Sentenza del 28/02/2023 n. 2786 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 09720130117725782 relativa al credito per consorzio di bonifica per l'anno 2012 (importo relativo alla singola cartella contestata € 29,23). Il ricorrente eccepiva nullità della cartella per inesistenza del ruolo, omessa notificazione con conseguente prescrizione/decadenza, difetto di motivazione e disconoscimento della sottoscrizione apposta alla relata di notifica; alternativamente chiedeva la riduzione della sanzione.
La decisione
Il Collegio ha qualificato l'atto come intimazione di pagamento contenente 8 cartelle e ha considerato il ricorso riferito alla sola cartella per il consorzio (€ 29,23). Ha ammesso la documentazione prodotta dall'Ufficio nonostante il deposito in sede di costituzione (richiamando la giurisprudenza che consente la produzione di documenti e la contestazione di fatti anche se la costituzione è tardiva). Nel merito ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella sottostante (la notificazione risultava effettuata il 18/03/2013 a "familiare convivente"). Ha ritenuto il disconoscimento della sottoscrizione troppo generico e privo di rilievo, richiamando l'onere di specificità del disconoscimento e la fede privilegiata delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario fino a querela di falso. Ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per ciascuna resistente.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 23
Entro 60 giorni dalla notifica del ricorso la parte resistente deve costituirsi; la Corte ammette però che la parte resistente possa comunque produrre documenti e contestare fatti e norme se le difese non sono state concretamente esercitate, rendendo ammissibile la documentazione depositata in costituzione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 24
Riferito alla produzione documentale: la parte resistente può produrre documenti ai sensi dell'art. 24 anche se la costituzione è avvenuta dopo la scadenza dei 60 giorni, secondo la giurisprudenza richiamata.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 32
Riferito alla produzione documentale in giudizio; il Collegio ha consentito l'ammissione dei documenti prodotti dalla resistente richiamando l'art. 32 unitamente alla giurisprudenza
D.Lgs. n. 546/1992 - art. 21
Il Collegio ha richiamato il requisito previsto dalla normativa per l'impugnazione (forma e contenuto del ricorso) e ha rilevato la mancata osservanza di tali requisiti temporali e formali ai fini di inammissibilità.
Codice Civile - art. 2719 c.c.
Richiamato dalla giurisprudenza sul tema del disconoscimento delle scritture private: il disconoscimento deve essere specifico e indicare gli elementi differenziali rispetto all'originale.
Massime di principio
- Il termine per impugnare una cartella di pagamento decorre dalla data di notificazione effettiva della cartella: se la relata attesta la notificazione (anche a familiare convivente) il termine di 60 giorni per il ricorso deve essere rispettato.
- Le attestazioni dell'ufficiale giudiziario contenute nella relata di notifica godono di fede fino a querela di falso; per contrastarle è necessario un disconoscimento specifico o l'esercizio della querela di falso.
- Un disconoscimento generico della sottoscrizione o della conformità di una copia fotostatica è insufficiente: il contrasto alla documentazione deve indicare elementi concreti e, se possibile, offrire indizi sul diverso contenuto dell'originale.
- La parte resistente può produrre documenti in sede di costituzione anche se tardiva e può eccepire fatti e norme non rilevabili d'ufficio; la giurisprudenza consente comunque l'ammissione di tali documenti salvo concreto pregiudizio.
- Se l'atto impugnato è un'intimazione contenente più cartelle, il ricorso può essere limitato alla singola cartella contestata; tuttavia i termini di impugnazione e la decorrenza si collegano alla notificazione della cartella sottostante e non all'intimazione composita.
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