da escludere potenzialità d'uso commerciale o industriale. Poiché la tettoia è situata fuori dal perimetro autostradale e oggettivamente idonea, anche potenzialmente, ad altri usi (ricovero di mezzi della viabilità ordinaria o deposito), è corretta l'iscrizione nella categoria C/2. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40 (conv. in L. n. 286/2006)
art. 2, comma 40 D.L. n. 262/2006
Per l'attribuzione della categoria E è necessario che l'immobile presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale; va considerata la natura oggettiva e la potenzialità d'uso, non solo l'impiego attuale.
Norma richiamata fra le censure della contribuente in relazione al procedimento amministrativo, ma non determinante nella motivazione della decisione sostanziale sul classamento.
Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1 (Statuto del Contribuente)
art. 7, comma 1 L. n. 212/2000
Richiamata nelle doglianze processuali relative a diritti del contribuente; la Corte non l'ha ritenuta idonea a modificare il principio sostanziale sul criterio di classamento.
Norma indicata tra i riferimenti; nel testo della sentenza non emerge un'applicazione puntuale ma è riportata come riferimento normativo generale (non determinante nel ragionamento sul classamento).
Massime di principio
- Il classamento catastale si basa sulle caratteristiche oggettive e tipologico-funzionali dell'immobile, non esclusivamente sull'uso effettivo dichiarato o praticato.
- Per ottenere la categoria E (beni speciali di carattere pubblico) è necessario che l'immobile sia, anche potenzialmente, escluso da qualsiasi uso commerciale o industriale; la mera appartenenza gestionale a un soggetto pubblico o concessionario non è sufficiente.
- La collocazione dell'immobile (ad es. fuori dal perimetro dell'opera pubblica e accessibile dalla viabilità ordinaria) è elemento rilevante che può indicare autonomia funzionale e potenziale redditività, giustificando il classamento in categorie ordinarie (es. C/2).
- Documentazione probatoria dell'uso (ordini di servizio, registri, fotografie, planimetrie) è utile ma non decisiva se le caratteristiche fisiche rendono l'immobile idoneo ad usi diversi; l'Ufficio può rettificare il classamento sulla base dell'oggettiva conformazione e posizione.
- Nei casi dubbi, l'interpretazione restrittiva della categoria E tutela l'Erario: spetta al contribuente dimostrare che la natura tipologico-funzionale esclude potenzialità d'uso commerciale/industriale.
- La giurisprudenza amministrativa e tributaria valuta la 'potenzialità' d'uso: anche un uso attuale pubblico non impedisce la riclassificazione se l'immobile è funzionalmente utilizzabile per attività ordinarie di impresa.
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