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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 127 - Corte di Giustizia UE

IVA - Gestione di piattaforme on-line - Prestatore dei servizi forniti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fenix ha impugnato la validità dell'articolo 9‑bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 sostenendo che esso modifica l'articolo 28 della direttiva IVA e che il Consiglio ha ecceduto le proprie competenze di esecuzione trasferendo in pratica la responsabilità IVA sulle piattaforme online. In particolare la Fenix contestava che la presunzione prevista dal regolamento attribuisse automaticamente alla piattaforma la qualifica di prestatore anche quando l'identità del fornitore effettivo era nota e che la terza ipotesi (presunzione assoluta quando la piattaforma autorizza l'addebito, la prestazione o determina i termini e le condizioni) privasse le parti della loro autonomia contrattuale.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato valida la disposizione contestata. Ha ritenuto che l'articolo 9‑bis sia una misura di esecuzione legittima volta a garantire un'applicazione uniforme dell'articolo 28 della direttiva IVA per i servizi elettronici forniti tramite reti, interfacce o portali. La Corte ha stabilito che: (i) l'articolo 9‑bis concretizza e precisa, e non modifica, l'articolo 28 nel contesto dei servizi elettronici; (ii) la presunzione che la piattaforma agisca in nome proprio ma per conto del prestatore può essere confutata se il prestatore è esplicitamente designato e ciò risulta dagli accordi contrattuali e dagli elementi di fatturazione e di pagamento (fatture e ricevute che identificano il prestatore); (iii) tuttavia, la presunzione diviene assoluta quando la piattaforma autorizza l'addebito al destinatario, autorizza la prestazione dei servizi o stabilisce i termini e le condizioni generali, perché in tali circostanze la piattaforma riflette la realtà economica e deve essere considerata prestatore. La Corte ha altresì precisato che il regolamento esclude i soggetti che si limitano al trattamento dei pagamenti. La pronuncia ha quindi confermato la validità dell'articolo 9‑bis, e il giudice nazionale dovrà applicarlo ai fatti (la sentenza della Corte non ha deciso direttamente sulle somme rivendicate da HMRC ma ha stabilito la legittimità della regola invocata).

Norme richiamate

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, art. 9‑bis

    disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 che precisano i casi in cui si presume chi sia il prestatore nei servizi elettronici forniti tramite reti/interfacce/portali

    Il regolamento stabilisce una presunzione operativa che la piattaforma/intermediario agisca in nome proprio ma per conto del prestatore; tale presunzione è confutabile se il prestatore è esplicitamente designato e ciò risulta da contratti e fatture/receipts; diventa assoluta quando la piattaforma autorizza addebiti/prestazioni o fissa i termini e le condizioni; sono esclusi i meri prestatori di servizi di pagamento.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 28

    ai fini dell'IVA, quando un soggetto passivo agisca in nome proprio ma per conto terzi si considera che abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale

    Articolo base che crea la finzione giuridica per l'intermediario che agisce in nome proprio; l'art.9‑bis è stato interpretato come precisazione applicativa di questa regola per i servizi elettronici.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 397

    il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della direttiva IVA

    Base che conferisce al Consiglio competenze di esecuzione per adottare misure uniformi; la Corte ha ritenuto che il conferimento fosse giustificato e che il Consiglio non abbia ecceduto i limiti nell'adottare l'art.9‑bis.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 291, par. 2

    Principio che regola l'attribuzione di competenze di esecuzione a Commissione o Consiglio; la Corte ha applicato i limiti di tale competenza per valutare se l'art.9‑bis costituisca una illegittima integrazione/modifica dell'atto legislativo.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013

    modifica il regolamento 282/2011 e introduce l'art.9‑bis per chiarire la qualifica del prestatore nei servizi elettronici

    Atto che ha inserito l'art.9‑bis; la Corte ha valutato la legittimità di tale modifica nell'ambito delle competenze di esecuzione del Consiglio.

Massime di principio

  • Nel caso di servizi elettronici erogati tramite una piattaforma/portale si presume che la piattaforma/intermediario agisca in nome proprio ma per conto del prestatore e sia considerato il prestatore ai fini IVA, salvo prova contraria conforme ai requisiti del regolamento.
  • Per confutare la presunzione occorre che il prestatore sia esplicitamente designato dal soggetto passivo e che tale designazione risulti chiaramente dagli accordi contrattuali e dagli elementi di fatturazione e pagamento (fattura e ricevuta/nota di pagamento che identificano il prestatore e i servizi).
  • La presunzione diventa assoluta (non confutabile) quando la piattaforma autorizza l'addebito al destinatario, autorizza la prestazione dei servizi o stabilisce i termini e le condizioni generali: in tali ipotesi la piattaforma è considerata prestatore perché riflette la realtà economica dell'operazione.
  • I fornitori che si limitano esclusivamente al trattamento dei pagamenti, senza intervenire nella prestazione, rientrano nell'esclusione prevista dal regolamento e non sono considerati prestatori ai sensi dell'art.9‑bis.
  • La valutazione concreta della qualifica del prestatore resta rimessa alle autorità nazionali e ai giudici, che devono esaminare la realtà economica e contrattuale e gli elementi probatori (contratti, fatture, ricevute, modalità di raccolta e distribuzione dei pagamenti, controllo su prezzi/condizioni).
  • Per gli operatori: documentare contrattualmente e nelle fatture chi è il prestatore effettivo e come sono organizzati flussi di pagamento e responsabilità è essenziale per poter confutare la presunzione; invece piattaforme che gestiscono prezzi, addebiti e T&C espongono a rischio di essere considerate prestatori IVA.

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