Sentenza del 28/02/2023 n. 2747 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo TASI n. 2937 relativo all'anno 2015 per € 596,85 (sanzioni e interessi) per presunto insufficiente o tardivo versamento. La ricorrente deduceva che l'immobile in Roma, Via di Portonaccio n. 23, categoria catastale D8, era privo di rendita catastale e che la TASI era stata correttamente calcolata e versata sulla base del valore contabile ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. 504/1992 fino all'assegnazione di rendita, e che non aveva mai ricevuto atto di attribuzione di rendita dall'Agenzia del Territorio.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la memoria e la documentazione depositata tardivamente dal Comune (depositate due giorni prima dell'udienza), ma ha consentito all'Amministrazione di svolgere 'mere difese' in udienza orale. Sostanzialmente il ricorso è stato respinto: l'atto impugnato indicava una rendita catastale di € 21.852,60 attribuita dall'Agenzia del Territorio; la ricorrente non ha fornito prove documentali né ha chiamato in causa l'Agenzia per contestare l'attribuzione. Il Comune, ai fini dell'IMU/TASI, prende atto della rendita attribuita dall'ufficio competente e calcola l'imposta su quel valore. Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per la tardività della costituzione del Comune.
Norme richiamate
D.lgs. 504/1992, art. 5, comma 3
"per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333"
Fino all'attribuzione della rendita catastale, per i fabbricati D posseduti da imprese il valore ai fini tributari può essere determinato secondo i criteri contabili previsti; tuttavia, una volta attribuita formalmente la rendita dall'Agenzia competente, l'Amministrazione comunale applica la rendita catastale così attribuita per il calcolo di IMU/TASI.
D.lgs. 546/1992, art. 23, art. 32
L'art. 23 non prevede sanzione di inammissibilità per la costituzione tardiva dell'ente resistente; l'ente può costituirsi oltre il termine dei 60 giorni purché rispetti il termine di deposito documentale di cui all'art. 32 (20 giorni prima della trattazione). Il mancato rispetto del termine di deposito può rendere inammissibili le memorie e le produzioni, pur consentendo all'ente di svolgere deduzioni orali in udienza.
Art. 24 Costituzione
Il diritto alla difesa è principio costituzionale che giustifica una lettura favorevole delle norme processuali (es.: non trasformare la costituzione tardiva dell'ente in inammissibilità assoluta) per non pregiudicare l'accesso al contraddittorio.
Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 7
Richiamato nel testo normativo relativo alla determinazione del valore dei fabbricati D non iscritti in catasto; fornisce criteri tecnici per la determinazione del valore in assenza di rendita catastale.
Massime di principio
- Se l'Agenzia del Territorio ha attribuito una rendita catastale a un immobile, il Comune può legittimamente utilizzare quella rendita per calcolare IMU/TASI: il contribuente deve fornire prove documentali per contestarne l'attribuzione o la correttezza.
- Per i fabbricati del gruppo D privi di rendita, vale il criterio previsto dall'art. 5, comma 3, D.lgs. 504/1992 (valore contabile secondo i criteri richiamati) fino all'anno di attribuzione della rendita; ma successiva attribuzione di rendita prevale e fa base per la liquidazione.
- La tardiva costituzione dell'ente resistente oltre i termini processuali non comporta automaticamente l'inammissibilità: la normativa e la giurisprudenza tutelano il diritto di difesa, ma il deposito documentale tardivo può essere dichiarato inammissibile se non rispettato il termine di 20 giorni previsto dall'art. 32; l'ente potrà comunque svolgere deduzioni orali in udienza.
- Il contribuente che contesta la rendita catastale deve produrre documentazione probatoria o chiedere di chiamare in giudizio l'ufficio che ha attribuito la rendita; la mera dichiarazione di non aver ricevuto comunicazioni è insufficiente.
- Il giudice può compensare le spese di giudizio per ragioni di equità in presenza di tardività processuale dell'Amministrazione anche se quest'ultima prevale nel merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 127 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 220 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 2786 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 5983 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 5994 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →